CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ANNO 2004
La Rappresentanza dell’Amministrazione
e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle
sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 1 luglio 2004 presso la Sede
Centrale dell’Ente,
§
visto
il titolo V capo I del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici
per il quadriennio 2002/2005;
§
visto
l’art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;
§
visto
il I Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999;
§
visto
il I Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2002 sottoscritto il 31
luglio 2002;
§
visti
i protocolli d’intesa sottoscritti il 27
febbraio 2004, 24 marzo 2004, 17 maggio 2004 e 16 giugno 2004.
CONCORDANO
Sull’allegata
intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per
l’anno 2004, determinate in applicazione del C.C.N.L. per il personale degli
Enti Pubblici non economici relativo al quadriennio 2002 / 2005.
La
stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art.
20 della L. 488 del 23 dicembre 1999.
LA RAPPRESENTANZA LE DELEGAZIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE SINDACALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Il
presente contratto collettivo integrativo ha validità per il periodo 1° gennaio
2003 - 31 dicembre 2005 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
Sono
fatte salve specifiche materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi e decorrenze diverse.
Gli
effetti del presente Contratto Collettivo Integrativo decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione salvo altra prescrizione. Con riferimento
ai criteri ed alle modalità di erogazione del trattamento economico accessorio
relativo ai primi quattro bimestri del 2004 si richiamano le previsioni
introdotte dai protocolli d’intesa sottoscritti in data 27 febbraio 2004 (I
bimestre 2004), 24 marzo 2004 (II bimestre 2004), 17 maggio 2004 (III bimestre
2004) e 16 giugno 2004 (IV bimestre 2004) che hanno ultrattivato per il
predetto periodo la disciplina definta nel Contratto Collettivo Integrativo
anno 2003
L’individuazione
e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
La
contrattazione integrativa, con riferimento agli istituti contrattuali rimessi
a tale livello, si svolge in linea di principio, in un’unica sessione negoziale.
ART. 2 - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
Le
parti, in coerenza con i processi di valorizzazione professionale finora
avviati, ritengono che il “sistema delle competenze” introdotto, in via sperimentale,
nell’ordinamento professionale dell’Ente ed implementato con l’autovalutazione
costituisca uno strumento idoneo a rilevare il patrimonio di capacità e
potenzialità delle risorse umane impegnate, in periferia, per effetto dello
Sportello telematico, e al centro, per lo sviluppo del ruolo di coordinamento
strategico, in attività richiedenti sempre più approfondite ed articolate
conoscenze e una preparazione professionale di maggior spessore con correlate
responsabilità.
Il
monitoraggio della crescita professionale, anche grazie a strumenti formativi
telematici a distanza o multimediali, costituisce il riferimento primario per
lo sviluppo individuale e per l’elaborazione di piani formativi dedicati
finalizzati, tra l’altro, all’assunzione di ruoli di più pregnante spessore
organizzativo.
Le
parti assumono consapevolezza che l’evoluzione del sistema delle professionalità
darà sempre più spazio al Knowledge Management finalizzato all’arricchimento
professionale del personale chiamato a possedere conoscenze da esplicitare e
trasmettere per la tenuta del patrimonio distintivo di azienda.
Il
contesto strategico sopra descritto costituisce lo scenario all’interno del
quale le parti daranno attivazione ai “principi” enunciati all’art. 10 del CCNL
2003.
ART. 3 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
La
formazione costituisce obiettivo strategico prioritario per la valorizzazione
del patrimonio culturale dell’azienda a tutela della identità dei valori
assunti nei processi di definizione delle strategie attuative della missione
dell’Ente; in tal senso assume una funzione primaria e permanente per la
crescita professionale, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze su tutto
il personale in servizio.
L’aggiornamento
professionale di norma con la formazione sul posto di lavoro nonché attraverso
le altre forme previste dall’art. 12 del C.C.N.L. di comparto 2002 – 2005
rappresenta la primaria modalità formativa per garantire un alto livello
qualitativo dei servizi resi.
La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in quanto
costituisce obbligo contrattuale del dipendente dovrà essere agevolata dal
Responsabile dell’Ufficio e sarà equiparata a tutti gli effetti alla attività
lavorativa.
La
formazione integrata, intesa come funzione trasversale a forte spessore
culturale, dovrà gradualmente interessare la generalità del personale attraverso
le iniziative che si concretizzano in incontri con personalità della cultura,
del mondo accademico, del teatro e dello sport, nonché in seminari ed in
esperienze di benchmarking.
Per
il perseguimento degli obiettivi di formazione, di sviluppo e di crescita del
personale, l’Ente si avvarrà anche della propria Scuola di formazione così come
configurata all’interno della Fondazione “Caracciolo”, anche mediante apposite
Convenzioni con Università, istituzioni pubbliche e private per sviluppare
processi sinergici con le Direzioni centrali dell’ACI, con gli AA.CC. e le Società
collegate.
Al
finanziamento delle attività di formazione/aggiornamento, come sopra descritto,
si provvede nel rispetto di quanto previsto dal c.7 art. 12 del C.C.N.L. 2002 -
2005.
Nell’ambito
delle forme di partecipazione, di cui all’art. 6 del C.C.N.L. del 1999, la
Commissione bilaterale per la formazione effettuerà il monitoraggio sulla
attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse
stanziate.
SEZIONE 2 - RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 – OBIETTIVI E STRUMENTI
Le
parti riconoscono nelle forme di confronto sindacale individuate dalla
contrattazione di comparto lo strumento più efficace e significativo per affrontare
e risolvere le problematiche connesse ai processi organizzativi e allo sviluppo
del capitale intellettuale, patrimonio essenziale per l’ottimale perseguimento
degli obiettivi aziendali, per la crescita del ruolo sociale dell’Ente e per la
realizzazione delle strategie come individuate nei vigenti documenti di
programmazione e confermate nella Convention 2003.
In
tale contesto le parti si impegnano ad azionare gli strumenti di raffreddamento
delle eventuali controversie nell’intento di evitare, fin dove possibile,
situazioni di conflittualità. Per tale motivo il sistema del “confronto”, pur
sempre nel rispetto dei ruoli delle parti, costituisce la metodologia privilegiata
nell’ambito di relazioni sindacali trasparenti e costruttive.
A
questi stessi principi si ispira la contrattazione sul territorio finalizzata a
dare “valore aggiunto” e ad esaltare le specificità del territorio e delle
relative rappresentanze.
A
livello di Sede Centrale la Delegazione di parte pubblica sarà integrata da
Rappresentanti delle Direzioni Centrali competenti nelle materie oggetto di
confronto.
Le
parti si impegnano ad attuare le previsioni di cui all'art. 6, lett. d), Co. 3
C.C.N.L. 1998/2001 prevedendo la riunione della Conferenza almeno prima della
presentazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo.
SEZIONE 1 - IL
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 5 - PRINCIPI DEL SISTEMA
Il
personale dell’A.C.I. è classificato in due famiglie professionali – gestionale
e specialistica - caratterizzate da
cultura e valori aziendali omogenei,
conoscenze peculiari, competenze chiave e specifica collocazione organizzativa;
esse rappresentano il patrimonio distintivo dell’organizzazione e consentono di
adottare un sistema di gestione delle risorse umane centrato sulle competenze,
in grado quindi di potenziare, attraverso approcci mirati, la capacità di
apprendimento e lo sviluppo professionale coerente con il modello
organizzativo. I profili professionali all’interno delle suddette famiglie
introdotti dal 1° C.C.I. e ridefiniti nel documento descrittivo dei profili professionali
in ACI, sono caratterizzati da obiettivi, ambiti di responsabilità,
competenze/conoscenze e si collocano in un contesto di riferimento individuabile
rispetto a relazioni, processi e tecnologia presidiati.
1.
FAMIGLIA GESTIONALE: comprende il
profilo professionale che, operando in logica processiva / progettuale e/o
consulenziale, contribuisce all’erogazione dei servizi aziendali attraverso lo
svolgimento di attività professionali specifiche del proprio ambito e/o
attraverso il presidio di funzioni di coordinamento.
2.
FAMIGLIA SPECIALISTICA: raggruppa i
profili professionali esperti, detentori di un know-how tecnico caratterizzato
da visibilità e riconoscibilità nel mercato del lavoro; si distinguono per il
carattere specialistico del contributo professionale offerto e per un
conseguente ambito di discrezionalità, nonché per la correlazione significativa
con i processi di innovazione/sviluppo aziendale e per l’elevata identità
professionale. Lo specialista può operare in autonomia all’interno di gruppi di
progetto e/o in processi inter/intrafunzionali e/o in posizione di staff,
contribuendo allo sviluppo ed all’integrazione di conoscenze rilevanti per
l’Ente.
I profili professionali ricompresi nella famiglia
specialistica, coerenti con le esigenze di sviluppo del sistema organizzativo e
caratterizzati dai requisiti sopra richiamati, sono:
·
Analista di organizzazione
·
Cartografo/grafico
·
Documentalista
·
Formatore
·
Informatico
·
Interprete
·
Tecnico di agenzia di viaggi
·
Specialista dell’informazione
·
Specialista attività di gabinetto della
Segreteria Generale e degli Organi di Amministrazione
·
Facility Manager
I
seguenti profili, non aventi le caratteristiche sopra descritte, non saranno
ulteriormente individuati nella pianificazione dei fabbisogni relativamente
alle posizioni di accesso; in relazione a quanto precede i dipendenti attualmente
inquadrati nei sottoindicati profili possono effettuare il passaggio al profilo
gestionale anche nella posizione economica superiore, se utilmente collocati
nelle apposite graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2003, a seguito della
presentazione della domanda:
·
Specialista nella mobilità
automobilismo ed ambiente
·
Specialista turistico.
ART. 6 – DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI
La determinazione dei contingenti di ciascuna delle posizioni economiche all’interno delle
aree professionali viene definita dai competenti organi dell’Ente secondo le
procedure di cui all’art. 19 del CCNL ’99, nei limiti delle previsioni di
organico e dei conseguenti fabbisogni ed in relazione alle esigenze
organizzativo/funzionali dell’Amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione
generale.
ART. 7 - SISTEMA DEI PASSAGGI
In applicazione dell’art. 15 del
C.C.N.L. 1999, nel vigente sistema di classificazione sono possibili i seguenti
passaggi interni:
-
tra le aree;
-
all’interno delle singole aree.
Al fine di garantire una politica di programmazione delle
risorse umane coerente con le esigenze di professionalità del sistema
organizzativo dell’A.C.I. ed in grado di supportare il cambiamento
organizzativo in atto garantendo una distribuzione del personale il più
possibile adeguata alle esigenze funzionali dell’Ente, l’Amministrazione
procede con cadenza annuale entro il 31 gennaio, alla verifica della
disponibilità di posti per ciascuna posizione economica.
In esito alla predetta verifica l’Amministrazione, previa
concertazione con le OO.SS. rappresentative, definisce il fabbisogno operativo
dell’anno in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e procede all’indizione di selezioni interne, sempre nel rispetto
delle previsioni che impongono la garanzia di un adeguato ed equilibrato
accesso dall’esterno.
In
relazione alla cadenza annuale con cui vengono definite le esigenze di
personale e vengono indette le relative selezioni, la decorrenza dei passaggi
conseguenti all’attivazione di selezioni interne è determinata con riferimento
alla data di approvazione delle relative graduatorie generali di merito.
Per
il personale proveniente da altre Amministrazioni, relativamente al sistema dei
passaggi, si terrà conto dell’anzianità maturata nell’ultima posizione
rivestita presso l’Amministrazione di provenienza.
La
professionalità acquisita dal personale sin dalle prime fasi del cambiamento
organizzativo realizzato dall’Ente ha
assunto un particolare rilievo per il conseguimento di livelli di qualità ed
efficienza nell’erogazione del servizio adeguati alle esigenze del cittadino.
In
relazione a quanto precede, per il personale impegnato nei processi di crescita
professionale di cui agli artt. 36 e 41 del C.C.N.L. 1994 – 1997, il periodo
maturato nel ruolo professionale riconosciuto, valutato e certificato
nell’ambito del sistema delle professionalità è utile sia ai fini della determinazione
delle anzianità richieste per i passaggi all’interno che tra le aree di
classificazione.
Le
parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per verificare
l'operatività del Co. 4 art. 10 C.C.N.L. 2002/2005.
In
applicazione dell’art. 19 della L. 488/1999, il finanziamento delle
progressioni economiche all’interno di ciascuna area nonché degli sviluppi
economici è a carico del fondo di Ente
per il trattamento economico accessorio del personale.
I passaggi alla posizione iniziale
dell’area immediatamente superiore a quella di appartenenza si svolgono secondo
una procedura selettiva attivata sulla base di quanto previsto dalla Sezione VI
del “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle
procedure selettive” deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta
del 17 aprile 2002.
ART. 9 - PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE AREE
La progressione
economica all’interno di ciascuna area si realizza attraverso una procedura di
selezione che prevede una prova valutativa diretta ad accertare l’idoneità e la
professionalità dei candidati.
Le selezioni sono effettuate sulla base
della verifica annuale delle disponibilità esistenti per ciascuna posizione
economica, distintamente per ognuno dei profili previsti dal sistema di
classificazione.
Alle selezioni può partecipare soltanto
il personale in servizio a tempo indeterminato non in prova, inquadrato nell’area cui fa riferimento la
selezione.
L’Amministrazione, sentite le Organizzazioni
Sindacali rappresentative, avvia la procedura di selezione adottando il
relativo bando.
La
selezione è effettuata da una apposita Commissione.
La procedura consiste in:
a) una prova selettiva per l’ammissione al
percorso di cui al punto c) nei limiti dei posti a selezione;
b) una valutazione dei sottoindicati
titoli nei confronti dei concorrenti che avranno superato la prova concorsuale.
Al termine della predetta valutazione la Commissione elaborerà una graduatoria
dei candidati sulla base della somma della votazione conseguita nella prova
concorsuale e del punteggio degli eventuali titoli:
1.
anzianità nella posizione
giuridico/economica immediatamente precedente;
2.
elementi desunti dal sistema di
valutazione ove operante;
3.
titoli di studio e/o professionali
(diplomi di specializzazione post lauream/diplomi di laurea/diplomi di maturità
quadriennali/quinquennali) ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti
di ammissione;
4.
esiti della valutazione del potenziale,
per i soli passaggi in C4.
In caso di parità di punteggio si
applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1.
maggiore anzianità nella posizione
giuridica immediatamente precedente;
2.
maggiore anzianità complessiva di
servizio;
3.
maggiore età.
Ai predetti titoli, secondo quanto specificato nei bandi
di selezione, sarà attribuito, sentite le Organizzazioni Sindacali
rappresentative, un peso percentuale nel complesso non superiore al 30% del
punteggio in base al quale è formata la graduatoria di ammissione al percorso
formativo.
c)
un percorso formativo di
qualificazione/aggiornamento articolato in un numero variabile di moduli di
formazione e realizzato attraverso diverse
tecniche formative al quale sono ammessi i candidati che hanno superato la
prova sub a);
d)
una prova valutativa finale al termine
del percorso formativo diretta ad accertare l’effettivo accrescimento delle
conoscenze e delle competenze.
La Commissione formulerà la graduatoria
generale di merito sulla base della sommatoria delle risultanze della prova
concorsuale iniziale, dell’eventuale punteggio dei titoli nonché della prova
valutativa finale.
Qualora
un candidato non dovesse riuscire a completare il percorso formativo entro il
termine previsto per assenza dal servizio per gravidanza, puerperio e malattia:
ü
acquisisce un credito formativo che gli
consente l’ammissione direttamente al percorso formativo nella prima procedura
selettiva indetta per la medesima posizione economica dopo il rientro in
servizio e comunque entro un anno dal rientro stesso. Al termine del percorso
formativo il candidato dovrà sostenere la prova valutativa finale e in caso
positivo gli verrà conferita la posizione con effetto dalla dichiarazione di
vincitore;
ü
il posto medio-tempore rimasto scoperto
resta non disponibile per successive selezioni sino al completamento della
procedura selettiva nei confronti del predetto candidato.
ART. 10 - PASSAGGI DAL PROFILO GESTIONALE AD UN PROFILO SPECIALISTICO
L’accesso può realizzarsi mediante procedura selettiva,
disciplinata dai bandi di selezione, il cui superamento permetterà l’ammissione
ad un corso di addestramento realizzato attraverso giornate di aula e/o
interventi seminariali su temi relativi alle materie caratterizzanti il profilo
prescelto secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate nei bandi
stessi. Nei bandi sarà, inoltre,
indicato il criterio valutativo che attesterà il superamento del corso
effettuato. Il passaggio al profilo prescelto è subordinato al risultato positivo conseguito nel corso.
Il passaggio nell'ambito della medesima posizione
economica, tra un profilo a carattere gestionale ed uno specialistico è
previsto nelle ipotesi sotto indicate, fermo restando che l'accesso alle
famiglie professionali specialistiche può avvenire solo nella posizione
economica iniziale della carriera prescelta.
Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione
C1 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:
INFORMATICO
ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE
CARTOGRAFO/GRAFICO
SPECIALISTA DELL’INFORMAZIONE
DOCUMENTALISTA
Il
passaggio dalla posizione C3 gestionale alla posizione C3 specialista, si
realizza per i seguenti profili specialistici:
FORMATORE
TECNICO
DI AGENZIA DI VIAGGI
FACILITY
MANAGER
Il passaggio in un
profilo specialistico di nuova istituzione o in un profilo che ha subito
significativi cambiamenti nella definizione delle competenze previste potrà avvenire, sempre
nell’ambito della previsione dei fabbisogni, anche per posizioni ulteriori
rispetto a quella di accesso.
L’interessato dovrà
produrre una domanda corredata da idonea certificazione prodotta dal Direttore
della Direzione Centrale in cui organizzativamente è collocato il profilo
specialistico relativa all’avvenuto svolgimento di attività proprie del profilo
richiesto.
Il passaggio da un profilo
specialistico al profilo gestionale può realizzarsi nei seguenti casi:
A.
A
seguito di intervenute modifiche organizzative e/o mutate esigenze di servizio.
L’Amministrazione procederà ad attivare specifici percorsi formativi
finalizzati al passaggio al nuovo profilo gestionale nella medesima posizione
economica di appartenenza.
Il
percorso consisterà in un periodo specifico di applicazione operativa, di
almeno due mesi, da effettuarsi presso la nuova unità funzionale, secondo i
contenuti indicati nel documento “Sentieri Formativi di Sviluppo”; l’esito del percorso sarà certificato dal
Direttore competente.
B.
A seguito di domanda dell’interessato
corredata da parere favorevole del Direttore della Direzione di appartenenza
subordinatamente alla permanenza nella posizione ordinamentale del profilo
specialistico di appartenenza per almeno due anni.
L’accoglimento
della domanda è vincolato alla ricognizione dei fabbisogni relativi al profilo
interessato da parte della Direzione del Personale, che procederà ad attivare
specifici percorsi formativi finalizzati al passaggio al nuovo profilo
gestionale nella medesima posizione economica di appartenenza.
Per
i profili specialistici di analista di organizzazione e di formatore, tenuto
conto delle competenze gestionali già possedute, non saranno attivati percorsi
formativi finalizzati al passaggio.
Non è consentito il passaggio ad un
profilo specialistico diverso da quello di appartenenza ad eccezione del
passaggio dal profilo informatico al profilo di analista di organizzazione, per
intervenute modifiche organizzative e/o mutate esigenze di servizio.
In tale
circostanza, in considerazione delle competenze
specifiche di analisi organizzativa già possedute, non saranno attivati
percorsi formativi finalizzati al passaggio.
Gli sviluppi economici
all’interno delle aree, che determinano il conseguimento delle posizioni A3,
B3, C2, C5, sono previsti per il personale inquadrato nella posizione
ordinamentale immediatamente precedente.
Ai
fini dell’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree si terrà
conto della valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento
professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di
aggiornamento.
Le parti si
impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per definire nell’ambito del
fondo di cui alla lett. L) dell’art. 15 del presente Contratto Collettivo
Integrativo i contingenti assegnati a ciascuna posizione di sviluppo economico
nonché le modalità di individuazione dei destinatari.
TITOLO III
FUNZIONI
ORGANIZZATIVE
ART.
14 - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
In
applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99, al personale inquadrato nell’area C
possono essere affidati gli incarichi di
seguito indicati per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità
espletati con autonomia gestionale, in relazione alle esigenze funzionali del
Sistema Organizzativo dell’Ente.
Detti
incarichi danno titolo all’attribuzione di una indennità per posizione
organizzativa e sono soggetti a valutazione, secondo quanto previsto dall’art.
18 del richiamato C.C.N.L.,
Gli
incarichi possono essere inoltre revocati dal soggetto che li ha conferiti con
atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza
delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi,
per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più
funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.
La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale
secondo una metodologia che sarà oggetto di esame in un’apposita sessione
contrattuale da concordarsi entro il 30.10.2004.
Il
compenso individuato per ciascun incarico viene corrisposto annualmente in
relazione agli esiti del processo valutativo effettuato sulla base della
predetta metodologia che terrà anche conto del grado di raggiungimento degli
obiettivi fissati.
1.
VICARIO
Il
ruolo del Vicario nel modello organizzativo degli Uffici Provinciali dell’Ente
è di collaborazione al Direttore, con il quale, attraverso il reporting
sull’andamento dell’Ufficio, si confronta sulle problematiche attinenti la gestione
dell’unità organizzativa sia in materia P.R.A. che in relazione alle tasse
automobilistiche, proponendo possibili soluzioni.
In
questo ambito, collabora con il Direttore nell’individuazione ed attuazione
delle azioni necessarie alla piena realizzazione del modello organizzativo, in
cui è centrale la flessibilità e la rotazione del personale sulle attività di
processo da presidiare, in funzione delle competenze richieste.
Nella
gestione dell’Ufficio il Vicario analizza situazioni, valuta le priorità ed assume le relative decisioni in
termini di pianificazione, monitoraggio e coordinamento sulla base delle
risorse umane/tecniche/organizzative disponibili, garantendo in particolare,
attraverso la funzione “Centro Servizi”, la razionalizzazione e fluidificazione
delle criticità che impattano sullo svolgimento del processo produttivo e,
attraverso la funzione “Gestione punti di servizio esterni”, il supporto
quali/quantitativo agli operatori professionali esterni.
Il
Vicario collabora inoltre con il Direttore nell’azione di diffusione della cultura
e dei valori aziendali, orientando le proprie azioni all’efficacia ed alla qualità
dei servizi resi al cliente, allo sviluppo delle persone ed al miglioramento
dell’ambiente di lavoro, attraverso l’attenzione costante alla promozione ed al
sostenimento di iniziative relative a:
·
diffusione
della conoscenza di assetti, obiettivi e strategie aziendali;
·
sviluppo
professionale del personale;
·
diffusione
del know-how aziendale;
·
comunicazione
interna/esterna;
·
clima
aziendale.
L’incarico
è conferito dal Direttore dell’Ufficio Provinciale con atto scritto e motivato
tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali degli interessati.
In
caso di riclassificazione dell’Unità funzionale il titolare delle funzioni
vicarie conserva fino al mantenimento dell’incarico l'originario trattamento
per importo e dinamicità.
Il
compenso attribuito ai titolari dell’incarico per il conseguimento degli
obiettivi affidati varia in relazione alla fascia di appartenenza dell’Ufficio
(vedi all. 1 del presente C.C.I.), come di seguito dettagliato:
|
TIPOLOGIA
DI UNITA’ ORGANIZZATIVA |
IMPORTO |
|
|
Lettera
a) |
€ |
2.882,00 |
|
Lettera
b) |
€ |
2.004,00 |
Il
predetto compenso viene erogato in relazione agli esiti del processo valutativo
effettuato sulla base della metodologia di cui sopra: le quote di compenso
mensilmente anticipate sino alla data di sottoscrizione del presente Contratto
Integrativo saranno oggetto di conguaglio in sede di corresponsione dell’importo
complessivo.
Il
titolare dell’incarico di Vicario rimane inserito nei criteri di gestione del
trattamento economico accessorio dell’Ufficio di appartenenza ed ha quindi
accesso ai compensi definiti nel titolo IV del presente Contratto Collettivo
Integrativo secondo le modalità ed i criteri nello stesso definiti per tutti
gli altri dipendenti della unità funzionale.
Le
parti si impegnano ad avviare con effetto dal 1 gennaio 2005 nuove modalità di
individuazione del personale destinatario dell’incarico di Vicario ispirate a
criteri maggiormente selettivi incentrati sul possesso delle competenze atte al
presidio della funzione. A tal fine sarà attivata una apposita sessione
negoziale nel corso dell’anno 2004, da concordarsi entro il 30 settembre 2004.
2.
RESPONSABILE DI STRUTTURA
L’incarico
è conferito dal Segretario Generale con atto scritto, motivato sulla base dei
requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli
aspiranti, rilevate anche con la valutazione del potenziale, secondo la metodologia già in atto presso
l’Ente.
In
relazione all’attuale assetto dell’Ordinamento dei Servizi il predetto
conferimento riguarda le seguenti tipologie:
·
Responsabilità di Automobile Club;
·
Responsabilità di Automobile Club ed
Ufficio Provinciale.
Il
compenso riconosciuto ai titolari dell’incarico di Responsabile di Struttura
resta a carico dell’Automobile Club che pertanto procede al contestuale
rimborso degli importi corrisposti dall’Automobile Club Italia.
Detto
compenso si articola in due quote secondo quanto previsto nell’all. 2:
ü
COMPENSO
DI RUOLO corrisposto per tredici mensilità: detta quota pari al 75% del
compenso complessivo è finalizzata al riconoscimento economico del peso della
posizione nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente. Tale quota è
inoltre volta al finanziamento delle prestazioni straordinarie eventualmente
rese con carattere del tutto eccezionale, sempre comunque nel limite dell’80%
della media annua 2003 pari a 3 ore mensili individuali ;
ü
COMPENSO
DI OBIETTIVO: tale quota, pari al 25% del compenso complessivo, è corrisposta
in unica soluzione in base agli esiti del processo valutativo di cui all’art.
14 del presente Contratto Collettivo Integrativo.
La
determinazione del compenso di ruolo è eseguita su comunicazione
dell’Automobile Club in relazione alla fascia di assegnazione dell’Automobile
Club medesimo definita dal Comitato Esecutivo dell’Ente nell’ambito del sistema
di pesatura che tiene conto del livello di complessità gestionale e di
criticità funzionale dei singoli Uffici.
La
presente disciplina ha effetto dal 1° gennaio 2004.
TITOLO IV
SEZIONE 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO
ART. 15 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO
Il
fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di € 27.189.678,00 ed è utilizzato come di
seguito indicato.
|
A) |
Fondi di
produzione bimestrali |
||
|
B) |
Fondo produzione
bimestrale gestione attività tasse |
€ |
366.667,00 |
|
C) |
Fondo annuale di
produttività |
€ |
2.000.000,00 |
|
D) |
Fondo annuale di
produttività gestione attività tasse |
€ |
183.333,00 |
|
E) |
Fondo
miglioramento servizio, soddisfacimento dei bisogni del cittadino e
ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro |
€ |
1.327.132,00 |
|
F) |
Fondo strumenti di
supporto alla realizzazione degli obiettivi |
€ |
3.421.999,00 |
|
G) |
Indennità di Ente |
€ |
5.298.529,00 |
|
H) |
Fondo art. 32
comma 2 alinea 5 |
€ |
2.636.910,00 |
|
I) |
Fondo funzioni
organizzative |
€ |
291.532,00 |
|
L) |
Fondo art. 32
comma 2 alinea 3 |
€ |
3.707.822,00 |
|
M) |
Fondo esigenze
straordinarie centrali |
€ |
298.000,00 |
|
N) |
Compensi correlati
all’impegno individuale |
€ |
70.459,00 |
In applicazione dell’art. 26 CCNL 2002 – 2005, l’indennità
di Ente viene complessivamente definita in € 6.019.260,00, di cui € 720.731,00 per incrementi derivanti da risorse
contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.
Il fondo potrà essere incrementato delle risorse
economiche derivanti dai risparmi di spesa ordinaria a seguito dell'attivazione
di sponsorizzazioni in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97.
SEZIONE 2 – FONDI DI PRODUZIONE
ART. 16 – FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALI
La
gestione dei fondi legati ai risultati bimestrali di produzione è articolata su
budget di unità organizzativa con riferimento ai presenti in servizio alla data
del 1 gennaio 2004.
Tali
budget verranno riadeguati all’inizio di ciascun bimestre in relazione alle
modifiche intervenute sui presenti in servizio.
L’ammontare
dei fondi è definito ed erogato con cadenza bimestrale e pagato il secondo mese
successivo.
Così
come stabilito nel protocollo d’intesa del 24 marzo 2003 le parti si impegnano
a costituire una apposita commissione paritetica per lo studio di una
metodologia di valutazione delle prestazioni ispirata a criteri di trasparenza
ed oggettività, in coerenza con i risultati della Commissione ARAN per
l'ordinamento professionale.
ART. 16.1. - FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER IL
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DEGLI UFFICI PROVINCIALI
Il nuovo sistema di erogazione di
servizi inerente la gestione amministrativa dei veicoli - istituito con
l’introduzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista - ridisegna la
funzione degli Uffici Provinciali attribuendo a questi ultimi un ruolo primario
sul territorio per l’immagine dell’Ente nei confronti sia dei cittadino che
degli altri interlocutori pubblici e privati.
Il consolidamento del ruolo degli
Uffici Provinciali passa necessariamente attraverso il conseguimento
dell’obiettivo di fornire risposte adeguate alle esigenze dei predetti
interlocutori attraverso l’offerta di un servizio sempre più caratterizzato da
efficienza e qualità.
In particolare, le innovazioni
introdotte nella gestione del processo produttivo che impongono il contestuale
utilizzo di più modalità operative in relazione a diverse tipologie di
presentazione delle formalità, pongono quale primario fine di produzione degli
Uffici il completamento delle attività, ivi compresa la lavorazione dei
tabulati M.C.T.C., nelle diverse modalità operative secondo i seguenti criteri
applicati in via sperimentale:
|
MODALITA’
LAVORATIVA |
CRITERI |
|
Formalità
ASPRA/Copernico |
Delibate in
giornata |
|
Formalità STA
interno |
Lavorate a vista
(immagine di stampa del PDF entro 30 minuti dalla presentazione) |
|
Formalità
STA/Copernico remoto |
Convalidate entro
due giorni lavorativi dalla data di presentazione allo STA esterno |
|
Formalità di prima
iscrizione con autocertificazione |
Comunicazione a
sistema della presenza dell’atto di vendita o cancellazione dell’iscrizione
(revoca) entro l’undicesimo giorno dalla presentazione allo STA |
|
Flussi telematici
inviati dal Sistema Informativo (es.:Fermi Amministrativi) |
Attivazione delle
relative applicazioni il giorno successivo all’invio |
Sarà dato carattere di assoluta
priorità nella lavorazione delle formalità presentate presso un Ufficio
Provinciale diverso da quello di competenza per le quali, a causa dei riflessi
che tale tipologia di presentazione assume sull’aggiornamento complessivo del
Pubblico Registro Automobilistico, si rende maggiormente necessario il rispetto
dei tempi sopraindicati.
Eventuali cause di criticità di tipo
eccezionale, che abbiano impedito il completamento dell’attività lavorativa
secondo le modalità sopraindicate, saranno tempestivamente segnalate e
documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali.
Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le
Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.
Il
fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del
presente C.C.I.
L’erogazione
dei compensi bimestrali è effettuata in misura proporzionale alle giornate in
cui si sono realizzate tutte le condizioni sopraindicate, con una soglia minima
pari al 60% delle giornate lavorative per ciascun periodo.
Ai
fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica
concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.
Eventuali residui bimestrali andranno ad
incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1.
Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione
le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto Collettivo
Integrativo.
ART. 16.2. - FONDI DI PRODUZIONE
BIMESTRALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ TASSE
Tale
fondo si articola in budget per unità organizzativa di cui all’all. 5 del
presente C.C.I., limitatamente agli Uffici appartenenti alle Regioni/Provincie
Autonome in convenzione e viene erogato per la gestione e lavorazione delle
pratiche di esenzione, di rimborso e di avvisi bonari, entro dieci giorni a
calendario dalla data di presentazione all'Ufficio; per gli Uffici capoluogo di
Regione, la gestione e lavorazione delle predette pratiche dovrà avvenire entro
quindici giorni a calendario.
L‘accesso al fondo avverrà in relazione
ai livelli di produzione conseguiti secondo le modalità di seguito indicate:
|
Livello di
produzione conseguito |
Percentuale di
accesso al fondo |
|
fino a 25 pratiche |
25 % |
|
fino a 50 pratiche |
50 % |
|
fino a 75 pratiche |
75 % |
|
Oltre |
100 % |
L’erogazione avverrà secondo la
seguente scala parametrica:
|
POSIZIONI |
SCALA PARAMETRICA
CONCORDATA |
|
AREA A |
100 |
|
AREA B |
115 |
|
AREA C |
170 |
Il budget bimestrale sarà decurtato in maniera
proporzionale al numero di pratiche le cui modalità di lavorazione non abbiano
rispettato i predetti parametri; eventuali cause di criticità di tipo
eccezionale, saranno debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti
periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno
valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative.
Gli eventuali residui bimestrali confluiscono nel fondo
annuale di produttività per la gestione dell’attività tasse di cui al
successivo art. 17.2.
Per i Responsabili di Struttura trovano
applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto
Collettivo Integrativo.
ART. 16.3. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA SEDE CENTRALE
Il
fondo è volto a riconoscere il conseguimento degli obiettivi previsti
nell’ambito dei piani e programmi di attività di ciascuna Direzione o Servizio
Centrale per l’anno 2004. La realizzazione dei predetti piani, che prevede il
coinvolgimento di ciascuna Direzione Centrale nel suo complesso, assume rilievo
primario per la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale
fissati in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli Organi in
materia sia di servizi delegati che di attività istituzionali.
La coerenza del grado di realizzazione
bimestrale con l’obiettivo annuale è certificata bimestralmente dai singoli
Direttori Centrali; il conclusivo grado di realizzazione degli obiettivi
programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Centrali
e verificate dal Servizio di Controllo Interno.
Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, saranno
debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa
informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate
dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative.
Il
fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente
C.C.I.
Ai
fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica
concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.
Eventuali residui bimestrali andranno ad
incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1 del presente
C.C.I.
ART. 16.4. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LE
DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI
In considerazione delle competenze
assegnate a ciascuna Direzione Interregionale/Regionale nell’ambito dell’Ente,
il fondo è volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi coerenti con la
realizzazione della mission delle predette Strutture.
La coerenza del grado di realizzazione
bimestrale con l’obiettivo annuale è certificata bimestralmente dai singoli
Direttori Interregionali/Regionali; il conclusivo grado di realizzazione degli
obiettivi programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori
Interregionali/Regionali e verificate dal Servizio di Controllo Interno.
Eventuali
cause di criticità di tipo eccezionale, saranno debitamente segnalate e
documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali.
Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le
Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.
Il fondo
è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente
C.C.I.
Ai
fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica
concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.
Eventuali
residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di
cui all’art. 17.1. del presente C.C.I.
L’importo
totale di tali fondi è diviso in due quote: la prima pari ad € 2.000.000,00 è volta al riconoscimento della
produttività mostrata nelle diverse strutture dell’Ente nel corso dell’anno
2004; la seconda pari ad €
183.333,00 è volta al finanziamento dei livelli di produzione nella gestione
delle tasse automobilistiche negli Uffici Provinciali delle Regioni in
convenzione.
In
entrambi i casi l’erogazione avverrà con cadenza annuale, senza tenere conto
della scala parametrica.
ART. 17.1. – FONDO ANNUALE DI PRODUTTIVITA’
Per gli Uffici Provinciali,
i criteri di gestione del fondo fanno riferimento alla remunerazione
dell’indice di produttività conseguito nel periodo 1.10.2004 – 31.12.2004 da
ciascun Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’all. 6 del presente
C.C.I. che tengono conto delle innovazioni procedurali intervenute con
l’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista.
Le parti si impegnano ad attivare una
specifica sessione entro il 15 settembre per la definizione dei tempi standard
entro il 30 settembre, sulla base dei risultati delle rilevazioni che saranno
effettuate presso gli Uffici ed illustrate dall'Amministrazione in tale
circostanza.
In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo
e di ricerca attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici
Provinciali dell’Ente il fondo annuale di produttività per la Sede Centrale è
erogato sulla base del coefficiente di produttività medio nazionale degli
Uffici Provinciali con riferimento al predetto periodo.
In considerazione del ruolo di coordinamento attribuito
alle Direzioni Interregionali e Regionali nei confronti degli Uffici
Provinciali situati nella propria area di competenza, il fondo annuale di
produttività per dette strutture è erogato sulla base del coefficiente medio di
produttività registrato dagli Uffici Provinciali per area di competenza con
riferimento al richiamato periodo.
L’erogazione avverrà secondo una scala parametrica a
parametro unico.
Tale
fondo verrà incrementato con gli eventuali residui degli altri fondi.
Per
i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art.
14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.
Il
fondo è volto a riconoscere il livello di produttività conseguito nello
svolgimento dell’attività svolta dagli Uffici Provinciali in attuazione del
decentramento stabilito nelle Convenzioni stipulate con le Regioni/Provincie
Autonome in materia di tasse automobilistiche.
L’erogazione avverrà con cadenza
annuale: il fondo sarà integrato con gli eventuali residui del fondo bimestrale
di cui all’art. 16.2. Ciascun Ufficio avrà accesso al fondo in maniera
proporzionale al numero di pratiche complessivamente lavorate nel corso
dell’anno.
Per
i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art.
14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.
SEZIONE
3 –
-
FONDI DEMANDATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
ART. 18 – FONDO PER
IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO, IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DEL CITTADINO E
L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il
conseguimento di elevati livelli qualitativi nella realizzazione delle
strategie aziendali presuppone, nell’attuale contesto di accentuato
cambiamento, un sistema organizzativo caratterizzato essenzialmente da
iniziative progettuali.
In
tal senso, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.L.
quadriennio 2002/2005, le parti concordano nell’istituzione di fondi volti a
finanziare la realizzazione di progetti che garantiscano il coinvolgimento di
tutto il personale, tesi al miglioramento della qualità del servizio, al
soddisfacimento dei bisogni del cittadino ed all’ottimizzazione
dell’organizzazione del lavoro.
I
progetti finanziabili saranno attivati e gestiti localmente presso le sedi di
contrattazione decentrata, previa contrattazione tra Direttore, R.S.U. e OO.SS.
territoriali. I correlati obiettivi di progetto dovranno essere oggettivamente
misurabili e verificabili.
Tale
nuova modalità operativa dovrà sempre più caratterizzare l’attività dell'Ente;
appare quindi necessario avviare un benchmarking interno che, attraverso
l’analisi dei progetti attivati, consenta di poter disporre per il futuro di
ulteriori spunti per l’attivazione di nuove iniziative a carattere progettuale.
A tal
fine si rende necessaria la compilazione per ciascun progetto della scheda di
cui all’all. 7 del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovrà essere
allegata al verbale di contrattazione con le RSU e le OO.SS. territoriali in
cui dovranno essere indicati anche i criteri di ripartizione del budget
assegnato.
Sia
il verbale che la scheda di progetto dovranno essere inviati alla Direzione
Centrale del Personale, Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei
Fabbisogni.
In
caso di mancato accordo tra Direzione locale, RSU e OO.SS. territoriali, la contrattazione
sulla individuazione e realizzazione del progetto relativo alla singola unità
funzionale passa al livello centrale.
Qualora
l'accordo preveda l’erogazione di una quota del budget al raggiungimento di
obiettivi intermedi l’erogazione dei relativi importi resta subordinata ad una
certificazione del Direttore sul conseguimento degli stessi secondo le modalità
concordate; tale certificazione dovrà essere inviata alla Direzione Centrale
del Personale previa informativa alle RSU ed alle OO.SS. territoriali.
Il
budget potrà essere utilizzato solamente per il finanziamento di progetti che
prevedano quale termine ultimo di attuazione il 31 dicembre 2004; entro il mese
successivo alla predetta data di scadenza o ad altra antecedente indicata nei
singoli progetti il Direttore dovrà trasmettere la certificazione sul
conseguimento degli obiettivi.
In
caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto i residui
della quota di budget non utilizzata andranno ad incrementare il fondo annuale
di produttività di cui all’art. 17.1.
Qualora
l’Ufficio ritenga che il parziale o mancato conseguimento degli obiettivi
definiti sia da attribuire a situazioni di criticità eccezionali e non prevedibili,
il Direttore dovrà tempestivamente inviare alla Direzione Centrale del
Personale idonea documentazione che sarà oggetto di esame tra Amministrazione e
OO.SS. nazionali.
L’importo
dei fondi è pari a complessivi € 1.327.132,00 ed è articolato su budget di unità
organizzativa secondo quanto indicato nel prospetto all. 8.
L’erogazione
avverrà secondo le modalità concordate in sede di contrattazione decentrata a
seguito del comprovato conseguimento degli obiettivi fissati.
Per
i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art.
14 punto 2 del presente Contratto Collettivo Integrativo.
Saranno
ritenuti utili anche i progetti attivati per la realizzazione degli obiettivi
concordati nel protocollo d’intesa del 24 marzo 2003 e richiamati nel
protocollo del 9 maggio 2003, ivi compresi i progetti avviati presso gli Uffici
di Roma e Milano, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.I. 2003.
Ugualmente
utile ai richiamati fini viene considerato il progetto “Laboratorio di
eccellenza dei Servizi Delegati” approvato dal Consiglio Generale dell’Ente in
data 29 ottobre 2003 che è stato avviato presso gli Uffici di Grosseto e Terni.
In linea con le strategie dell’Ente ed
in relazione agli esiti della prima indagine di customer satisfaction condotta
presso alcuni Uffici Provinciali dell’Ente nel corso del 2003 si riportano di
seguito le aree tematiche di intervento per l’attivazione di iniziative a
carattere progettuale presso gli Uffici Provinciali:
n
Miglioramento
qualitativo delle modalità di erogazione del servizio;
n
Qualificazione
del servizio reso attraverso interventi di carattere comunicazionale/relazionale;
n
Innovazioni
organizzative.
Si
richiamano a titolo meramente indicativo le ipotesi progettuali indicate nel
prospetto allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo. (all. 9.)
ART. 18.2. - AREE DI
INTERVENTO PROGETTUALE PER LA SEDE CENTRALE
In coerenza con il ruolo svolto per la
realizzazione delle politiche dell’Ente ed il coordinamento delle unità
funzionali territoriali si indicano le seguenti aree di intervento per le
Direzioni Centrali:
n
Iniziative
di ottimizzazione del servizio reso al cliente interno/esterno al fine per la
migliore realizzazione del ruolo di coordinamento svolto dalle Strutture
Centrali;
n
Ottimizzazione dei processi operativi.
Le parti attiveranno apposita sessione
negoziale per l’esame dei progetti approvati dal Consiglio Generale nella seduta
del 29 ottobre 2003 , limitatamente alla loro eventuale finanziabilità.
Si
richiamano a titolo indicativo le ipotesi progettuali indicate nel prospetto
allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo. (all. 9)
In relazione al ruolo di coordinamento
e di propositività attribuito nell’ambito dell’area territoriale di competenza
le Direzioni Interregionali e Regionali attivano iniziative a carattere
progettuale nell’ambito delle seguenti aree di intervento:
n
Valorizzazione verso l’esterno della
organizzazione e delle attività svolte da ogni sede provinciale nell’area di
competenza.
n
Miglioramento della comunicazione e
dell’interscambio di informazioni tra le Direzioni Regionali/Interregionali e
le Sedi Provinciali (AA.CC. e UU.PP.) nell’area di competenza.
n
Iniziative di sensibilizzazione degli
attori locali ACI volte alla creazione di un’attività consortile per gli AC che
porti alla gestione di servizi comuni e all’acquisizione di beni e servizi
esterni per il raggiungimento di razionalizzazioni gestionali e organizzative
nonché di economie di scala importanti per le singole realtà.
n
Attuazione di modalità organizzative ed
operative che consentano nell’ambito sportivo, secondo un regolamento
predeterminato, il funzionamento della
Commissione Sportiva Regionale e la realizzazione di un Campionato
Sportivo Regionale riservato ai soci dei sodalizi del territorio.
Si
richiamano a titolo indicativo le ipotesi progettuali indicate nel prospetto
allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo (all. 9).
ART. 19 – STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI
Al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi definiti, ciascuna Direzione/Servizio
Centrale, Direzione Interregionale/Regionale, Ufficio Provinciale e Centro
Servizi, dispone di un fondo per il finanziamento delle leve strumentali
contrattualmente previste, la cui definizione viene demandata alla
contrattazione tra Direttore, RSU e OO.SS. territoriali. Detto fondo è
articolato su budget bimestrali di unità organizzativa, di cui all’all. 10 del
presente C.C.I.
In
caso di superamento dei budget stanziati, l’eccedenza resta a carico dei
rispettivi fondi di produzione bimestrali.
Le
Direzioni/Servizi Centrali, le Direzioni Interregionali/Regionali, gli Uffici
Provinciali ed i Centri Servizi, possono ricorrere all’utilizzo dello straordinario
per esigenze non preventivabili e del tutto eccezionali, dando informativa
successiva alle RSU.
Ulteriore
leva strumentale per il conseguimento degli obiettivi, è il ricorso alla
turnazione.
Tale
istituto contrattuale consiste nell’effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile,
in modo da assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del
personale nell’orario antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e
festivo.
Il
ricorso alle prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non
occasionali esigenze di servizio e deve rientrare in un modello organizzativo
concordato in sede locale, che risponda a specifiche esigenze di funzionalità
connesse ai tempi di erogazione del servizio. In sede di contrattazione
decentrata potranno essere individuati ambiti operativi che richiedano l’effettuazione
di turni.
In
relazione alle esigenze di servizio che caratterizzano l’attività di Onda Verde
e del Centro Assistenza Telefonica che sono istituzionalmente tenute a
garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio,
le parti, fermo quanto già indicato in materia di contrattazione decentrata,
concordano nel prevedere la necessità del ricorso al predetto istituto
contrattuale.
In
sede di contrattazione decentrata potranno essere individuati ulteriori ambiti
operativi che richiedano l’effettuazione dei turni.
In
relazione al disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni rese in turno,
le parti concordano nell’attivare un compenso secondo gli importi di seguito
indicati da corrispondere in occasione dell’effettuazione del turno. Detti
compensi restano riassorbiti in caso di incremento degli importi
contrattualmente definiti per l’effettuazione del turno.
|
POSIZIONE ECONOMICA |
|
TURNO POMERIDIANO |
TURNO NOTTURNO O
FESTIVO |
TURNO NOTTURNO FESTIVO |
|
A1 |
€ |
0,18 |
1,33 |
0,53 |
|
A2 |
€ |
0,26 |
1,68 |
0,83 |
|
A3 |
€ |
0,31 |
1,95 |
1,07 |
|
B1 |
€ |
0,33 |
2,02 |
1,13 |
|
B2 |
€ |
0,42 |
2,46 |
1,51 |
|
B3 |
€ |
0,55 |
3,05 |
2,05 |
|
C1 |
€ |
0,57 |
3,14 |
2,11 |
|
C2 |
€ |
0,64 |
3,48 |
2,41 |
|
C3 |
€ |
0,72 |
3,90 |
2,77 |
|
C4 |
€ |
0,91 |
4,77 |
3,52 |
|
C5 |
€ |
1,09 |
5,60 |
4,27 |
Gli
eventuali residui confluiscono nel rispettivo fondo di produzione bimestrale.
Per i
Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14
punto 2 del presente Contratto Collettivo Integrativo.
SEZIONE 4 – COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO
I turni di reperibilità, collegati alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non
programmabili sono previsti per le seguenti aree centrali:
-
Onda Verde
-
4477
-
D.S.I.
-
Autoparco
Le
parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per verificare la
sussistenza di ulteriori eventuali aree in cui esistano i presupposti
funzionali ed organizzativi per l’attribuzione dell’indennità di reperibilità.
La
misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di € 7,75 per un periodo di reperibilità di
12 ore. Il predetto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed
è corrisposto in proporzione al periodo di reperibilità maggiorato, per turni
superiori alle 4 ore, come di seguito specificato:
Sino a 4 ore
|
€ |
2,58 |
|
5 |
€ |
3,29 |
|
6 |
€ |
4,00 |
|
7 |
€ |
4,71 |
|
8 |
€ |
5,42 |
|
9 |
€ |
6,13 |
|
10 |
€ |
6,84 |
|
11 |
€ |
7,55 |
|
12 |
€ |
7,75 |
Tali
compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt.19, 21, 22 e 23 del
presente C.C.I.
|
Attività di
segreteria dei Direttori Centrali e dei Direttori Servizi Centrali per
complessive due unità per singola Direzione Centrale nonché per il personale
in diretta collaborazione con i Vertici dell’Ente per complessive sei unità |
€ |
1.800
su base annua |
|
Attività in
posizione di staff con il Direttore Interregionale/Regionale, con funzioni di
coordinamento per un massimo di una unità |
€ |
2.100
su base annua |
|
Attività di
segreteria con il Direttore Interregionale/Regionale per un massimo di una
unità |
€ |
1.800
su base annua |
|
Attività in
posizione di staff del Direttore per
un massimo di cinque unità, negli Uffici Provinciali di Roma , Milano, Napoli
e Torino per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni che si
caratterizzano per il particolare disagio, la responsabilità o il rischio
richiesti per il loro presidio secondo le previsioni di cui all’art. 32 del
C.C.N.L. 1999. La verifica della
sussistenza dei richiamati presupposti nonché del numero di posizioni
funzionali esistenti nelle citate unità funzionali nel tetto massimo di
cinque per Ufficio sarà oggetto di confronto
con RSU ed OO.SS. territoriali |
€ |
1.800
su base annua |
|
Attività che si
caratterizzano per l’esercizio di compiti e funzioni che comportano
specifiche responsabilità, rischi, disagi presso le Direzioni Centrali
secondo le previsioni di cui all’art. 32 del C.C.N.L. 1999 e nei limiti di
budget assegnato a ciascuna unità funzionale come indicato all’all. 11. La verifica della
sussistenza dei richiamati presupposti nonché del numero di posizioni
funzionali esistenti presso ciascuna Direzione Centrale, nel tetto massimo di
budget assegnato, sarà oggetto di confronto con RSU ed OO.SS. territoriali |
€ |
1.800
su base annua |
|
Attività connessa
al protocollo informatico centrale |
€ |
1.500
su base annua |
|
Attività di
Responsabilità dei Centro Servizi Sede Centrale |
€ |
2.100
su base annua |
I
predetti compensi non sono tra loro cumulabili; sono cumulabili con i compensi
previsti negli artt. 19, 20, 22 e 23 del presente C.C.I.
In
applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la
corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano
rischi.
|
Compensi
per rischio: |
||
|
Maneggio
valori/Cassa cambio effettuati allo sportello esterno |
€ |
1,00
orario |
|
Maneggio valori
Cassiere Principale |
€ |
3,35
giornalieri |
|
Maneggio valori
sportello interno (massimo una posizione per Ufficio) |
€ |
1,00
giornaliero |
Eventuali
residui andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività come da art.
17.1.
I
predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa
giornata; sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 19, 20, 21 e 23
del presente C.C.I.
|
Trasporto valori |
€ |
3,60
giornalieri |
|
Presidio
Pomeridiano (secondo tabella all. 12 ) |
€ |
28,00
giornalieri |
Tali
compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 19, 20, 21 e 22
del presente C.C.I.
ART. 24 - ESIGENZE
STRAORDINARIE CENTRALI
Il fondo è volto
al finanziamento di prestazioni straordinarie rese per fronteggiare esigenze
funzionali della Sede Centrale di carattere del tutto eccezionale.
Una quota del
fondo pari a €
50.000,00 è destinata a far fronte alle esigenze
connesse alla organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi e convegni da
parte delle Direzioni Centrali; l’accesso alla predetta quota terrà conto delle
esigenze complessivamente rappresentate dalle Direzioni interessate, previa
informativa alle RSU.
Una quota pari a € 248.000,00 è finalizzata a fronteggiare le
necessità funzionali di carattere eccezionale della Segreteria Generale, degli
Organi di Amministrazione, del Servizio Accordi e Rapporti Istituzionali, della
Direzione Centrale Segreteria Organizzazione e Coordinamento nonché dei servizi
generali (autoparco e protocollo).
Ad eccezione del personale operante presso la Segreteria
Generale e gli Organi di Amministrazione e per quello posto in diretta
collaborazione con i vertici dirigenziali, di cui al capoverso precedente, le
prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale
di 150 ore annue complessive.
Eventuali residui andranno ad incrementare il
fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1.
ART. 25 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE
Ai
fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante
definito con il presente contratto, si terrà conto della tabella dei codici di
assenza di cui all’all. 13, nonché della scala parametrica concordata di cui
all’all. 4 del presente C.C.I., tranne quanto diversamente stabilito in relazione
a singoli fondi.
I
compensi incentivanti connessi ai fondi di produzione bimestrali di cui
all’art. 16 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono definiti ed
erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo.
I
compensi incentivanti connessi ai fondi annuali di cui all’art. 17 del presente
Contratto Collettivo Integrativo nonché ai residui degli altri fondi che
confluiscono negli stessi sono erogati a partire dalla retribuzione del mese di
aprile 2005.
La
corresponsione dei compensi relativi al fondo per il miglioramento del
servizio, il soddisfacimento dei bisogni del cittadino e l’ottimizzazione
dell’organizzazione del lavoro - in relazione al conseguimento degli obiettivi
finali - sarà effettuata a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2005.
Qualora fossero previsti step intermedi, i relativi parziali compensi, previa
certificazione dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi, saranno corrisposti
in coincidenza con la prima erogazione bimestrale utile.
ART. 26 – CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO
PARTECIPATIVO INDIVIDUALI
I Dirigenti centrali e periferici in presenza di
circostanze di particolare rilievo, come
appresso dettagliato, ripartiranno la quota del fondo per compensi incentivanti
sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la
valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne
ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo “0” al “3” sulla base
della seguente scala parametrica:
0 - nessuna
decurtazione;
1 - decurtazione del
15%;
2 - decurtazione del
34 %;
3 - mancata
attribuzione compenso incentivante.
L’eventuale
decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato
riscontrato l’evento negativo.
Le
circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono
attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente
prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed
al ripetersi delle circostanze:
·
errori, imprecisioni ed incompletezze
nello svolgimento dell’attività lavorativa;
·
discontinuità dell’apporto individuale
non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;
·
indisponibilità ad adattare e flessibilizzare
la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell’utenza
al di là dell’eventuale rigidità dei processi;
·
difficoltà di attivare
e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle necessità
lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in
termini di soddisfazione delle attese degli utenti.
Gli
eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate
situazioni vanno segnalati entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente
interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando
la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale
il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere
al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentito il
Responsabile dell’Unità Organizzativa e le OO.SS. rappresentative, decide entro
30 gg.
L’attribuzione
di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in
un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto
profili disciplinari.
ART. 27 – COMPENSI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO E PERSONALE UTILIZZATO EX ART. 7 DELLE NORME SUL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE A.C.I.
Gli
istituti contrattuali previsti nel titolo IV del presente C.C.I. trovano
applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo
determinato e del personale utilizzato ai sensi dell’art. 7 delle norme sul
rapporto di lavoro del personale A.C.I. deliberate dal Comitato Esecutivo nella
seduta del 14 settembre 2001.
I
connessi compensi trovano specifiche fonti di finanziamento al di fuori del
trattamento economico accessorio del personale A.C.I.
In
applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la
corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che,
anche in relazione al percorso professionale effettuato, abbia evidenziato
competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita. I
compensi in parola, di cui all’all. 14 del presente C.C.I., in relazione alla
loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono
soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale
o verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici a far data dal
1° gennaio 2000.
TITOLO V
PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO
DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89
Il
personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della
Legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione,
continua a mantenere tale qualifica nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.
Il
fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del
C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di €
11.635,00 segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree
A, B e C dal presente C.C.I.
Tale
fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:
|
Indennità di Ente |
€ |
1.690,00 |
|
Fondi di
produzione bimestrali |
€ |
9.945,00 |
In
applicazione dell'art. 25 del CCNL 2002/2003 i risparmi derivanti dalla
cessazione dal servizio del personale di cui al presente titolo vanno ad
aumentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale
inquadrato nelle aree di classificazione.
|
Tipologie di unità organizzative per incarichi di funzioni vicarie |
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Disciplina transitoria del trattamento economico accessorio dei
Responsabili di Struttura |
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Budget Fondi di produzione bimestrali |
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Scala parametrica concordata |
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Budget Fondi di produzione bimestrale per la gestione dell’attività
Tasse |
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Scheda Fondo annuale di produttività |
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Scheda di progetto |
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Budget Fondo per il miglioramento del servizio, il soddisfacimento dei
bisogni del cittadino e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro |
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Ipotesi di iniziative progettuali attivabili nelle diverse unità
funzionali dell’Ente |
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Budget strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi |
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Budget onerosità della prestazione per le unità funzionali della Sede
Centrale |
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|
Tabella numero massimo dei compensi giornalieri per il presidio
pomeridiano |
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|
Tabella codici assenze |
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Compensi correlati all’impegno individuale |