CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

ANNO 2003

 

 

 

            La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno27 novembre 2003 presso la Sede Centrale dell’Ente,

 

§         visto il titolo V capo I del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002/2005;

§         visto l’art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;

§         visto il I Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999;

§         visto il I Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2002 sottoscritto il 31 luglio 2002;

§         visti i protocolli d’intesa sottoscritti il 28 ottobre 2002, il 24 marzo 2003, il 9 maggio 2003, il 22 maggio 2003, il 1° luglio 2003 ed il 10 ottobre 2003.

 

 

CONCORDANO

 

Sull’allegata intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2003, determinate in applicazione del C.C.N.L. per il personale degli Enti Pubblici non economici relativo al quadriennio 2002 / 2005.

 

La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 20 della L. 488 del 23 dicembre 1999.

 

 

 

   LA RAPPRESENTANZA                                              LE DELEGAZIONI

DELL’AMMINISTRAZIONE                                     SINDACALI

 

 

 


 

 

INDICE

 

 

PREMESSE                                                                                                             pag.      4

 

 

TITOLO I

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

 

Sezione I – La costituzione del fondo

Art. 1 – Costituzione ed utilizzo del fondo                                                       pag.     6

 

Sezione II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

Art. 2 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi degli Uffici Provinciali         pag.      7

Art. 3 – Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali                             pag.   10

Art. 4 – Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale                        pag.     10

Art. 5 _ Fondo per il livello di efficienza  delle

              Direzioni Regionali/Interregionali                                                      pag.   11

Art. 6 -  Fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automo-                      

              bilistica alla Frontiera                                                                             pag.   11

Art.  7 – Fondo per la gestione delle attività tasse                                           pag.   12

Art.  8 – Fondo per esigenze straordinarie centrali e periferiche                   pag.   12

Art.  9 – Attività di carattere progettuale                                                           pag.   13

Art.  10 – Criteri in materia di coefficienti di merito partecipativo indivi-

                duale                                                                                                        pag. 13

 

Sezione III – Turni

Art. 11 – Fondo turni per gli Uffici Provinciali                                                 pag.   15

Art. 12  – Fondo turni per particolari strutture                                                 pag.   15

 

Sezione IV – Compensi a carattere indennitario

Art.  13 – Fondo per la reperibilità                                                                      pag.   16

Art.  14 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri    pag.   16

Art.  15 – Compensi per compiti che comportano specifiche responsabi-

                lità                                                                                                            pag.   17

 

Sezione V – Le posizioni organizzative

Art. 16 – Conferimento e revoca degli incarichi                                                pag.   18

Art. 17  – Compensi correlati all’impegno individuale                                   pag.   19

 

Sezione VI – disciplina della formazione per il personale

Art. 18  – Commissione bilaterale                                                                       pag.   19

 

Sezione VII – Il fenomeno del mobbing

Art.  19 – Comitato per il mobbing                                                                     pag.   19

 

Sezione VIII – Lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

Art.  20 – Codice di condotta                                                                                pag.   20

 

Sezione IX  – Corresponsione dei compensi di produttività

Art.  21 – Modalità di corresponsione                                                                pag.   21

 

Sezione X – Personale con funzioni di direzione di unità organizzative

Art.  22 – Fondo per il personale avente funzioni di direzione                    

              dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.                                  pag.   23

 

TITOLO II

PERSONALE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO (ART. 15 L. 88/89)

 

Art.  23 – Personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’art. 15 L. 88/89     pag.    24

 

TITOLO III

AREA PROFESSIONISTI

 

Art.  24 – Costituzione ed utilizzo del fondo                                                    pag.   25

 

 

TABELLA ALLEGATI                                                                                         pag.    26

 


 

 

PREMESSE

 

Il differimento nella sottoscrizione del C.C.N.L. di comparto 2002/2005 ha reso indispensabile ad evitare soluzioni di continuità nella disciplina dei sistemi di professionalità e produttività la redazione di appositi  protocolli, allegati alla presente intesa (all.1), che ultrattivando le regole di erogazione del trattamento economico accessorio prevista dal C.C.I. 2002 hanno consentito di far fronte all’esigenza di assicurare livelli di efficienza nella resa dei servizi coerenti con le necessità funzionali connesse, tra l’altro,  alla conduzione a regime dello Sportello Telematico dell’Automobilista che ha comportato significative innovazioni negli assetti degli Uffici dell’Ente.

 

Le previsioni dei richiamati protocolli divengono ora parte integrante della presente intesa costituendo riferimento contrattualmente definito per le modalità di gestione e di erogazione del salario accessorio sino alla sottoscrizione della intesa stessa, sempre nell’ambito del fondo del trattamento economico accessorio di Ente, costituito secondo quanto previsto dall’art. 25 del C.C.N.L. del 9 ottobre 2003.

 

Il processo di rimodulazione dei sistemi organizzativi di riferimento, avviato per l’adeguamento delle strutture alle modificate esigenze funzionali degli Uffici, porterà, attraverso una prima fase sperimentale, nel corso del 2004 al consolidamento di un nuovo modello organizzativo estremamente flessibile che fornirà indispensabili elementi di valutazione per la definizione delle politiche del personale sia con riferimento alla definizione dei fabbisogni, sia ai sistemi incentivanti le professionalità e sia alle leve di sviluppo, nell’ambito delle competenze rimesse alla Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente; in prospettiva, al fine di supportare il processo di cambiamento in atto, le parti convengono sulla necessità di prevedere anche per il C.C.I. relativo al 2004 un adeguamento del salario accessorio secondo parametri di integrazione del Fondo  significativi in analogia  a quelli adottati nella presente intesa.

 

La predetta circostanza, unitamente alla considerazione che la sottoscrizione della presente intesa interviene a ridosso della chiusura dell’esercizio di competenza, impone di  dare priorità, in sede di disciplina, agli istituti contrattuali di carattere economico sottesi al sostegno del sistema di efficienza e qualità dei servizi.

 

Le parti convengono inoltre sulla necessità di dare applicazione agli istituti di immediata valenza contrattuale quali la costituzione del Comitato paritetico per il mobbing e della Commissione bilaterale per la Formazione nonché la definizione del codice di condotta contro le molestie sessuali .

 

Le parti si impegnano, infine, nell’avviare sin d’ora e chiudere entro il prossimo mese di gennaio le trattative per la sottoscrizione dell’ipotesi relativa al 2004, che tenendo anche conto degli istituti a carattere normativo in applicazione delle previsioni introdotte dal C.C.N.L. 2002/2005, sarà volta alla definizione di un sistema premiante coerente con le esigenze di professionalità, di qualità ed efficienza nell’offerta dei servizi resi al cittadino  in relazione allo stato di evoluzione dei sistemi organizzativi.


 

 

TITOLO I

 

IL SISTEMA DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

 

SEZIONE I – La costituzione del fondo

 

ART. 1 – Costituzione ed utilizzo del fondo

 

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di  € 25.079.672,00 ed è utilizzato come di seguito indicato sia in relazione alla disciplina introdotta dal presente C.C.I. che tenuto conto degli istituti contrattuali introdotti nel C.C.I. 2002, la cui validità è stata prorogata nel corso del 2003 dai protocolli d’intesa richiamati in premessa ed allegati al presente C.C.I..

 

fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali 

7.562.513,50

fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

500.000,00

fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

106.796,71

fondo per il livello di efficienza delle Direzioni Regionali e Interregionali

28.979,45

fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale

2.157.868,37

Indennità di ente

5.366.470,00

fondo per le esigenze straordinarie centrali e periferiche

458.835,00

fondo per il presidio pomeridiano(all.12)

1.893.616,00

Fondo per la gestione attività tasse

442.995,00

 

 

 

fondo turni per particolari strutture

524.684,00

fondo turni per Uffici Provinciali

635.000,00

fondo per reperibilità

38.736,00

 

 

 

fondo per compensi ex art. 32, comma 2,  alinea 3, C.C.N.L. ‘99

3.178.410,00

fondo per compensi ex art. 32, comma 2,  alinea 5, C.C.N.L. ‘99

1.516.776,00

 

 

 

fondo per compensi correlati all'impegno individuale

80.000,00

Fondo attività progettuale Roma e Milano

97.500,00

fondo per compensi ex art. 17 C.C.N.L. ’99       

468.272,00

 

 

 

fondo per il personale avente funzioni di direzione dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.

22.219,97

 

In applicazione dell'art. 26 CCNL del 9 ottobre 2003 l'indennità di Ente viene complessivamente definita in € 6.096.660,00 di cui € 730.189,00 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.

 

SEZIONE II – Il sistema dell’efficienza dei servizi

 

           La gestione dei fondi per il livello di efficienza dei servizi è articolata su budget di unità organizzativa con riferimento ai presenti in servizio alla data del 1° gennaio 2003 di cui all’allegato n. 2 del presente C.C.I.

 

ART.2 – Fondo per il livello di efficienza dei servizi
                degli Uffici Provinciali

 

Tale fondo è prioritariamente volto a remunerare il conseguimento di un costante stato di aggiornamento complessivo delle attività di competenza degli Uffici Provinciali che, alla luce delle modifiche apportate dall’introduzione dello sportello telematico, si concretizza nella definizione delle formalità entro il secondo giorno lavorativo dalla data di presentazione.

 

Il fondo di sede per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali, nel quale confluisce il finanziamento per lo straordinario, è suddiviso in quote bimestrali; l’erogazione dei compensi è effettuata in misura proporzionale alle giornate in cui sono state definite tutte le formalità accettate con una soglia minima pari al 50% delle giornate lavorative per ciascun periodo.

 

Il budget bimestrale degli Uffici Provinciali dovrà inoltre essere utilizzato da ciascun Dirigente, come del resto il ricorso eccezionale allo straordinario ed alle turnazioni, previa attivazione delle procedure di contrattazione previste con le RSU e le OO.SS. territoriali. Tale budget costituisce primaria leva economica per la realizzazione degli interventi organizzativi volti, soprattutto nelle situazioni di iterata difficoltà funzionale, al conseguimento dell'obiettivo primario del complessivo aggiornamento di tutti gli adempimenti di competenza dell'Ufficio.

 

Le cause di criticità che giustificano la mancata definizione entro il termine sopra richiamato sono:

 

1. picchi anomali del carico lavorativo giornaliero uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie giornaliere di cui all’allegato n. 3 del presente C.C.I..  Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

 

 2. problemi connessi all’HW, al SW o alla rete che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della relativa giornata;

 

3. assenza di personale in forza in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2003;

 

4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

 

In presenza di una delle predette cause di criticità lo stato di aggiornamento sarà verificato con riferimento al giorno successivo al venir meno di tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di due giorni lavorativi e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato, la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso e saranno quindi considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante le giornate in cui risulterà delibato un  numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie giornaliere indicata nel prospetto di cui all’allegato n. 3 del presente C.C.I.

 

Tale meccanismo trova applicazione non solo nelle giornate in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante giornate quante sono quelle in cui la stessa si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dal giorno in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione avverrà per la sole giornate in cui risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media giornaliera.

 

Per gli Uffici di Milano Napoli Roma e Torino ove si registrano rilevanti carichi di lavoro unitamente a considerevoli difficoltà gestionali ed organizzative tipiche delle grandi sedi, la definizione deve avvenire entro il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione.

 

Per tali Uffici, le cause di criticità che potranno comportare il rinvio della verifica sono le stesse esposte in precedenza, rapportate all’arco di tempo di sette giorni lavorativi e cioè:

 

1. picchi anomali del carico lavorativo di sette giorni uguali o maggiori del 25% rispetto alla media delle medie di cui all’allegato n.  3 del presente C.C.I.. Tale elemento è automaticamente verificato tramite le procedure centrali di monitoraggio e quindi l’Ufficio non deve comunicare tale circostanza;

 

 2. problemi connessi all’HW, al SW  o alla rete che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 6 ore nell’arco dell’orario di lavoro di sette giorni lavorativi;

 

3. assenza media del personale in forza nel corso di sette giorni lavorativi in numero uguale o maggiore del 25% rispetto al personale in servizio nell'Ufficio al 1° gennaio 2003;

 

4. compresenza di almeno due delle predette situazioni di criticità con valori che si attestino almeno al 60% dell’entità predeterminata per ciascuna tipologia.

 

In presenza di una delle predette cause di criticità la verifica sullo stato di aggiornamento è prorogata ai sette giorni lavorativi successivi rispetto a quelli in cui sarà venuta meno tale circostanza; ove la situazione di criticità dovesse protrarsi per più di una serie di sette giorni e al termine di tale periodo l’Ufficio non risultasse aggiornato,  la verifica si sposterà sulla produttività complessivamente mostrata dall’Ufficio stesso e quindi saranno considerate utili ai fini della corresponsione del compenso incentivante i periodi di sette giorni lavorativi in cui risulterà delibato un  numero di formalità pari o superiore al 112% della media delle medie indicata nel prospetto di cui all’allegato n. 3 del presente C.C.I.

 

Tale meccanismo trova applicazione non solo negli archi temporali di sette giorni in cui si verifichino delle criticità che facciano slittare il termine della verifica, ma anche nel periodo immediatamente successivo al venir meno della criticità per tante serie di sette giorni quante sono quelle in cui la stessa si è consecutivamente manifestata. Qualora al termine di tale periodo l’Ufficio risulti aggiornato, la corresponsione del compenso relativo al fondo in parola avverrà per l’intero periodo, a partire dal momento in cui la criticità si è manifestata, altrimenti la corresponsione  avverrà per i soli periodi di sette giorni in cui  risulterà delibato un numero di formalità pari o superiore al 112% della media di cui all’allegato n. 3 del presente C.C.I..

 

Problemi connessi all’HW, al SW e alla rete che abbiano comportato il completo inutilizzo di entrambi i sistemi in dotazione e/o problemi connessi al SW che abbiano comportato il blocco delle attività per un tempo complessivo uguale o superiore a 2 ore nell’arco dell’orario di lavoro della giornata costituiranno causa di criticità che giustifica il mancato aggiornamento nella sola giornata in cui si siano verificati.

 

 

\

 

Con apposita procedura automatizzata denominata “UF00”, mediante la compilazione e convalida della maschera riservata al testo libero, ciascun Dirigente dovrà comunicare quotidianamente alla Direzione Centrale Personale ed alla Direzione Centrale Sistemi Informativi l’eventuale sussistenza di cause di criticità, non previste nel presente contratto, che siano state ritenute ugualmente motivo per la mancata definizione secondo i parametri previsti. La Direzione del Personale avrà cura di rappresentare agli Uffici interessati ed alle OO.SS. nazionali la infondatezza della criticità stessa. In assenza di detta comunicazione  la causa giustificativa si intenderà confermata.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, ivi comprese le difficoltà funzionali connesse all’abbattimento della competenza territoriale, saranno debitamente segnalate  e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Saranno oggetto di attento monitoraggio con le OO.SS. nazionali, eventuali situazioni di criticità connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie alla realizzazione dello sportello telematico.

 

 

ART. 3 - Fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

 

La produttività degli Uffici Provinciali assume lo standard quale punto di riferimento.

 

I criteri di gestione del fondo fanno riferimento alla remunerazione del livello di produttività conseguito da ciascun Ufficio, rilevato in base ai criteri di cui all’allegato n. 4 del presente C.C.I. ove è peraltro prevista la possibilità di rappresentare alla Direzione Centrale del Personale l’impegno orario per l’addestramento delle risorse all’utilizzo delle nuove procedure sportello telematico nonché l’eventuale modifica dei parametri delle variabili di processo, anche con riferimento alle predette procedure, in relazione alle ulteriori innovazioni recentemente introdotte nella gestione dello Sportello Telematico dell'Automobilista nonché delle nuove modalità di monitoraggio che saranno attivate presso gli Uffici Provinciali con effetto dal 1° dicembre 2003.

 

 

L’erogazione del fondo (all. 5) avverrà  in relazione alle persone presenti in Ufficio, sulla base della seguente scala parametrica e sarà effettuata nei confronti degli Uffici che nel periodo 1.12.2003 – 31.12.2003 avranno registrato coefficienti di produttività uguali o superiori a 95%:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

FASCIA A

100

FASCIA B

115

FASCIA C

170

 

 

Saranno oggetto di attento monitoraggio con le OO.SS. nazionali, eventuali situazioni di criticità connesse ad intervenute modifiche organizzative necessarie per la puntuale realizzazione e la successiva gestione  dello sportello telematico.

 

 

 

 

ART. 4 - Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale

 

Il fondo, in considerazione degli obiettivi di risultato previsti da ciascuna Direzione Centrale nell’ambito delle attività di gestione dell’Ente, è volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi programmati.

 

La verifica del grado di realizzazione degli obiettivi programmati è effettuata dall’Amministrazione che ne informa le Organizzazioni Sindacali nazionali rappresentative sulla base di dettagliate relazioni annuali redatte dalle singole Direzioni.

 

Il budget bimestrale delle Direzioni Centrali, compreso lo straordinario per eventi eccezionali e non prevedibili, dovrà inoltre essere utilizzato da ciascun Direttore, previa attivazione da parte della Direzione Centrale del Personale, delle procedure contrattuali previste con le RSU e OO.SS. territoriali.

 

Tale budget costituisce primaria leva economica per la realizzazione degli interventi che si riterrà opportuno adottare per il conseguimento dei propri obiettivi.

 

Ove l’attuazione delle modifiche dell’Ordinamento dei Servizi deliberate dal Consiglio Generale dell’Ente dovesse portare all’assorbimento del personale in servizio presso una Direzione in altra Direzione Centrale, i budget in precedenza costituiti per le due Direzioni interessate  continueranno ad essere gestiti in maniera distinta per il residuo periodo dell’esercizio di riferimento.

 

 

ART. 5 - Fondo per il livello di efficienza delle Direzioni Regionali ed  Interregionali

 

Il fondo è costituito seguendo gli stessi parametri previsti per il fondo per il livello di efficienza degli Uffici provinciali.

 

Il fondo, in considerazione delle competenze assegnate a ciascuna Direzione Regionale/Interregionale nell’ambito delle attività dell’Ente, è volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi di risultato coerenti con la realizzazione della mission delle predette Strutture.

 

 

ART. 6 - Fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza
                automobilistica alla Frontiera

 

            Obiettivo dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera, ormai prossimi alla cessazione delle attività, è stato quello di venire incontro a tutte le richieste del pubblico, di carattere informativo e di assistenza, che si rivolge ai presidi turistici ACI. Come in tutte le attività esposte alla concorrenza, il risultato viene valutato in termini di gradimento riscosso presso il pubblico e presso le autorità locali, verificato e certificato dalla Direzione per le relazioni internazionali e turistiche .

 

 

ART. 7 – Fondo per la gestione delle attività tasse

 

Il fondo è volto a riconoscere l’attività svolta dagli Uffici Provinciali in attuazione del decentramento stabilito nelle Convenzioni stipulate con le Regioni / Provincie Autonome in materia di tasse automobilistiche.

 

Il fondo si articola in budget per Unità Organizzativa di cui all’allegato n. 6 del presente C.C.I., limitatamente agli Uffici appartenenti alle Regioni / Provincie in convenzione e verrà erogato per la gestione e lavorazione entro dieci giorni a calendario dalla data di presentazione delle pratiche di esenzione e di rimborso attraverso la procedura automatizzata rilasciata dalla competente Direzione Centrale; per gli Uffici capoluogo di Regione in ragione della complessità gestionale connessa alla funzione rivestita nell’ambito regionale la gestione e lavorazione delle predette pratiche deve avvenire entro quindici giorni a calendario.

 

L’erogazione avverrà in maniera proporzionale al numero di pratiche lavorate nei predetti tempi di esecuzione, sulla base della seguente scala parametrica:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

FASCIA A

100

FASCIA B

115

FASCIA C

170

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, saranno debitamente segnalate  e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative

 

ART. 8 - Fondo per esigenze straordinarie centrali e periferiche

 

Al fine di far fronte alle operazioni funzionali alla conduzione a regime dello sportello telematico dell’automobilista viene destinata una quota del fondo in parola di € 210.835 per il finanziamento centrale di prestazioni straordinarie da effettuarsi presso gli Uffici Provinciali dell’Ente con carattere del tutto eccezionale e previa informazione alle R.S.U. ed alle locali Organizzazioni Sindacali.

 

Per soddisfare particolari esigenze funzionali centrali di carattere del tutto eccezionale e non prevedibili è inoltre prevista una quota di € 248.000 da utilizzarsi, per l’effettuazione di prestazioni straordinarie relative al personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per funzionari posti in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, per la formazione, per la contabilità, per la C.S.A.I., per l’assistenza informatica agli uffici periferici, per i servizi generali (autoparco, portinerie e protocollo) e per lo svolgimento di manifestazioni e convegni.

 

Ad eccezione del personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per quello posto in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 150 ore annue complessive.

 

 

ART. 9 – Attività di carattere progettuale

 

 

In relazione alle innovazioni introdotte dall’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista ed alle connesse modifiche negli assetti organizzativi degli Uffici dell’Ente le parti si impegnano a prevedere nell’ambito del sistema di gestione del trattamento economico accessorio relativo al 2004, il finanziamento di specifici progetti volti a supportare il processo di cambiamento in atto, secondo le modalità ed i limiti definiti dall’art 5 del C.C.N.L. del 9 ottobre 2003.

 

A tal fine saranno ritenuti utili anche i progetti attivati per la realizzazione degli obiettivi concordati nel protocollo d’intesa del 24 marzo 2003 e richiamati nel protocollo del 9 maggio 2003, in relazione alla loro valenza organizzativa ed in considerazione del primario ruolo svolto nella realizzazione delle migliori condizioni per l’attivazione del nuovo modello organizzativo, nonché per il miglioramento delle condizioni di erogazione del sevizio; le parti si impegnano inoltre a valutare ai fini in parola l’attivazione del processo di gestione informatica del Protocollo Generale dell’Ente, istituito secondo la normativa del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

 

In relazione alla particolare complessità delle iniziative a carattere progettuale assunte presso gli Uffici di Roma e Milano recepite negli accordi sottoscritti tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali Nazionali rispettivamente in data 10 marzo 2003 e 18 aprile 2003  le parti convengono di procedere, in relazione alla certificazione del conseguimento degli obiettivi definiti, alla corresponsione dell’importo complessivo di €. 97.500,00 suddiviso in due distinte quote di €. 48.750,00 per ciascun Ufficio da corrispondere secondo le modalità definite localmente con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali.

 

 

ART. 10 – Criteri in materia di coefficienti di merito
               partecipativo individuale

 

Ai sensi dell’art. 32, C.C.N.L. ‘99, i dirigenti ed i responsabili delle unità funzionali o degli Uffici Centrali in presenza di circostanze di particolare  rilievo, come appresso dettagliato, possono  ripartire la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo “0” al “3” sulla base della seguente scala parametrica:

 

0 - nessuna decurtazione;

1 - decurtazione del 15%;

2  -decurtazione del 34 %;

3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

 

L’eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l’evento negativo.

 

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

 

·        errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell’attività lavorativa;

·        discontinuità dell’apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;

·        indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi;

·        difficoltà  di attivare  e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle  necessità  lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

 

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati entro 3 gg. al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentito il Responsabile dell’Unità Organizzativa e le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.

 

L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.

 

 


SEZIONE III – Turni

 

            La turnazione consiste nell’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile, in modo da assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del personale nell’orario antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e festivo.

 

            Il ricorso alle prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non occasionali esigenze di servizio e deve rientrare in uno specifico modello organizzativo che risponda a specifiche esigenze di funzionalità connesse ai tempi di erogazione del servizio.

 

 

 

ART. 11 – Fondo turni per gli Uffici Provinciali

 

            La necessità di assicurare una presenza negli Uffici Provinciali coerente con le esigenze delle procedure di gestione dello Sportello Telematico dell’Automobilista  richiede un più ampio tempo di erogazione dei servizi.

 

            Il fondo è quindi volto a finanziare le turnazioni attivate presso gli Uffici Provinciali dell’Ente secondo quanto convenuto localmente con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali per assicurare la presenza in servizio del personale nelle fasce orarie previste per l’attivazione del presidio in relazione alle esigenze dello S.T.A.

 

 

ART. 12 – Fondo turni per particolari strutture

 

In relazione alle esigenze di servizio che caratterizzano l’attività di alcune strutture istituzionalmente tenute a garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio viene istituito uno specifico fondo volto a finanziare le prestazioni rese in turno nelle seguenti aree lavorative: Onda Verde, Centro Assistenza Telefonica e Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

 


SEZIONE IV – Compensi a carattere indennitario

 

 

ART. 13 – Fondo per la reperibilità

 

I turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le seguenti aree:

- Onda Verde

- 4477

- Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera

- D.S.I.

-Autoparco

 

La misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di €. 7,75  per un periodo di reperibilità di 12 ore. Il predetto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione al periodo di reperibilità maggiorato, per turni superiori alle 4 ore, come di seguito specificato:

           

Ore di reperibilità                 per importo di €.   7,75        

 

Sino a 4 ore

2,58

5

3,29

6

4,00

7

4,71

8

5,42

9

6,13

10

6,84

11

7,55

12

7,75

 

                            

ART. 14 – Compensi per compiti che comportano rischi, disagi od oneri

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi, onerosità  o disagi particolarmente rilevanti. Tali compensi sono cumulabili tra loro.

 

 

Compensi per rischio/onerosità

 

Maneggio valori /Cassa cambio

effettuati allo sportello esterno                                    €.  1,00    orario                 

 

Maneggio valori (ad eccezione dei ticket) /Cassa cambio

effettuati allo sportello interno                        €.  3,35    giornalieri

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa  giornata.

 

 

*****

In relazione alla data di avvio delle strutture Regionali/Interregionali

 

Attività in posizione di staff con il Direttore

Regionale, con funzioni di coordinamento e con

    impegno anche sul territorio per la realizzazione

degli obiettivi affidati alla struttura                €. 1.800   su base annua

 

Attività di diretta collaborazione con il Direttore

Regionale                                                             €.  1.500  su base annua

 

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili.

 

 

Trasporto valori                                                  €.  3,60    giornalieri

 

Presidio Pomeridiano                                        €.  25,00   giornalieri

(secondo tabella all. n. 7)

 

 

ART. 15 – Compensi per compiti che comportano
                specifiche responsabilità

 

Nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo i ruoli e le posizioni di seguito specificate assumono rilievo, per la loro complessità gestionale nonché per la funzione che assolvono nel sistema, ai fini dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 32, comma 2, alinea 5, del C.C.N.L. ‘99 con particolare riguardo alle responsabilità ad essi connesse:

 

funzioni di direzione di unità organizzative di cui all’allegato n. 8 del presente C.C.I.

 

Lettera a)

€. 5.165

Lettera b)

€. 4.130

 

 

I compensi sopra indicati sono incompatibili con indennità direttamente erogate dagli AA.CC.

 

SEZIONE V- Le posizioni organizzative

 

 

ART. 16 – Conferimento e revoca degli incarichi

 

In applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99 al personale inserito nell’Area C, secondo le modalità previste dall’art. 18 dello stesso ed in relazione alle esigenze funzionali del sistema organizzativo dell’Ente, possono essere affidati, a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto e previa opportuna pubblicità, incarichi per lo svolgimento di funzioni di responsabilità di unità  organizzative (titolari e vicari) o per attività che si caratterizzano per la loro natura progettuale, con l’individuazione degli obiettivi da conseguire in un tempo determinato e  per le correlate responsabilità. Per detti incarchi è prevista l’attribuzione di una indennità di posizione organizzativa, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dal citato C.C.N.L., come appresso dettagliato:

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

1.      direzione di unità organizzative di cui all’allegato n . 8 del presente C.C.I.

q       lettera a)

   2582

q       lettera b)

   2066

2.      funzioni vicarie di unità organizzative periferiche/centri di assistenza automobilistica alla frontiera di cui all’allegato n. 11 del presente C.C.I.

q       lettera a)

  2582

q       lettera b)

  2066

q       lettera c)

  1704

3.      responsabilità dei centri servizi

  2066

4.      attività :

a)      che si caratterizzano per la loro natura progettuale con l’individuazione degli obiettivi da conseguire in un tempo determinato e quindi delle correlate responsabilità

 

  1808

b)     periferiche per sedi di RM/MI/TO/NA in ragione della loro complessità organizzativa

  1808

 

Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato  tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli aspiranti.

 

La valutazione dell’attività dei dipendenti cui sono conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale, sulla base dei consuntivi dell’attività di produzione per gli incarichi a valenza gestionale ed in relazione al grado di conseguimento dell’obiettivo fissato per gli incarichi a valenza progettuale, tenendo conto delle capacità professionali manifestate.

 

Gli incarichi potranno essere revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi, per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.

 

I compensi sopraindicati sono cumulabili con altri compensi previsti dal presente C.C.I.; non sono cumulabili tra loro e sono incompatibili con indennità direttamente erogate dagli AA.CC.

 

In caso di riclassificazione delle unità funzionali, il titolare della Direzione, per il periodo di permanenza in detta unità,  e il titolare delle funzioni vicarie, fino al mantenimento della posizione organizzativa,  conservano per importo e dinamicità  l'originario trattamento.

 

 

 

 

ART. 17 – Compensi correlati all’impegno individuale

 

In applicazione dell’ar. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che, anche in relazione al percorso professionale, abbia evidenziato competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita. I compensi in parola, di cui all’allegato n. 10 del presente C.C.I., in relazione alla loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici a far data dal 1° gennaio 2000.

 

 

 

SEZIONE VI- Disciplina per la formazione del personale

 

 

ART. 18 – Commissione bilaterale

 

 

In applicazione dell’art. 12 del C.C.N.L. 9 ottobre 2003 le parti si impegnano alla costituzione secondo le forme di partecipazione di cui all’art. 6 lett. D) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 della Commissione bilaterale  per la realizzazione degli obiettivi indicati al punto. 8 del richiamato articolo del C.C.N.L. 2003.

 

SEZIONE VII- Il fenomeno del mobbing

 

 

ART. 19 – Comitato per il mobbing

 

            L’Amministrazione si impegna ad istituire, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del contratto di comparto, un Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 8 del medesimo contratto di comparto.

 

 

SEZIONE VIII- Lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

 

ART. 20 – Codice di condotta

 

            L’Amministrazione si impegna ad adottare entro il 31 gennaio 2004 il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro come previsto dall’art. 21 del CCNL 2003.


 

 

 

SEZIONE IX – Corresponsione dei compensi di produttività

 

ART. 21 – Modalità di corresponsione

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, è presa a riferimento la scala parametrica concordata di cui all’allegato n. 9 del presente C.C.I., tranne quanto diversamente stabilito in relazione a singoli fondi.

 

 

Gli eventuali residui del fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali e del fondo per la gestione attività tasse andranno ad incrementare il fondo per la produttività.

 

Gli eventuali residui del Fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale e del Fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla Frontiera, andranno ad incrementare i budget delle Unità Organizzative che hanno raggiunto gli obiettivi fissati.

 

Gli eventuali residui relativi agli altri fondi nonché la quota dell’indennità di Ente prelevata dal fondo relativa ai cessati dal servizio nel corso del 2003 andranno ad incrementare proporzionalmente i budget di tutte le Unità Organizzative.

 

I compensi incentivanti connessi alle seguenti quote sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo:

 

ü      fondo per il livello di efficienza degli Uffici Provinciali;

ü      fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale;

ü      fondo per il livello di efficienza delle Direzioni Regionali/Interregionali;

ü      fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera;

ü      fondo per la gestione attività tasse.

 

In particolare, nella retribuzione del mese di dicembre 2003, in relazione al certificato conseguimento degli obiettivi relativi al V bimestre 2003, verrà erogata una quota pari al 75% del budget bimestrale  stabilito dalla presente intesa; il residuo di budget sarà erogato nella retribuzione del mese di febbraio 2004, in relazione al certificato conseguimento degli obiettivi relativi al VI bimestre 2003. Nella medesima retribuzione si provvederà anche alla corresponsione del conguaglio dell'indennità di Ente.

 

I compensi incentivanti connessi al fondo per la produttività sono erogati nella retribuzione del mese di marzo 2004 in relazione al certificato conseguimento degli obiettivi definiti.

 

Saranno invece corrisposti a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2004, i seguenti compensi incentivanti:

 

-          eventuali residui del fondo per il livello di efficienza della Sede Centrale;

-          eventuali residui del fondo per il livello di efficienza dei Centri di assistenza automobilistica alla frontiera;

-          eventuali residui degli altri fondi;

-          la quota dell’indennità di Ente prelevata dal fondo, relativa ai cessati dal servizio nel corso del 2003, secondo quanto previsto dall’art. 26  del C.C.N.L. del 9 ottobre 2003.

 

In sede di corresponsione di eventuali residui del fondo unico dell'anno 2002, le parti convengono di destinare i risparmi afferenti ai fondi di cui agli artt. 26, 28, 29, 30, 31 e 32 per erogare a tutto il personale della sede centrale, con l'eccezione di coloro che sono stati destinatari dei progetti , un compenso incentivante che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di costituzione  individuale del fondo relativo ai suddetti progetti.

 

Nella eventualità detti residui non fossero sufficienti ad erogare ai destinatari la quota suddetta potranno essere utilizzati allo stesso fine i residui sulle medesime voci che si dovessero determinare sul fondo unico del 2003.

 

Nell'eventualità le risorse fossero superiori alle necessità verranno corrisposte tra tutto il personale secondo le regole generali di cui all'art. 33 del C.C.I. 2002

 


SEZIONE X – Personale con funzioni di direzione di unità organizzative

 

ART. 22– Fondo per il personale avente funzioni di direzione
                dei soli Automobile Club e di Sezioni AA.CC.

 

Tale fondo, determinato in €. 22.220,00 volto a premiare il conseguimento degli obiettivi di risultato fissati in relazione a ciascuna delle posizioni in oggetto, viene determinato con riferimento all'intero periodo 1.1.2003 - 31.12.2003 e poi suddiviso in budget bimestrali.

 

Con riferimento ad ogni interessato, l'erogazione bimestrale del fondo verrà effettuata, detratta la parte destinata a remunerare eventuali prestazioni di lavoro a carattere straordinario nella misura massima di 20 ore a bimestre, in misura proporzionale al grado di raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

 

La verifica del conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata con l'attivazione delle procedure di contrattazione previste.

 


 

TITOLO II

 

PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89

 

ART. 23  – Personale delle qualifiche ad esaurimento
                di cui all’art. 15 L.88/89

 

Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione, continua a mantenere  tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di €  29.090,00 segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree A, B e C dal presente C.C.I.

 

Tale fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:

 

Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità

€.

6.343,00

Fondo per il livello di efficienza dei servizi

€.

22.747,00

Il Fondo per il livello di efficienza dei servizi viene ripartito tra il personale interessato secondo la seguente scala parametrica:

 

QUALIFICA

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

Direttore di Divisione

227,080

Ispettore Generale

250,460

 

Eventuali residui del Fondo per l'esercizio di specifiche responsabilità, comporteranno un corrispondente incremento del Fondo per il livello di efficienza dei servizi.

In applicazione dell'art. 25 del CCNL 2002/2003 i risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di cui al presente titolo vanno ad aumentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nelle aree di classificazione.


 

TITOLO III

 

AREA PROFESSIONISTI

 

 

ART. 24 – Costituzione ed utilizzo del fondo

 

Il personale appartenente all’area dei Professionisti, già destinatario delle disposizioni di cui al C.C.N.L. 1994/97 delle separate aree del personale con qualifiche dirigenziali e specifiche tipologie professionali, è disciplinato dalle norme di cui al capo II e III, artt. 33 e seguenti, del C.C.N.L. ‘99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori è determinato in base all’art. 42 del C.C.N.L. ’99 nell’importo complessivo di €.169.286,00. In sede di contrattazione integrativa per l'anno 2004, da definire entro il 31 gennaio 2004,  la consistenza del fondo potrà essere integrata con riferimento alle disposizioni  di cui all'articolo 1 del C.C.N.L. integrativo in attuazione dell'articolo 33 del D.L. 16.2.99.

 

I trattamenti economici accessori per l’anno 2003 continuano ad essere corrisposti secondo la disciplina generale, i cui criteri e modalità sono stabilite dall’accordo collettivo integrativo sottoscritto in data 29.5.1998.

 

 


ALLEGATI

 

All. 1

Protocolli d'intesa

All. 2

Tabella fondi livello di efficienza dei servizi - presenti in servizio  al 1° gennaio 2003

All. 3

Tabella media delle medie su carichi di lavoro del quinquennio 1996 – 2000

All. 4

Documento criteri di determinazione dello standard

All. 5

Tabella ripartizione fondo per la produttività degli Uffici Provinciali

All. 6

Tabella ripartizione fondo per la gestione delle attività tasse

All. 7

Tabella compenso presidio pomeridiano

All. 8

Tabella tipologie Unità Organizzative per incarichi di Direzione

All. 9

Tabella scala parametrica concordata

All.10

Tabella compensi correlati all’impegno individuale

All.11

Tabella tipologie Unità Organizzative per incarichi di  Funzioni Vicarie

All.12

Tabella ripartizione fondo per il presidio pomeridiano

 

 


NOTA  CONGIUNTA  N°1

 

Le  parti prendono atto delle previsioni di cui all’art. 43 della L. 449/97 in materia di utilizzo delle risorse economiche derivanti da risparmi nella spesa ordinaria a seguito dell’attivazione di sponsorizzazioni.

 

A tal fine l’Amministrazione si impegna, in relazione agli esiti della predetta attività ed all’entità dei risparmi conseguenti, ad avviare per l’anno 2004 una trattativa per definire la percentuale dei predetti risparmi, nell’ambito del limite previsto nella richiamata disposizione di legge, da destinare all’integrazione del fondo per il trattamento economico accessorio di Ente,  per il finanziamento di istituti senza carattere di stabilità.

 

 

NOTA  CONGIUNTA  N°2

 

Le parti si impegnano a valutare, nell’ambito dell’ipotesi di gestione del salario accessorio relativa al 2004, la possibilità di rendere le modalità di erogazione del compenso incentivante più coerenti alle esigenze di flessibilità dell’organizzazione del lavoro attraverso una articolazione più omogenea della scala parametrica di cui alla presente intesa.

 

NOTA  CONGIUNTA  N°3

 

Le parti si impegnano a dare attuazione ai seguenti istituti contrattuali entro il 2004:

§         "banca delle ore"

§         polizza di cui all'art. 23 del C.C.N.L. integrativo al C.C.N.L. del 14 febbraio 2001 cosiddette "code contrattuali”

 

 

NOTA  CONGIUNTA  N°4

 

 

Le parti si impegnano a rivedere i criteri di attribuzione degli incarichi per le posizioni organizzative

 

 

NOTA  CONGIUNTA  N°5

 

Le parti si impegnano a prendere in considerazione, in sede di disciplina della quota del fondo volta al finanziamento dei livelli di efficienza degli Uffici Provinciali eventuali criticità di carattere eccezionale derivanti dalla distribuzione dei carichi di lavoro a seguito del venir meno della competenza territoriale nonché a rivisitare i parametri per la definizione delle criticità medesime