1° CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Parte economica anno 2001

 

La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno ………………. presso la Sede centrale dell’Ente,

 

·        visto il capo II del secondo contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998 /2001;

·        visti, in particolare l’art. 4 commi dall’1 al 4, l’art. 5 commi 1 e 2 e l’art. 19 comma 1 lett. A del richiamato contratto collettivo nazionale;

·        visto l’art. 20 della legge 23 dicembre 1999 n° 488;

·        visto il 1° Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999

·        visto il 1° Contratto collettivo integrativo parte economica 2000 sottoscritto il 6 giugno 2000

 

CONCORDANO

 

sull’ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2001 in applicazione del 2° C.C.N.L. per il personale degli Enti Pubblici non Economici sottoscritto il 17 febbraio 1999.

 

La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 20 della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

 

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula, salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

 

 

         LA  RAPPRESENTANZA                                                       LE DELEGAZIONI

      DELL'AMMINISTRAZIONE                                                           SINDACALI

 

 

 


INDICE

PREMESSE                                                                                                             pag.   1

 

TITOLO I

IL SISTEMA DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE

 

Sezione I – I Profili

Art.   1 – Profilo specialista "Tecnico di agenzia di viaggi"                           pag.   5

Art.   2 – Specialista attività di gabinetto della Segreteria Generale

    e degli organi di amministrazione (C1 - C4)                                     pag.    5

 

Sezione II – I passaggi tra e nelle  Aree Professionali

Art.   3 – Il sistema dei passaggi                                                                         pag.    6

Art.   4 – Passaggi tra le Aree                                                                              pag.    7

Art.   5 – Passaggi interni alle Aree                                                                    pag.    9

Art.   6 – Passaggi tra famiglie professionali                                                    pag.  10

Art.   7 – Compensi correlati all'impegno individuale                                               pag.  13

 

Sezione III – Le posizioni organizzative

Art.   8 – Conferimento e revoca degli incarichi                                                           pag.  13

 

TITOLO II

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

 

Sezione I – La costituzione del fondo

Art.   9 – Costituzione ed utilizzo del fondo                                                    pag.  16

 

Sezione II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

Art. 10 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi

                degli Uffici Provinciali                                                                         pag.  17

Art. 11 – Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali                           pag.  21

Art. 12 – Fondo per i livelli incrementali di produttività

    degli Uffici Provinciali                                                                         pag.  21

Art. 13 – Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale                     pag.  22

Art. 14 – Fondo centrale per esigenze straordinarie                                        pag.  23

Art. 15 – Fondo per il livello di efficienza dei Centri di

    assistenza automobilistica alla Frontiera                                          pag.  23

Art. 16 – Criteri in materia di coefficienti di merito

    partecipativo individuale                                                                    pag.  24

 

Sezione III – Turni per particolari strutture

Art. 17 – Fondo per turni: Centri di AA. alla Frontiera/

    4477/Onda verde                                                                                  pag.  25

 

Sezione IV – Compensi a carattere indennitario

Art. 18 – Fondo per la reperibilità                                                                                  pag.  26

Art. 19 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri    pag.  26

Art. 20 – Compensi per compiti che comportano speci-

    fiche responsabilità                                                                               pag.  27

 

Sezione V – Progettualità Speciali

Art. 21 – Progetti di particolare rilievo per l'Ente                                            pag.  28

Art. 22 – Progetto Sportello Telematico dell'automobilista                           pag.  30

 

Sezione VI – Corresponsione dei compensi di produttività

Art. 23 – Modalità                                                                                                 pag.  31

 

Sezione VII – Personale con funzioni di direzione di unità organizzative

Art. 24 – Fondo per il personale avente funzioni di direzione

    dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.                                pag.  32

 

TITOLO III

PERSONALE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO (ART. 15 L. 88/89)

 

Art. 25 – Personale delle qualifiche ad esaurimento

   di cui all’art. 15 L. 88/89                                                                       pag.  33

 

TITOLO IV

AREA PROFESSIONISTI

 

Art. 26 – Costituzione ed utilizzo del fondo                                                    pag.  34

 

TITOLO V

NOTE FINALI                                                                   

 

Art. 27 – Note finali                                                                                               pag.  35

 

NOTE AGGIUNTIVE                                                                                         pag.  36

 

 


PREMESSE

 

 

 

Le linee strategiche definite nel maggio scorso in occasione della 2^ Convention, l’Ordinamento dei servizi delineato dal Consiglio generale e l’avvio operativo dello Sportello Telematico costituiscono i tre punti di riferimento per l’accordo integrativo di Ente del 2001 che, come è noto, si inquadra nel contesto dell’Accordo base sottoscritto nel luglio 1999.

 

1)      La 2^ Convention ha fissato in quattro punti lo scenario di riferimento ponendo obiettivi ben precisi intesi per un verso a far rafforzare il ruolo della Federazione e per l’altro ad attualizzare comportamenti ispirati a forte ed incisiva managerialità:

 

a)      il ritorno dell’A.C.I. ad essere “club” con un forte richiamo allo spirito “di corpo” che accomuni nel perseguire finalità turistiche e culturali e nel valorizzare momenti di confronto e di comunanza;

b)     il rilancio dello spirito sportivo, automobilistico: missione fondamentale che fa per l’appunto dell’A.C.I. una Federazione sportiva. Uno spazio da presidiare e coltivare con l’obiettivo di diffondere l’agonismo e il dilettantismo e consentire a tutti la possibilità di praticarli con serietà e sicurezza;

c)      la razionalizzazione e l’implementazione dei servizi istituzionali da portare sul mercato attraverso interventi diretti ed indiretti con una rete di “società” partecipate deputate a rendere operative le strategie e le scelte degli Organi di Amministrazione;

d)     l’affermazione del ruolo dell’A.C.I. quale associazione a tutela degli automobilisti , che rivendica per ciò stesso la legittimazione naturale a gestire i servizi della categoria, primi fra tutti quelli legati all’autoveicolo e alla circolazione dello stesso.

 

2)      La revisione dell’Ordinamento dei servizi ha posto le basi funzionali perché l’“apparato” centrale e periferico possa predisporsi nel modo più idoneo a gestire “lo strategico” e “l’operativo” in uno scenario fortemente innovativo che richiede professionalità e più accentuata flessibilità organizzativa.

 

In particolare il cambiamento interessa la Sede centrale chiamata a svolgere, in modo incisivo, il proprio ruolo di indirizzo, coordinamento e di interfaccia verso “i punti” sul territorio e le società operative.

 

Nasce un modello “a rete” che “presuppone” autonomia operativa, ma esige un’azione di “tenuta” fortemente professionalizzata per garantire coerenza di comportamenti ed incisività dell’azione sul mercato.

 

3)      L’avvio dello Sportello Telematico dell’automobilista realizza la grande “sfida” delle semplificazioni, facendo giustizia delle solite e a volte semplicistiche critiche al sistema e razionalizzando l’offerta verso una “popolazione” così numerosa e così variegata qual è quella degli oltre trenta milioni di automobilisti.

 

 

 

In questo ruolo l’Ente è chiamato a fare la sua parte con “sportelli” agili ispirati ad interventi non burocratici,ma di tipo consulenziale. Uffici “aperti” nei quali i Soci possano ritrovare l’accoglienza del “club” e i cittadini apprezzare la vicinanza di un’organizzazione efficiente che porta, anche e soprattutto, nell’esercizio del servizio pubblico lo spirito sano dell’associazionismo.

 

Questo è lo scenario del terzo contratto integrativo di Ente.

 

*   *

 *

Il sistema contrattuale non può che essere coerente con gli obiettivi delineati in quanto esso rappresenta il complesso delle leve per il conseguimento degli obiettivi stessi: le risorse umane, il trattamento economico di produttività, il sistema incentivante, la qualità, la comunicazione.

 

Si può affermare, senza tema di enfasi, che con il corrente anno entriamo nel vivo di incisivi cambiamenti che presuppongono una partecipata “rivoluzione” culturale ed un forte impegno di professionalizzazione e di motivazione di tutto il personale.

 

L’Ente, per gli scopi prefissati e per il ruolo cui è chiamato, ha bisogno di professionalità di varia natura e comunque medio-alte per presidiare campi di azione nei quali non è possibile “improvvisare”. Nella logica del sistema contrattuale vigente nel comparto, l’Amministrazione è “tenuta” ad operare prioritariamente selezioni sul proprio personale investendo in termini di crescita delle competenze secondo i sentieri di sviluppo formativo che l’Ente, tra poche Amministrazioni, ha definito.

 

Coerente con il disegno sarà la “scala” delle professionalità nel relativo ordinamento che non potrà non rispettare il grosso impegno cui è chiamato il personale.

 

Il sistema delle professionalità, così ridisegnato, costituisce la leva primaria per affrontare il cambiamento e rappresenta nel contempo quel lievito motivazionale che fa delle risorse umane il “capitale” inesauribile di successo.

 

Il trattamento economico di produttività, oltre che garantire l’aggiornamento costante degli Uffici, presupposto fondamentale per affrontare il “nuovo”, continua ad essere ispirato a regole non generalizzate rimettendo all’accorta e responsabile azione dei Dirigenti interventi tesi a riconoscere meriti individuali e a bandire sistemi “a pioggia”.

 

Le “regole” dello standard, ora ancora più sofisticate dopo la prima esperienza, hanno il pregio di offrire alla Dirigenza un sistema trasparente di monitoraggio del sistema organizzativo per l’introduzione di costanti miglioramenti nell’ottica dei costi-benefici, avendo di mira la qualità dei servizi.

 

In termini di operatività concreta il maggiore impegno è incentrato sul “Progetto dello Sportello Telematico” che richiede un intervento significativo in termini di leve organizzative.

 

La comunicazione interna costituisce l’altro “snodo” del sistema chiamato in causa nei momenti di cambiamento.

 

Una logica organizzativa “a rete” richiede una comunicazione aperta ed “invasiva”; il personale deve conoscere le strategie se impegnato a realizzarle. L’Ordinamento dei servizi dà le prime risposte a questa esigenza.

 

Anche su questo versante l’accordo integrativo e l’ordinamento professionale offrono leve interessanti per iniziative intese ad arricchire i profili competenziali e soprattutto a destrutturare il più che possibile le unità organizzative privilegiando i sistemi per progetti, per gruppi di lavoro, per consulenza con finalità verificabili in tempi prestabiliti, all’interno dei quali la comunicazione si possa trasformare in comunicazione organizzativa che trasmette conoscenze ed arricchisce operatori e la stessa organizzazione.

 

Nella vigenza del presente accordo sarà operativo anche il sistema della valutazione del personale, introdotto con il precedente accordo, grazie ad un apposito progetto finalizzato. Il sistema consentirà di monitorare lo sviluppo delle competenze degli operatori aiutandoli ad ottimizzarle e ad orientarle in coerenza con le logiche di sviluppo che il contesto di volta in volta richiede.

 

Si apre in definitiva una pagina nuova nelle politiche del personale, chiamato a realizzare strategie di grande significato per dare all’Ente il meritato posizionamento che faccia giustizia di tanti tentativi intesi a minare la validità e il “peso” di una grande associazione a forte valenza sociale.

 


TITOLO I

IL SISTEMA DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE

 

Sezione I – I profili

 

Le progressioni economiche all’interno del profilo specialistico si attivano secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente contratto integrativo coerentemente ai  contenuti descritti nel documento “sentieri formativi di sviluppo”.

 

ART. 1 – Profilo specialista “Tecnico di agenzia di viaggi” (C3 - C4)

 

Lo Specialista “Tecnico Agenzia di Viaggi" detiene conoscenze specifiche riferite all’amministrazione e all’organizzazione delle agenzie di viaggi, alla tecnica, alla legislazione ed alla geografia turistica; possiede inoltre la conoscenza di almeno due lingue.

 

            Svolge attività di studio, ricerca e consulenza per la gestione tecnica dell’agenzia di viaggi.

 

Nell’ambito del profilo si prevede una progressione dalla posizione giuridica di accesso  a quella di C4 secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente contratto integrativo.

 

Evoluzione verso la posizione di sviluppo economico C5, con le modalità previste nell’art. 12 , Sezione II, Titolo II, del 1° C.C.I. sottoscritto il 29 luglio 1999.

 

ART. 2 – Specialista attività di gabinetto della Segreteria Generale e degli Organi di amministrazione  (C1 - C4)

 

L’art. 7, Sezione I, Titolo II del 1° C.C.I. – anno 1999, sottoscritto il 29 luglio 1999, per quanto concerne il profilo di Specialista attività di gabinetto della Segreteria Generale e degli Organi di amministrazione è modificato come segue :

 

Posizione d’accesso: area C posizione economica C1

 

Opera in processi interfunzionali e/o in posizioni di staff in diretta collaborazione, sulla base delle direttive che promanano dagli Organi di amministrazione e dal Segretario Generale ed in virtù di approfondite conoscenze teoriche ed applicative specifiche del peculiare settore di competenza.

 

Svolge attività di Gabinetto, nelle varie forme ed esplicazioni, di studio, di ricerca, di consulenza giuridico-amministrativa e di relazioni ad alto livello per le esigenze e nell’ambito delle responsabilità istituzionali degli Organi e del Segretario Generale.

 

Presuppone una conoscenza a carattere generale e settoriale di tecnologie e di software applicativi nello specifico settore delle attività di Gabinetto degli Organi e del Segretario Generale.

 

Nell’ambito del profilo si prevede una progressione dalla posizione giuridica di accesso  a quella di C4 secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente contratto integrativo.

 

Evoluzione verso la posizione di sviluppo economico C5, con le modalità previste nell’art. 12 , Sezione II, Titolo II, del 1° C.C.I. sottoscritto il 29 luglio 1999.

 

SEZIONE II – I passaggi tra e nelle Aree professionali

 

ART. 3 – Il sistema dei passaggi

 

L’art. 9, Sezione II, Titolo II del 1° C.C.I. – anno 1999, sottoscritto il 29 luglio 1999, per quanto concerne il Sistema dei passaggi è sostituito come segue:

 

 in applicazione dell’art. 15 del CCNL 16 febbraio 1999, sono possibili i passaggi interni nel sistema di classificazione:

 

- tra le aree;

          - all’interno delle singole aree.

 

            Per  i dipendenti appartenenti alle aree A e B, in servizio al 29 luglio 1999, data di sottoscrizione del 1° C.C.I., privi del requisito curriculare alternativo al titolo di studio ma in possesso, entro la vigenza contrattuale, della prevista anzianità, i percorsi formativi di qualificazione professionale di cui all’art. 9, Sezione II, Titolo II del C.C.I. suddetto, già avviati, saranno completati entro il 31 dicembre 2001. 

           

In linea con lo stato di evoluzione del modello organizzativo che attribuisce carattere di mera residualità alle attività proprie dell’area A, di supporto ai cicli operativi, limitatamente al passaggio dall’area A all’area B e sempre entro la data del 31 dicembre 2001, saranno realizzati percorsi selettivi di qualificazione professionale, correlati alle trasformazioni organizzative dell’Ente ed alle conoscenze proprie della posizione da ricoprire nei confronti  dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2000 privi del richiamato requisito curriculare alternativo al titolo di studio richiesto per il passaggio di area.

 

L’Ente nella realizzazione dei predetti percorsi si avvale anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati specializzati nel settore della formazione; al termine dei percorsi formativi sarà previsto un esame finale per accertare l’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente che sarà certificato attraverso il rilascio di apposito attestato formale.

 

La decorrenza dei passaggi è determinata con riferimento alla data di definizione dei fabbisogni, salvo diverse disposizioni indicate nei bandi di selezione.

 

Per il personale proveniente da altre Amministrazioni, relativamente al sistema dei passaggi, si terrà conto dell’anzianità maturata nell’ultima qualifica rivestita presso l’Amministrazione di provenienza.

 

ART. 4 – Passaggi tra le Aree

 

L’art. 10, Sezione II, Titolo II del 1° C.C.I. – anno 1999, sottoscritto il 29 luglio 1999, per quanto concerne i passaggi tra le Aree è sostituito come segue:

 

I passaggi alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore a quella di appartenenza si svolgono secondo una procedura selettiva attivata sulla base dello sviluppo del modello organizzativo e della connessa programmazione del fabbisogno di personale, che terrà conto anche di un eventuale ricorso ad assunzioni dall’esterno mediante pubblici concorsi.

 

L’Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, avvia la procedura selettiva adottando il relativo bando. Il personale in servizio presso l’Ente in possesso dei requisiti indicati nelle declaratorie allegate al CCNL 1998-2001 può presentare domanda di partecipazione.

 

Per il personale impegnato nei processi di crescita professionale di cui agli artt. 36 e 41 del CCNL 1994-1997, il periodo maturato nel ruolo professionale riconosciuto, valutato e certificato nell’ambito del sistema delle professionalità è utile ai fini della determinazione delle anzianità richieste.

 

In linea con le previsioni del richiamato C.C.N.L. ed in coerenza con il sistema dello sviluppo professionale introdotto dal 1°C.C.I.,  la selezione sarà effettuata da una apposita Commissione. La procedura si attiverà con una prova valutativa consistente in una serie di domande a risposte “aperte” sulle materie indicate nei relativi bandi con riferimento agli specifici sentieri formativi di sviluppo, di cui alla circolare n°737/SP del 29/03/01, per la posizione messa a selezione.

 

La Commissione procederà quindi alla valutazione dei sottoindicati titoli nei confronti dei candidati che avranno superato la suddetta prova:

 

1.      anzianità nella posizione di provenienza, ulteriore rispetto a quella richiesta per accedere alla nuova posizione;

2.      elementi desunti dal sistema di valutazione di cui all’art. 17 del 1° C.C.I. - anno 1999, ove operante;

3.      titoli di studio e/o professionali (diplomi di specializzazione post lauream/diplomi di laurea/diplomi di maturità quadriennali/quinquennali) ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti di ammissione.

 

Ai predetti titoli, secondo quanto specificato nei bandi di selezione, sarà attribuito, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative, un peso percentuale nel complesso non superiore al 30% del punteggio in base al quale è formata la graduatoria .

 

La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito sulla base delle risultanze della prova valutativa e dei titoli.

 

In relazione alla posizione rivestita nella predetta graduatoria e, previa delibera del Comitato Esecutivo, sarà dichiarato vincitore un numero di candidati pari ai posti a selezione.

 

 I candidati vincitori parteciperanno ad un percorso formativo che si articolerà in periodi di addestramento tecnico-pratico realizzati prevalentemente attraverso affiancamento sul posto di lavoro ed in giornate d’aula/interventi seminariali, effettuati privilegiando l’ambito regionale, su temi previsti nell’apposito programma dei richiamati sentieri formativi di sviluppo, come esplicitati nei bandi di selezione.

 

La durata complessiva, anch’essa definita nel bando di selezione, sarà tale da assicurare l’acquisizione di elementi conoscitivi e formativi adeguati all’area per la quale si concorre.

 

Per la copertura di ulteriori posizioni scaturenti da nuove determinazioni del fabbisogno, si procederà alla utilizzazione della predetta graduatoria nei confronti dei candidati utilmente collocati. I candidati di volta in volta utilizzati saranno ammessi ai successivi percorsi formativi secondo le modalità di cui sopra.

 

 

ART. 5 – Passaggi interni alle Aree

 

L’art. 11, Sezione II, Titolo II del 1° C.C.I. – anno 1999, sottoscritto il 29 luglio 1999, per quanto concerne i Passaggi interni alle Aree è sostituito come segue:

 

La progressione economica all’interno di ciascuna area si realizza attraverso una procedura di selezione che prevede una prova valutativa diretta ad accertare l’idoneità e la professionalità dei candidati.

 

L’Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, avvia la procedura di selezione adottando il relativo bando.

 

Le selezioni sono effettuate distintamente per ognuno dei profili previsti dal sistema di classificazione; alle selezioni per i singoli profili può partecipare soltanto il personale già inserito nei corrispondenti profili dell’area cui fa riferimento la selezione.

 

Per il personale impegnato nei processi di crescita professionale di cui agli artt. 36 e 41 del CCNL 1994-1997, il periodo maturato nel ruolo professionale riconosciuto, valutato e certificato nell’ambito del sistema delle professionalità è utile ai fini della determinazione delle anzianità richieste. La predetta anzianità sarà considerata per coloro che siano già inquadrati, alla data di sottoscrizione del presente C.C.I., nell'area all'interno della quale sono previsti i passaggi per cui si intende concorrere.

 

Per quanto riguarda lo sviluppo sulla posizione C4, il periodo maturato nel ruolo professionale potrà essere utile per il computo della prevista anzianità limitatamente a coloro che non ne abbiano già fruito in precedenti selezioni.

 

In linea con le previsioni del richiamato C.C.N.L. ed in coerenza con il sistema dello sviluppo professionale introdotto dal 1°C.C.I.,  la selezione sarà effettuata da una apposita Commissione. La procedura si attiverà con una prova valutativa consistente in una serie di domande a risposte “aperte” sulle materie indicate nei relativi bandi con riferimento agli specifici sentieri formativi di sviluppo, di cui alla circolare n°737/SP del 29/03/01, per la posizione messa a selezione.

 

La Commissione procederà quindi alla valutazione dei sottoindicati titoli nei confronti dei candidati che avranno superato la suddetta prova:

 

1.      anzianità nella posizione di provenienza, ulteriore rispetto a quella richiesta per accedere alla nuova posizione;

2.      elementi desunti dal sistema di valutazione di cui all’art. 17 del presente contratto integrativo ove operante;

3.      titoli di studio e/o professionali (diplomi di specializzazione post lauream/diplomi di laurea/diplomi di maturità quadriennali/quinquennali) ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti di ammissione;

4.      valutazione del potenziale, per i soli passaggi in C4;

5.      valutazione incarichi organizzativi ricoperti.

 

Ai predetti titoli, secondo quanto specificato nei bandi di selezione, sarà attribuito, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative, un peso percentuale nel complesso non superiore al 30% del punteggio in base al quale è formata la graduatoria .

 

La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito sulla base delle risultanze della prova valutativa e dei titoli.

 

In relazione alla posizione rivestita nella predetta graduatoria e, previa delibera del Comitato Esecutivo, sarà dichiarato vincitore un numero di candidati pari ai posti a selezione.

 

I candidati dichiarati vincitori parteciperanno ad un percorso formativo che si articolerà in moduli di formazione-intervento con alternanza di giornate d’aula da effettuare privilegiando l’ambito regionale ed applicazione alla realtà lavorativa di norma sul posto di lavoro, nell’ambito del programma dei sentieri formativi di sviluppo e secondo quanto esplicitato nei bandi di selezione.

 

La durata complessiva, anch’essa definita nel bando di selezione, dovrà esser tale da assicurare l’acquisizione di elementi conoscitivi e formativi adeguati alla posizione economica per la quale si concorre; per i passaggi in C4 l’A.C.I. potrà avvalersi della Scuola di formazione costituita come struttura didattica presso la Fondazione Caracciolo o presso altre strutture esterne.

 

Per la copertura di ulteriori posizioni scaturenti da nuove determinazioni del fabbisogno, si procederà alla utilizzazione della predetta graduatoria nei confronti dei candidati utilmente collocati. I candidati di volta in volta utilizzati saranno ammessi ai successivi percorsi formativi secondo le modalità di cui sopra.

 

ART. 6 – Passaggi tra famiglie professionali

 

L’art. 4, Sezione II, Titolo I del 1° C.C.I. – anno 2000 , sottoscritto il 6 giugno 2000, per quanto concerne i passaggi tra famiglie professionali è sostituito come segue:

 

1.      Passaggio da famiglie gestionali a famiglie specialistiche.

 

            L’accesso ad un profilo specialistico è consentito nelle posizioni iniziali - C1 o C3 a seconda delle fattispecie - della famiglia professionale prescelta.

 

a)                  Passaggio da un'Area all'altra

 

            Il passaggio dall'Area “B” all’Area “C” sulla posizione C1 specialista, disciplinato dalle norme sui passaggi tra le Aree di cui all'art. 4 del presente contratto integrativo, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

·      INFORMATICO

·      ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE

·      CARTOGRAFO/GRAFICO

·      SPECIALISTA DELL’INFORMAZIONE 

·      SPECIALISTA TURISTICO

·      SPECIALISTA NELLA MOBILITA’, AUTOMOBILISMO E AMBIENTE

·      SPECIALISTA ATTIVITA’ DI GABINETTO DELLA SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

 

b)                  Passaggio da un profilo gestionale ad uno specialistico nell'ambito dell'Area "C"

 

Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione C3 specialista, disciplinato dalle norme sui passaggi interni alle aree di cui all'art. 5 del presente contratto integrativo, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

·      FORMATORE

·      INTERPRETE

·      TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI

 

c)                  Passaggio da un profilo gestionale ad uno specialistico nell'ambito della stessa posizione economica, all'interno dell'Area "C"

 

L’accesso si realizza mediante procedura selettiva, disciplinata dai bandi di selezione, il superamento della quale permetterà l’ammissione ad un corso di addestramento realizzato attraverso giornate di aula e/o interventi seminariali su temi relativi alle materie caratterizzanti il profilo prescelto secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate nei bandi stessi. Nei bandi sarà, inoltre,  indicato il criterio valutativo che attesterà il superamento del corso effettuato. Il passaggio al profilo prescelto è subordinato al risultato  positivo conseguito nel corso.

 

Il passaggio nell'ambito della medesima posizione economica, tra un profilo a carattere gestionale ed uno specialistico è previsto nelle ipotesi sotto indicate, fermo restando che l'accesso alle famiglie professionali specialistiche può avvenire solo nella posizione economica iniziale della carriera prescelta.

 

Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione C1 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

·      INFORMATICO

·      ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE

·      CARTOGRAFO/GRAFICO

·      SPECIALISTA DELL’INFORMAZIONE 

·      SPECIALISTA TURISTICO

·      SPECIALISTA NELLA MOBILITA’, AUTOMOBILISMO E AMBIENTE

·      SPECIALISTA ATTIVITA’ DI GABINETTO DELLA SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

 

Il passaggio dalla posizione C3 gestionale alla posizione C3 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

·      FORMATORE

·      INTERPRETE

·      TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI

 

2)      Passaggio da famiglie specialistiche a famiglie gestionali

 

a)            passaggio dai profili specialistici al profilo gestionale nell’ambito della stessa posizione economica.

 

Il passaggio da un profilo specialistico al profilo gestionale si realizza solo a seguito di intervenute modifiche organizzative e/o mutate esigenze di servizio. L’Amministrazione procederà ad attivare specifici percorsi formativi finalizzati al passaggio al nuovo profilo gestionale nella medesima posizione economica di appartenenza.

 

Il percorso consisterà in un periodo specifico di applicazione operativa da effettuarsi presso la nuova unità funzionale, secondo i contenuti indicati nel documento “Sentieri Formativi di Sviluppo”;  l’esito del percorso sarà certificato dal Direttore.

 

Per i profili specialistici di analista di organizzazione e di formatore, tenuto conto delle competenze gestionali già possedute, non saranno attivati percorsi formativi.

 

Con determinazione del Segretario Generale verrà conferito il nuovo profilo di appartenenza; è fatta salva l’anzianità maturata nell’ultima posizione economica rivestita all’interno del precedente profilo specialistico di appartenenza.

           

3)      Passaggio da famiglie specialistiche  ad altre famiglie specialistiche

 

            Non è consentito l’accesso ad un profilo specialistico diverso da quello di appartenenza.

 

ART. 7 - Compensi correlati all'impegno individuale

 

L’art. 5, Sezione II, Titolo I del 1° C.C.I. – anno 2000 , sottoscritto il 6 giugno 2000, per quanto concerne i Compensi correlati all'impegno individuale è sostituito come segue:

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che, anche in relazione al percorso professionale, abbia evidenziato competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita. I compensi in parola, di cui all'All. 1, in relazione alla loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici  a far data dal 1° gennaio 2000.

 

SEZIONE III – Le posizioni organizzative

 

ART. 8 – Conferimento e revoca degli incarichi

 

L’art. 6, Sezione III, Titolo I del 1° C.C.I. – anno 2000 , sottoscritto il 6 giugno 2000, per quanto concerne il conferimento e la revoca  degli incarichi è sostituito come segue:

 

In applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99 al personale inserito nell’Area C, secondo le modalità previste dall’art. 18 dello stesso ed in relazione alle esigenze funzionali del sistema organizzativo dell’Ente, possono essere affidati, a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto e previa opportuna pubblicità, incarichi per lo svolgimento di funzioni di responsabilità di unità  organizzative (titolari e vicari) o per attività che si caratterizzano per la loro natura progettuale con l’individuazione degli obiettivi da conseguire in un tempo determinato e delle correlate responsabilità. Per detti incarichi è prevista l’attribuzione di una indennità di posizione organizzativa, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dal citato C.C.N.L., come appresso dettagliato:

 

 

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

1.      direzione di unità organizzative di cui all'All. 2

q       lettera a)

£. 5.000.000

q       lettera b)

£. 4.000.000

2.      funzioni vicarie di unità organizzative periferiche/centri di assistenza automobilistica alla frontiera di cui all'All. 3

q       lettera a)

£. 5.000.000

q       lettera b)

£. 4.000.000

q       lettera c)

£. 3.300.000

3.      attività :

a)      che si caratterizzano per la loro natura progettuale con l’individuazione degli obiettivi da conseguire in un tempo determinato e quindi delle correlate responsabilità

 

£. 3.500.000

b)     periferiche per sedi di RM/MI/TO/NA in ragione della loro complessità organizzativa

£. 3.500.000

 

Gli incarichi centrali attribuiti secondo quanto previsto dall’art. 6 del  1° C.C.I. – parte economica anno 2000 – saranno fatti salvi fino alla data di scadenza dell’incarico stesso.

 

Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato  tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli aspiranti.

 

La valutazione dell’attività dei dipendenti cui sono conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale, sulla base dei consuntivi dell’attività di produzione per gli incarichi a valenza gestionale ed in relazione al grado di conseguimento dell’obiettivo fissato per gli incarichi a valenza progettuale.

 

I compensi sopraindicati sono cumulabili con altri compensi previsti dal presente C.C.I.; non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili con indennità direttamente erogate dagli AA.CC.

 

In caso di riclassificazione delle unità funzionali, il titolare della Direzione, per il periodo di permanenza in detta unità,  e il titolare delle funzioni vicarie, fino al mantenimento della posizione organizzativa,  conservano per importo e dinamicità  l'originario trattamento.

 

 


TITOLO II

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

 

SEZIONE I – La costituzione del fondo

 

ART. 9 – Costituzione ed utilizzo del fondo

 

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di £. 44.171.459.000:

 

fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali

£.

14.237.000.000

fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale

£.

4.471.000.000

fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

 

£.

 

850.000.000

fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

£.

3.000.000.000

fondo per i livelli incrementali di produttività degli Uffici Provinciali

 

£.

 

1.000.000.000

fondo per lo straordinario

£.

3.767.493.744

fondo centrale per le esigenze straordinarie

£.

480.000.000

 

 

 

fondo per turni - Uff. Frontiere, 4477, Onda Verde

£.

1.550.000.000

fondo per reperibilità

£.

75.000.000

 

 

 

fondo per compensi ex art. 32, comma 2,  alinea 3, C.C.N.L. ‘99

£.

4.630.129.563

fondo per compensi ex art. 32, comma 2,  alinea 5, C.C.N.L. ‘99

£.

1.345.000.000

 

 

 

fondo per compensi correlati all'impegno individuale

£.

590.000.000

 

 

 

fondo per compensi ex art. 17 C.C.N.L. ’99       

£.

790.000.000

 

 

 

fondo per progetti speciali

£.

1.677.650.000

fondo progetto Sportello Telematico dell'automobilista

£.

5.660.000.000

 

 

 

fondo per il personale avente funzioni di direzione dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.

 

£.

 

48.185.693

           

           La gestione del fondo per il livello di efficienza dei servizi è articolata su “budget di unità funzionale” che a tale scopo individuano singoli centri di costo con riferimento ai presenti in servizio alla data del 1° gennaio 2001 (All. 4 che costituisce parte integrante del presente contratto integrativo). Tali budget verranno adeguati a seguito dell'operatività delle modifiche apportate all'Ordinamento dei Servizi dal primo giorno del bimestre successivo. La gestione degli altri fondi è effettuata centralmente.

 

Gli eventuali residui del Fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali andranno ad incrementare il Fondo per i livelli incrementali di produttività.

 

Gli eventuali residui del Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale e del Fondo per il livello di efficienza delle Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera, andranno ad incrementare, nell'ambito dei destinatari dei fondi in parola, i budget dei centri di costo che hanno raggiunto gli obiettivi fissati.

 

Gli eventuali residui relativi agli altri fondi andranno ad incrementare proporzionalmente i budget di tutti i centri di costo.

 

SEZIONE II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

 

ART. 10 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi degli Uffici Provinciali

 

Tale fondo è prioritariamente volto a remunerare il conseguimento di un costante stato di aggiornamento degli Uffici Provinciali con riferimento alla definizione quotidiana delle formalità accettate.

 

Ferma restando la ripartizione degli Uffici nelle tre fasce di cui all’All. 5 del presente C.C.I., il fondo di sede per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali, nel quale confluisce il finanziamento per lo straordinario, è suddiviso in quote bimestrali; l’erogazione dei compensi è effettuata in misura proporzionale alle giornate in cui sono state definite tutte le formalità accettate con una soglia minima pari al 50% delle giornate lavorative per ciascun periodo.

 

Il budget bimestrale degli Uffici Provinciali dovrà inoltre essere utilizzato da ciascun Dirigente, come del resto il ricorso eccezionale allo straordinario ed alle turnazioni, previa attivazione delle procedure di contrattazione previste con le RSU e le OO.SS. territoriali. Tale budget costituisce primaria leva economica per la realizzazione degli interventi organizzativi anche a carattere progettuale volti, soprattutto nelle situazioni di iterata difficoltà funzionale, al conseguimento dell'obiettivo primario del complessivo aggiornamento di tutti gli adempimenti di competenza dell'Ufficio.

 

Per gli Uffici inseriti nella fascia 1 la verifica dello stato di aggiornamento è effettuata con riferimento alla stessa giornata di assegnazione dei numeri di R.P. (registro progressivo delle formalità); per gli Uffici riportati nella fascia 2, in relazione alle particolari necessità funzionali imputabili all’entità dei carichi di lavoro ed alle difficoltà gestionali ed organizzative esistenti; la verifica dello stato di aggiornamento è effettuata con riferimento al giorno successivo a quello di assegnazione dei numeri di R.P.

 

Le cause di criticità che giustificano la mancata definizione della fase giornaliera sono:

 

1. picchi anomali del carico lavorativo giornaliero uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie giornaliere di cui all'All. 6 del presente C.C.I. Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

 

 2. problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della relativa giornata;

 

3. assenza di personale in forza in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2001;

 

4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

 

In presenza di una delle predette cause di criticità lo stato di aggiornamento sarà verificato con riferimento al giorno successivo al venir meno di tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di due giorni lavorativi e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato, la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso; saranno considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le giornate in cui risulterà delibato un  numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie giornaliere indicata nel prospetto di cui all'All. 6 del presente C.C.I.

 

Tale meccanismo trova applicazione non solo nelle giornate in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante giornate quante sono quelle in cui la stessa (indipendentemente dalla specie) si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dal giorno in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione avverrà per la sole giornate in cui risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media giornaliera.

 

Quanto agli Uffici Provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino ove si registrano rilevanti carichi di lavoro unitamente a considerevoli difficoltà gestionali ed organizzative tipiche delle grandi sedi, la verifica è effettuata con cadenza settimanale.

 

Per tali fattispecie, le cause di criticità che potranno comportare il rinvio della verifica sono le stesse esposte in precedenza, rapportate all’arco di tempo settimanale e cioè:

 

1. picchi anomali del carico lavorativo settimanale uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie settimanali di cui all'All. 6 del presente C.C.I. Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

 

 2. problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 6 ore nell’arco dell’orario di lavoro della settimana;

 

3. assenza media del personale in forza nel corso della settimana in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2001;

 

4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

 

In presenza di una delle predette cause di criticità la verifica sullo stato di aggiornamento è prorogata alla settimana successiva rispetto a quella in cui sarà venuta meno tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di una settimana e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato,  la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso; saranno considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le settimane in cui risulterà delibato un  numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie settimanali indicata nel prospetto di cui all'All. 6 del presente C.C.I.

 

Tale meccanismo trova applicazione non solo nelle settimane, in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante settimane quante sono quelle in cui la stessa (indipendentemente dalla specie) si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dalla settimana in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione  avverrà per le sole settimane in cui  risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media settimanale.

 

Problemi connessi all’HW che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della giornata costituiranno causa di criticità che giustifica il mancato aggiornamento nella sola giornata in cui si siano verificati.

 

\

 

 

Con riferimento agli ultimi giorni dell’anno - nei quali si concentra un complesso di operazioni di entità di gran lunga superiore alla media e, quindi, incompatibili con le potenzialità delle singole strutture - si considerano aggiornati gli Uffici  con un numero di formalità inevase non superiore a quello degli RP assegnati negli ultimi 5 giorni lavorativi dell’anno.

 

Con apposita procedura automatizzata denominata “UF00”, mediante la compilazione e convalida della maschera riservata al testo libero, ciascun Dirigente dovrà comunicare quotidianamente alla Direzione Centrale Personale ed alla Direzione Centrale Sistemi Informativi l’eventuale sussistenza di cause di criticità, non previste nel presente contratto, che siano state ritenute ugualmente motivo per la mancata definizione secondo i parametri previsti. La Direzione del Personale avrà cura di rappresentare agli Uffici interessati ed alle OO.SS. nazionali entro una settimana la infondatezza della criticità stessa. In assenza di detta comunicazione  la causa giustificativa si intenderà confermata.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale saranno debitamente segnalate  e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Saranno oggetto di attento monitoraggio con le OO.SS. nazionali, eventuali situazioni di criticità connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie per la puntuale realizzazione e la successiva gestione  dello sportello telematico.

 

ART. 11 - Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

 

La produttività degli Uffici Provinciali assume lo standard quale punto di riferimento.

 

I criteri di gestione del fondo fanno riferimento per gli Uffici Provinciali, alla remunerazione del livello di produttività conseguito da ciascun Ufficio, rilevato in base ai criteri di cui all’All. 7, che costituisce parte integrante del presente C.C.I.

 

Sono determinati i budget per ciascun centro di costo (All. 8), in relazione al personale presente in ogni Ufficio e sulla base della seguente scala parametrica:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

FASCIA A

100

FASCIA B

115

FASCIA C

170

 

L'erogazione del fondo sarà effettuata nei confronti degli Uffici che nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2001 avranno registrato coefficienti di produttività non inferiori a 100%.

 

Saranno oggetto di attento monitoraggio con le OO.SS. nazionali, eventuali situazioni di criticità connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie per la puntuale realizzazione e la successiva gestione  dello sportello telematico.

 

ART. 12 - Fondo per i livelli incrementali di produttività degli Uffici Provinciali

 

Al fondo accederanno tutti gli Uffici che nel periodo 1.1.2001 - 31.12.2001 abbiano registrato un coefficiente di produttività superiore al 100%.

 

L’erogazione del fondo sarà effettuata tenendo conto dei progressivi coefficienti di peso corrispondenti agli scaglioni dei coefficienti di produttività da ciascuno conseguiti, come di seguito indicato:

 

Scaglioni dei

coefficienti di produttività

Coefficienti di peso

Fino a 120%

2

Da 121% a 140%

1

Da 141% a 160%

0,5

Oltre 160%

0,2

           

Sempre al fine dell'erogazione, sono determinati i budget per ciascun centro di costo (All. 9), in relazione al personale presente in ogni Ufficio e sulla base della seguente scala parametrica:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

FASCIA A

100

FASCIA B

115

FASCIA C

170

 

Saranno oggetto di attento monitoraggio con le OO.SS. nazionali, eventuali situazioni di criticità connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie per la puntuale realizzazione e la successiva gestione  dello sportello telematico.

 

ART. 13 - Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale

 

In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni Centrali, in coerenza con la naturale evoluzione del modello organizzativo, che tende alla progressiva affermazione di metodologie operative fondate su logiche progettuali, le Direzioni Centrali hanno predisposto progetti per l’anno 2001, volti alla ottimizzazione della loro attività.

 

Il fondo quindi, in considerazione degli obiettivi di risultato inseriti in tali progetti, è volto a remunerare miglioramenti della performance e progressiva introduzione di metodologie operative fondate su logiche progettuali.

 

La verifica del grado di realizzazione degli obiettivi programmati è effettuata dall’Amministrazione che ne informa le Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative sulla base di dettagliate relazioni annuali redatte dalle singole Direzioni.

 

Il budget bimestrale delle Direzioni Centrali, compreso lo straordinario, dovrà inoltre essere utilizzato da ciascun Direttore previa attivazione delle procedure contrattuali previste con le RSU e OO.SS. territoriali.

 

A tal fine ciascun Direttore Centrale interesserà la Direzione Centrale del Personale.

 

Tale budget costituisce primaria leva economica per la realizzazione degli interventi che si riterrà opportuno adottare per il conseguimento dei propri obiettivi di piano/progetto.

 

Ove l’attuazione delle modifiche dell’Ordinamento dei Servizi deliberate dal Consiglio Generale dell’Ente dovesse portare all’assorbimento del personale in servizio presso una Direzione in altra Direzione Centrale, i budget in precedenza costituiti per le due Direzioni interessate  continueranno ad essere gestiti in maniera distinta per il residuo periodo dell’esercizio di riferimento.

 

ART. 14 - Fondo centrale per esigenze straordinarie

 

 Per soddisfare particolari esigenze funzionali centrali e periferiche è previsto il ricorso ad un fondo pari a £. 480.000.000 da utilizzarsi, aggiuntivamente, come fondo centrale, per l’effettuazione di prestazioni straordinarie relative al personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per funzionari posti in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, per la formazione, per la contabilità, per la C.S.A.I., per l’assistenza informatica agli uffici periferici, per i servizi generali (autoparco, portinerie e protocollo) e per lo svolgimento di manifestazioni e convegni, nonché per l'attività prestata presso strutture di interesse per l’Ente.

 

Ad eccezione del personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per quello posto in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 200 ore annue complessive.

 

ART. 15 - Fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

 

            L'Amministrazione, in previsione dell'entrata in vigore della moneta unica, ha avviato il progetto di riconversione degli Uffici di Frontiera in presidi turistici con la funzione primaria di fornire informazioni ed assistenza a favore dei turisti in entrata ed in uscita dal nostro Paese.

 

            Questi nuovi servizi, che costituiranno il fulcro delle attività degli Uffici, presuppongono un continuo aggiornamento del personale, una maggiore disponibilità degli addetti nei riguardi del pubblico italiano e straniero, una accresciuta e continuamente attualizzata capacità di utilizzo degli strumenti informatici e dei programmi installati e da installare negli Uffici.

 

            L'attività verterà anche sulle operazioni relative alla vendita dei prodotti come viacard, vignette per autostrade austriache e svizzere, cartografia e sulle operazioni di cambio.

 

            Obiettivo dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera, sarà quello di venire incontro a tutte le richieste del pubblico, di carattere informativo e di assistenza, che si rivolgerà ai presidi turistici ACI. Come in tutte le attività esposte alla concorrenza, il risultato sarà valutato in termini di gradimento riscosso presso il pubblico e presso le autorità locali, gradimento che la Direzione per le relazioni internazionali e turistiche verificherà, dandone comunicazione alla Direzione Centrale del Personale per l'attivazione delle procedure di contrattazione previste con le OO.SS. nazionali.

 

ART. 16 – Criteri in materia di coefficienti di merito partecipativo individuale

 

Ai sensi dell’art. 32, C.C.N.L. ‘99, i dirigenti ed i responsabili delle unità funzionali o degli Uffici Centrali in presenza di circostanze di particolare  rilievo, come appresso dettagliato, possono  ripartire la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo “0” al “3” sulla base della seguente scala parametrica:

 

0 - nessuna decurtazione;

1 - decurtazione del 15%;

2  -decurtazione del 34 %;

3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

 

L’eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l’evento negativo.

 

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

 

·        errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell’attività lavorativa;

·        discontinuità dell’apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;

·        indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi;

·        difficoltà  di attivare  e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle  necessità  lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

 

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati entro 3 gg. al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentite le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.

 

L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.

 

SEZIONE III – Turni per particolari strutture

 

ART. 17 – Fondo per turni: Centri di assistenza automobilistica alla frontiera/4477/Onda Verde

 

Sulla base delle esigenze funzionali di ciascuna delle strutture organizzative indicate, finalizzate all’erogazione dei servizi per un tempo non inferiore ad almeno 10 ore giornaliere, possono essere istituite turnazioni pomeridiane, notturne e festive.

 

            La turnazione consiste nell’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile, in modo da assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del personale nell’orario antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e festivo.

 

            Il ricorso alle prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non occasionali esigenze di servizio e deve rientrare in uno specifico modello organizzativo che risponda alle esigenze di garantire un più ampio tempo di erogazione dei servizi medesimi.

 

Le disponibilità economiche fissate per l’attività in parola sono finalizzate a remunerare le prestazioni rese in turno nelle aree lavorative che istituzionalmente sono tenute a garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio (Onda Verde: 24 ore, Centro Assistenza Telefonica: 24 ore e Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera).

 

SEZIONE IV – Compensi a carattere indennitario

 

ART. 18 – Fondo per la reperibilità

 

I turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le seguenti aree:

- Onda Verde

- 4477

- Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

- D.S.I.

-Autoparco

 

La misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di £. 15.000 per un periodo di reperibilità di 12 ore. Il predetto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione al periodo di reperibilità maggiorato, per turni superiori alle 4 ore, come di seguito specificato:

           

Ore di reperibilità                 per importo di £. 15000                   

 

   Sino a 4 ore                                       £. 5000                                 

           5                               £.5000+1250+125= 6375                  

           6                               £.5000+2500+250= 7750                  

           7                               £.5000+3750+375= 9125                  

           8                               £.5000+5000+500=10500                 

           9                               £.5000+6250+625=11875                 

           10                             £.5000+7500+750=13250                 

           11                             £.5000+8750+875=14625                 

12                                                                                              £.15.000

                            

ART. 19 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi, onerosità  o disagi particolarmente rilevanti. Tali compensi sono cumulabili tra loro.

 

Compensi per rischio/onerosità

 

Maneggio valori /Cassa cambio

effettuati allo sportello esterno                                    £. 1.500 orarie                 

 

Maneggio valori (ad eccezione dei ticket) /Cassa cambio

effettuati allo sportello interno                        £. 5.200  giornaliere

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa  giornata.

 

Trasporto valori                                                  £. 7.000 giornaliere

 

ART. 20 – Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità

 

Nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo i ruoli e le posizioni di seguito specificate assumono rilievo, per la loro complessità gestionale nonché per la funzione che assolvono nel sistema, ai fini dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 32, comma 2, alinea 5, del C.C.N.L. ‘99 con particolare riguardo alle responsabilità ad essi connesse:

 

funzioni di direzione di unità organizzative di cui all'All. 2 del presente contratto collettivo integrativo

 

lettera a)

£. 10.000.000

lettera b)

£.   8.000.000

 

 


SEZIONE V – Progettualità Speciali

 

ART. 21 – Progetti di particolare rilievo per l'Ente

 

In relazione al rilievo che i progetti di seguito specificati assumono per il migliore conseguimento del primario obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi, le parti concordano di finanziare i sottoelencati progetti per gli importi complessivi a fianco di ciascuno indicati.

 

 

 

CENTRO DI COSTO INTERESSATO

 

PROGETTO SPECIALE

 

DATA INIZIO

 

DATA FINE

 

IMPEGNO MESI DEL 2001

 

PERSONALE IMPEGNATO

 

IMPORTO anno 2001

D.C. Segreteria/D.C. Servizi Istituzionali

Consulta soci

01/01/01

30/04/01

4

25

24.166.667

 

 

 

 

 

D.C. Segreteria

Attuazione del Regolamento interno della Federazione ACI

01/05/01

31/12/01

8

48

92.800.000

Coordinamento delle strutture della Federazione nelle attività inerenti la mobilità e la sicurezza stradale

01/05/01

31/12/01

8

19

36.733.333

D.C. Controllo Direzionale

Sviluppo base informativa bolletino statistico mensile ACI

01/01/01

31/12/01

12

3

8.700.000

 

 

 

 

 

 

 

D.C. Studi e Ricerche

Qualità dei dati

01/03/01

30/06/01

4

3

2.900.000

Video multimediale "giovani, alcool e guida"

01/01/01

31/12/01

12

3

8.700.000

Studio sul problema trasporto merci pericolose

01/01/01

31/12/01

12

3

8.700.000

Corsi di traumatologia della strada

01/01/01

30/09/01

9

2

4.350.000

CD ROM "costi di esercizio"

01/01/01

31/12/01

12

2

5.800.000

D.C.S.I.

Sistema tecnologico integrato per l'evoluzione dei servizi ai cittadini

01/01/01

31/12/01

12

98

284.200.000

 

 

D.C. Personale

Piano integrato per il consolidamento dell'ordinamento professionale e del processo di sviluppo del personale

01/01/01

31/12/01

12

120

348.000.000

D.C. PRA

Consulenza giuridico-fiscale per gli Enti Locali. Nuova gestione IPT

01/01/01

31/12/01

12

16

46.400.000

D.C. Servizi Istituzionali

Piano integrato della Direzione

01/01/01

31/12/01

12

14

40.600.000

D.C. Servizi Amministrativi

Contabilità analitica

01/01/01

31/12/01

12

71

205.900.000

 

 

 

 

 

 

 

D.C. Servizi Turistici

Giubileo 2000 - presidi turistici

01/01/01

31/12/01

12

100

290.000.000

Piano di sviluppo punti vendita Sestante ACI

01/01/01

31/12/01

12

4

11.600.000

Servizi operativi nazionali per l'informazione e l'assistenza turistica tramite WEB

01/01/01

31/12/01

12

33

95.700.000

Centralino a pagamento 166-664477

01/01/01

31/12/01

12

29

84.100.000

 

 

 

 

 

Area Tecnica

Sicurezza stradale (Accordo Quadro con Ministero dei Lavori Pubblici)

01/01/01

31/08/01

8

6

11.600.000

Programma di ricerca sullo studio dell'incidentalità stradale

01/01/01

31/12/01

12

3

8.700.000

 

 

I compensi verranno corrisposti secondo la scala parametrica concordata ed in relazione al comprovato conseguimento degli obiettivi fissati.

 

Il personale interessato a più progetti speciali, sarà destinatario del compenso economicamente più favorevole.

 

Il personale incaricato di posizione organizzativa correlata ad un progetto speciale non potrà essere destinatario dei compensi legati al progetto stesso.

 

La corresponsione dei singoli compensi verrà effettuata in misura proporzionale al periodo di effettiva operatività del progetto nel corso dell'anno 2001.

 

Qualora risultasse destinatario dei compensi per progetti speciali più del 50% degli interessati della Sede Centrale, parteciperanno all'erogazione, per l'importo complessivo di £. 58.000.000, anche i 20 dipendenti impegnati nella fornitura di servizi ausiliari e strumentali.

 

ART. 22 – Fondo Progetto Sportello Telematico dell'automobilista

 

Il fondo è volto a riconoscere e compensare l'impegno del personale degli Uffici Provinciali e di parte del personale della Sede Centrale nella progettazione e nella realizzazione - sia di tipo informatico che di tipo organizzativo – della radicale innovazione degli assetti funzionali degli Uffici Provinciali dell’Ente connessi all’avvio ed alla gestione dello sportello telematico.

 

            Sono stabiliti i budget (All. 10) per ciascun Ufficio Provinciale e per il personale interessato presso la Sede Centrale.

 

            L'erogazione per singolo centro di costo verrà effettuata, sulla base della consueta scala parametrica, nel modo seguente:

 

Þ    nella misura massima del 40% del budget, nel mese di settembre 2001, sulla base della verifica operata al 31.8.2001 sul conseguimento dei seguenti obiettivi di piano:

 

-          avviamento e gestione di tutte le attività propedeutiche (progetto Copernico) alla concreta attivazione degli sportelli telematici sul territorio e, ove siano soddisfatte le necessarie condizioni, all'attivazione dello sportello telematico secondo il piano di diffusione.

 

Þ    la restante parte sarà erogata nel mese di gennaio 2002, in relazione alla verifica sul conseguimento degli obiettivi di piano, operata con riferimento al 31.12.2001.

 

Al verificarsi delle previsioni di cui al punto 6 del progetto "Sportello Telematico" relativo agli Uffici Provinciali, le parti attiveranno una specifica sessione negoziale per valutare la congruità degli stanziamenti con le concrete esigenze funzionali anche con riferimento ad eventuali flessibilità di orari.

 

 

SEZIONE VI – Corresponsione dei compensi di produttività

 

ART. 23 – Modalità

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, è presa a riferimento la scala parametrica concordata (di cui all'All. 11 del presente C.C.I.), tranne quanto diversamente stabilito in relazione a singoli fondi.

 

I compensi incentivanti connessi alle seguenti quote sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo:

 

-          fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali;

-          fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale;

-          fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera;

-          fondo per il personale avente funzioni di direzione dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.

 

Saranno invece corrisposti a partire dalla retribuzione del mese di marzo 2002, i compensi incentivanti connessi:

 

-          al fondo per la produttività;

-          al fondo per i livelli incrementali di produttività degli Uffici Provinciali incrementato degli eventuali residui del fondo per livello di efficienza degli Uffici Provinciali;

-          agli eventuali residui del fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale;

-          agli eventuali residui del fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera;

-          agli eventuali residui degli altri fondi;

-          al fondo per Progetti Speciali.


SEZIONE VII – PERSONALE CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI UNITA' ORGANIZZATIVE

 

ART. 24 – Fondo per il personale avente funzioni di direzione dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.

 

Tale fondo, determinato in £. 48.185.693, volto a premiare il conseguimento degli obiettivi di risultato fissati in relazione a ciascuna delle posizioni in oggetto, viene determinato con riferimento all'intero periodo 1.1.2001 - 31.12.2001 e poi suddiviso in budget bimestrali.

 

Con riferimento ad ogni interessato, l'erogazione bimestrale del fondo verrà effettuata, detratta la parte destinata a remunerare eventuali prestazioni di lavoro a carattere straordinario nella misura massima di 20 ore a bimestre, in misura proporzionale al grado di raggiungimento dell'obiettivo assegnato, tenuto conto della presenze utili a tale fine.

 

La verifica del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata con l'attivazione delle procedure di contrattazione previste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89

 

ART. 25 – Personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 L.88/89

 

Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione, continua a mantenere  tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di £. 84.213.840, segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree A, B e C dal presente C.C.I.

 

Tale fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:

 

Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità

£.

15.300.000

Fondo per il livello di efficienza dei servizi

£.

68.913.840

 

Il Fondo per il livello di efficienza dei servizi viene ripartito tra il personale interessato secondo la seguente scala parametrica:

 

QUALIFICA

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

Direttore di Divisione

227,080

Ispettore Generale

250,460

 

Eventuali residui del Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità, comporteranno un corrispondente incremento del Fondo per il livello di efficienza dei servizi.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

AREA PROFESSIONISTI

 

ART. 26 – Costituzione ed utilizzo del fondo

 

Il personale appartenente all’area dei Professionisti, già destinatario delle disposizioni di cui al C.C.N.L. 1994/97 delle separate aree del personale con qualifiche dirigenziali e specifiche tipologie professionali, è disciplinato dalle norme di cui al capo II e III, artt. 33 e seguenti, del C.C.N.L. ‘99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori è determinato in base all’art. 42 del C.C.N.L. ’99 nell’importo complessivo di £. 315.066.756.

 

I trattamenti economici accessori per l’anno 2001 continuano ad essere corrisposti secondo la disciplina generale, i cui criteri e modalità sono stabilite dall’accordo collettivo integrativo sottoscritto in data 29.5.1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

NOTE FINALI

 

 

ART. 27 – Note finali

 

Le parti concordano che, per quanto non oggetto di specifica disciplina nel presente contratto collettivo integrativo, valgono le previsioni dettate dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999 e dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 31 agosto 2000.

 

 


NOTE AGGIUNTIVE

 

Le parti convengono sulla considerazione che gli oneri per l'attribuzione delle indennità ai responsabili delle strutture territoriali cui l'Amministrazione conferisce la titolarità dell'ufficio non dovrebbero essere erogate a carico del fondo. L'Amministrazione si impegna a sottoporre la questione al Comitato di Settore.

 

Le parti convengono altresì di rinviare ad una apposita sessione contrattuale la definizione della base di calcolo del T.F.R. in correlazione con la disciplina dell'istituendo fondo nazionale di pensione complementare.

 

Le parti si impegnano a riesaminare il valore unitario dei ticket mensa tenendo anche conto delle situazioni accertate nel comparto.

 

Le parti convengono di rinviare a successiva sessione l'esame dei tempi di attivazione del sistema di valutazione delle competenze individuali, come da Progetto del Dipartimento di Ingegneria Economico Gestionale dell'Università di Napoli - Federico II.

 

Le parti concordano di attivare entro il mese di ottobre 2001, una apposita sessione negoziale per valutare i riflessi dell'attuazione delle linee strategiche confermate nella Convention del maggio scorso ed esplicitate nei punti fondamentali delle premesse del presente accordo in merito ai modelli organizzativi ed alle competenze del personale.

 

Le parti concordano di attivare entro il mese di novembre 2001 l'esame del ricorso a forme flessibili di lavoro di cui alle c.d. "code contrattuali", con riferimento alle iniziative tra le quali il call-center per fronteggiare le variabili organizzative.

 

Le parti concordano di esaminare entro il mese di ottobre 2001 la possibilità di introdurre la concessione del mutuo edilizio per l'acquisto della prima casa di civile abitazione.

 

La valutazione del personale in posizione di congedo, aspettativa, distacco, comando e maternità sarà attribuita alla competenza della Direzione Centrale del Personale sulla base dei criteri che verranno definiti in apposita sessione negoziale da concludersi entro il 30 settembre 2001.

 

Le parti si impegnano a definire nel tempo più breve possibile, la disciplina degli istituti delle c.d. "code contrattuali" rimessi alla contrattazione di Ente.

 

Allegati al contratto