CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

ANNO 2004

 

 

 

         La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 1 luglio 2004 presso la Sede Centrale dell’Ente,

 

§         visto il titolo V capo I del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002/2005;

§         visto l’art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;

§         visto il I Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 29 luglio 1999;

§         visto il I Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2002 sottoscritto il 31 luglio 2002;

§         visti i protocolli d’intesa sottoscritti il  27 febbraio 2004, 24 marzo 2004, 17 maggio 2004 e 16 giugno 2004.

 

CONCORDANO

 

Sull’allegata intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2004, determinate in applicazione del C.C.N.L. per il personale degli Enti Pubblici non economici relativo al quadriennio 2002 / 2005.

 

La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 20 della L. 488 del 23 dicembre 1999.

 

 

 

   LA RAPPRESENTANZA                                    LE DELEGAZIONI

DELL’AMMINISTRAZIONE                                       SINDACALI

 

 

 


 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 


SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI

 

 

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente contratto collettivo integrativo ha validità per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2005 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

 

Sono fatte salve specifiche materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi e decorrenze diverse.

 

Gli effetti del presente Contratto Collettivo Integrativo decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione salvo altra prescrizione. Con riferimento ai criteri ed alle modalità di erogazione del trattamento economico accessorio relativo ai primi quattro bimestri del 2004 si richiamano le previsioni introdotte dai protocolli d’intesa sottoscritti in data 27 febbraio 2004 (I bimestre 2004), 24 marzo 2004 (II bimestre 2004), 17 maggio 2004 (III bimestre 2004) e 16 giugno 2004 (IV bimestre 2004) che hanno ultrattivato per il predetto periodo la disciplina definta nel Contratto Collettivo Integrativo anno 2003

 

L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

 

La contrattazione integrativa, con riferimento agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, si svolge in linea di principio, in un’unica sessione negoziale.

 

 

ART. 2 - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

 

Le parti, in coerenza con i processi di valorizzazione professionale finora avviati, ritengono che il “sistema delle competenze” introdotto, in via sperimentale, nell’ordinamento professionale dell’Ente ed implementato con l’autovalutazione costituisca uno strumento idoneo a rilevare il patrimonio di capacità e potenzialità delle risorse umane impegnate, in periferia, per effetto dello Sportello telematico, e al centro, per lo sviluppo del ruolo di coordinamento strategico, in attività richiedenti sempre più approfondite ed articolate conoscenze e una preparazione professionale di maggior spessore con correlate responsabilità.

 

Il monitoraggio della crescita professionale, anche grazie a strumenti formativi telematici a distanza o multimediali, costituisce il riferimento primario per lo sviluppo individuale e per l’elaborazione di piani formativi dedicati finalizzati, tra l’altro, all’assunzione di ruoli di più pregnante spessore organizzativo.

 

Le parti assumono consapevolezza che l’evoluzione del sistema delle professionalità darà sempre più spazio al Knowledge Management finalizzato all’arricchimento professionale del personale chiamato a possedere conoscenze da esplicitare e trasmettere per la tenuta del patrimonio distintivo di azienda.

 

Il contesto strategico sopra descritto costituisce lo scenario all’interno del quale le parti daranno attivazione ai “principi” enunciati all’art. 10 del CCNL 2003.

 

 

ART. 3 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

La formazione costituisce obiettivo strategico prioritario per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’azienda a tutela della identità dei valori assunti nei processi di definizione delle strategie attuative della missione dell’Ente; in tal senso assume una funzione primaria e permanente per la crescita professionale, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze su tutto il personale in servizio.

 

L’aggiornamento professionale di norma con la formazione sul posto di lavoro nonché attraverso le altre forme previste dall’art. 12 del C.C.N.L. di comparto 2002 – 2005 rappresenta la primaria modalità formativa per garantire un alto livello qualitativo dei servizi resi.

 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in quanto costituisce obbligo contrattuale del dipendente dovrà essere agevolata dal Responsabile dell’Ufficio e sarà equiparata a tutti gli effetti alla attività lavorativa.

 

La formazione integrata, intesa come funzione trasversale a forte spessore culturale, dovrà gradualmente interessare la generalità del personale attraverso le iniziative che si concretizzano in incontri con personalità della cultura, del mondo accademico, del teatro e dello sport, nonché in seminari ed in esperienze di benchmarking.

 

Per il perseguimento degli obiettivi di formazione, di sviluppo e di crescita del personale, l’Ente si avvarrà anche della propria Scuola di formazione così come configurata all’interno della Fondazione “Caracciolo”, anche mediante apposite Convenzioni con Università, istituzioni pubbliche e private per sviluppare processi sinergici con le Direzioni centrali dell’ACI, con gli AA.CC. e le Società collegate.

 

Al finanziamento delle attività di formazione/aggiornamento, come sopra descritto, si provvede nel rispetto di quanto previsto dal c.7 art. 12 del C.C.N.L. 2002 - 2005.

 

Nell’ambito delle forme di partecipazione, di cui all’art. 6 del C.C.N.L. del 1999, la Commissione bilaterale per la formazione effettuerà il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate.


SEZIONE 2 - RELAZIONI SINDACALI

 

 

ART. 4 – OBIETTIVI E STRUMENTI

 

Le parti riconoscono nelle forme di confronto sindacale individuate dalla contrattazione di comparto lo strumento più efficace e significativo per affrontare e risolvere le problematiche connesse ai processi organizzativi e allo sviluppo del capitale intellettuale, patrimonio essenziale per l’ottimale perseguimento degli obiettivi aziendali, per la crescita del ruolo sociale dell’Ente e per la realizzazione delle strategie come individuate nei vigenti documenti di programmazione e confermate nella Convention 2003.

 

In tale contesto le parti si impegnano ad azionare gli strumenti di raffreddamento delle eventuali controversie nell’intento di evitare, fin dove possibile, situazioni di conflittualità. Per tale motivo il sistema del “confronto”, pur sempre nel rispetto dei ruoli delle parti, costituisce la metodologia privilegiata nell’ambito di relazioni sindacali trasparenti e costruttive.

 

A questi stessi principi si ispira la contrattazione sul territorio finalizzata a dare “valore aggiunto” e ad esaltare le specificità del territorio e delle relative rappresentanze.

 

A livello di Sede Centrale la Delegazione di parte pubblica sarà integrata da Rappresentanti delle Direzioni Centrali competenti nelle materie oggetto di confronto.

 

Le parti si impegnano ad attuare le previsioni di cui all'art. 6, lett. d), Co. 3 C.C.N.L. 1998/2001 prevedendo la riunione della Conferenza almeno prima della presentazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo.

 


 

 

 

 
TITOLO II

 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 


SEZIONE 1 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

 

ART. 5 - PRINCIPI DEL SISTEMA

 

Il personale dell’A.C.I. è classificato in due famiglie professionali – gestionale e specialistica -  caratterizzate da cultura e  valori aziendali omogenei, conoscenze peculiari, competenze chiave e specifica collocazione organizzativa; esse rappresentano il patrimonio distintivo dell’organizzazione e consentono di adottare un sistema di gestione delle risorse umane centrato sulle competenze, in grado quindi di potenziare, attraverso approcci mirati, la capacità di apprendimento e lo sviluppo professionale coerente con il modello organizzativo. I profili professionali all’interno delle suddette famiglie introdotti dal 1° C.C.I. e ridefiniti nel documento descrittivo dei profili professionali in ACI, sono caratterizzati da obiettivi, ambiti di responsabilità, competenze/conoscenze e si collocano in un contesto di riferimento individuabile rispetto a relazioni, processi e tecnologia presidiati.

 

1.     FAMIGLIA GESTIONALE: comprende il profilo professionale che, operando in logica processiva / progettuale e/o consulenziale, contribuisce all’erogazione dei servizi aziendali attraverso lo svolgimento di attività professionali specifiche del proprio ambito e/o attraverso il presidio di funzioni di coordinamento.

 

2.     FAMIGLIA SPECIALISTICA: raggruppa i profili professionali esperti, detentori di un know-how tecnico caratterizzato da visibilità e riconoscibilità nel mercato del lavoro; si distinguono per il carattere specialistico del contributo professionale offerto e per un conseguente ambito di discrezionalità, nonché per la correlazione significativa con i processi di innovazione/sviluppo aziendale e per l’elevata identità professionale. Lo specialista può operare in autonomia all’interno di gruppi di progetto e/o in processi inter/intrafunzionali e/o in posizione di staff, contribuendo allo sviluppo ed all’integrazione di conoscenze rilevanti per l’Ente.

 

I profili professionali ricompresi nella famiglia specialistica, coerenti con le esigenze di sviluppo del sistema organizzativo e caratterizzati dai requisiti sopra richiamati, sono:

 

·         Analista di organizzazione

·         Cartografo/grafico

·         Documentalista

·         Formatore

·         Informatico

·         Interprete

·         Tecnico di agenzia di viaggi

·        Specialista dell’informazione

·        Specialista attività di gabinetto della Segreteria Generale e degli Organi di Amministrazione

·        Facility Manager

 

I seguenti profili, non aventi le caratteristiche sopra descritte, non saranno ulteriormente individuati nella pianificazione dei fabbisogni relativamente alle posizioni di accesso; in relazione a quanto precede i dipendenti attualmente inquadrati nei sottoindicati profili possono effettuare il passaggio al profilo gestionale anche nella posizione economica superiore, se utilmente collocati nelle apposite graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2003, a seguito della presentazione della domanda:

 

·         Specialista nella mobilità automobilismo ed ambiente

·         Specialista turistico.

 

 

ART. 6 – DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI

 

La determinazione dei contingenti di ciascuna  delle posizioni economiche all’interno delle aree professionali viene definita dai competenti organi dell’Ente secondo le procedure di cui all’art. 19 del CCNL ’99, nei limiti delle previsioni di organico e dei conseguenti fabbisogni ed in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali dell’Amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale.

 


SEZIONE 2 - IL SISTEMA DEI PASSAGGI

 

 

ART. 7 - SISTEMA DEI PASSAGGI

 

In applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. 1999, nel vigente sistema di classificazione sono possibili i seguenti passaggi interni:

 

-         tra le aree;

-         all’interno delle singole aree.

 

Al fine di garantire una politica di programmazione delle risorse umane coerente con le esigenze di professionalità del sistema organizzativo dell’A.C.I. ed in grado di supportare il cambiamento organizzativo in atto garantendo una distribuzione del personale il più possibile adeguata alle esigenze funzionali dell’Ente, l’Amministrazione procede con cadenza annuale entro il 31 gennaio, alla verifica della disponibilità di posti per ciascuna posizione economica.

 

In esito alla predetta verifica l’Amministrazione, previa concertazione con le OO.SS. rappresentative, definisce il fabbisogno operativo dell’anno in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e procede all’indizione di selezioni interne, sempre nel rispetto delle previsioni che impongono la garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall’esterno.

 

In relazione alla cadenza annuale con cui vengono definite le esigenze di personale e vengono indette le relative selezioni, la decorrenza dei passaggi conseguenti all’attivazione di selezioni interne è determinata con riferimento alla data di approvazione delle relative graduatorie generali di merito.

 

Per il personale proveniente da altre Amministrazioni, relativamente al sistema dei passaggi, si terrà conto dell’anzianità maturata nell’ultima posizione rivestita presso l’Amministrazione di provenienza.

 

La professionalità acquisita dal personale sin dalle prime fasi del cambiamento organizzativo  realizzato dall’Ente ha assunto un particolare rilievo per il conseguimento di livelli di qualità ed efficienza nell’erogazione del servizio adeguati alle esigenze del cittadino.

 

In relazione a quanto precede, per il personale impegnato nei processi di crescita professionale di cui agli artt. 36 e 41 del C.C.N.L. 1994 – 1997, il periodo maturato nel ruolo professionale riconosciuto, valutato e certificato nell’ambito del sistema delle professionalità è utile sia ai fini della determinazione delle anzianità richieste per i passaggi all’interno che tra le aree di classificazione.

 

Le parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per verificare l'operatività del Co. 4 art. 10 C.C.N.L. 2002/2005.

 

In applicazione dell’art. 19 della L. 488/1999, il finanziamento delle progressioni economiche all’interno di ciascuna area nonché degli sviluppi economici  è a carico del fondo di Ente per il trattamento economico accessorio del personale.

 

 

ART. 8 - PASSAGGI TRA LE AREE

 

I passaggi alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore a quella di appartenenza si svolgono secondo una procedura selettiva attivata sulla base di quanto previsto dalla Sezione VI del “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive” deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 17 aprile 2002.

 

 

ART. 9 - PASSAGGI ALL’INTERNO DELLE AREE

 

La progressione economica all’interno di ciascuna area si realizza attraverso una procedura di selezione che prevede una prova valutativa diretta ad accertare l’idoneità e la professionalità dei candidati.

 

Le selezioni sono effettuate sulla base della verifica annuale delle disponibilità esistenti per ciascuna posizione economica, distintamente per ognuno dei profili previsti dal sistema di classificazione.

 

Alle selezioni può partecipare soltanto il personale in servizio a tempo indeterminato non in prova,  inquadrato nell’area cui fa riferimento la selezione.

 

L’Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative, avvia la procedura di selezione adottando il relativo bando.

 

La selezione è effettuata da una apposita Commissione.

 

La procedura consiste in:

 

a)     una prova selettiva per l’ammissione al percorso di cui al punto c) nei limiti dei posti a selezione;

 

b)     una valutazione dei sottoindicati titoli nei confronti dei concorrenti che avranno superato la prova concorsuale. Al termine della predetta valutazione la Commissione elaborerà una graduatoria dei candidati sulla base della somma della votazione conseguita nella prova concorsuale e del punteggio degli eventuali titoli:

 

1.     anzianità nella posizione giuridico/economica immediatamente precedente;

2.     elementi desunti dal sistema di valutazione ove operante;

3.     titoli di studio e/o professionali (diplomi di specializzazione post lauream/diplomi di laurea/diplomi di maturità quadriennali/quinquennali) ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti di ammissione;

4.     esiti della valutazione del potenziale, per i soli passaggi in C4.

 

In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri:

 

1.     maggiore anzianità nella posizione giuridica immediatamente precedente;

2.     maggiore anzianità complessiva di servizio;

3.     maggiore età.

 

 

Ai predetti titoli, secondo quanto specificato nei bandi di selezione, sarà attribuito, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative, un peso percentuale nel complesso non superiore al 30% del punteggio in base al quale è formata la graduatoria di ammissione al percorso formativo.

 

c)      un percorso formativo di qualificazione/aggiornamento articolato in un numero variabile di moduli di formazione  e realizzato attraverso diverse tecniche formative al quale sono ammessi i candidati che hanno superato la prova sub a);

 

d)     una prova valutativa finale al termine del percorso formativo diretta ad accertare l’effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze.

 

La Commissione formulerà la graduatoria generale di merito sulla base della sommatoria delle risultanze della prova concorsuale iniziale, dell’eventuale punteggio dei titoli nonché della prova valutativa finale.

 

Qualora un candidato non dovesse riuscire a completare il percorso formativo entro il termine previsto per assenza dal servizio per gravidanza, puerperio e malattia:

 

ü      acquisisce un credito formativo che gli consente l’ammissione direttamente al percorso formativo nella prima procedura selettiva indetta per la medesima posizione economica dopo il rientro in servizio e comunque entro un anno dal rientro stesso. Al termine del percorso formativo il candidato dovrà sostenere la prova valutativa finale e in caso positivo gli verrà conferita la posizione con effetto dalla dichiarazione di vincitore;

 

ü      il posto medio-tempore rimasto scoperto resta non disponibile per successive selezioni sino al completamento della procedura selettiva nei confronti del predetto candidato.

 

 

ART. 10 - PASSAGGI DAL PROFILO GESTIONALE AD UN PROFILO SPECIALISTICO

 

L’accesso può realizzarsi mediante procedura selettiva, disciplinata dai bandi di selezione, il cui superamento permetterà l’ammissione ad un corso di addestramento realizzato attraverso giornate di aula e/o interventi seminariali su temi relativi alle materie caratterizzanti il profilo prescelto secondo le modalità che di volta in volta verranno indicate nei bandi stessi. Nei bandi sarà, inoltre,  indicato il criterio valutativo che attesterà il superamento del corso effettuato. Il passaggio al profilo prescelto è subordinato al risultato  positivo conseguito nel corso.

 

Il passaggio nell'ambito della medesima posizione economica, tra un profilo a carattere gestionale ed uno specialistico è previsto nelle ipotesi sotto indicate, fermo restando che l'accesso alle famiglie professionali specialistiche può avvenire solo nella posizione economica iniziale della carriera prescelta.

 

Il passaggio dalla posizione C1 gestionale alla posizione C1 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

INFORMATICO

ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE

CARTOGRAFO/GRAFICO

SPECIALISTA DELL’INFORMAZIONE

DOCUMENTALISTA

 

Il passaggio dalla posizione C3 gestionale alla posizione C3 specialista, si realizza per i seguenti profili specialistici:

 

FORMATORE

INTERPRETE

TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI

FACILITY MANAGER

 

 

Il passaggio in un profilo specialistico di nuova istituzione o in un profilo che ha subito significativi cambiamenti nella definizione delle  competenze previste potrà avvenire, sempre nell’ambito della previsione dei fabbisogni, anche per posizioni ulteriori rispetto a quella di accesso.

 

L’interessato dovrà produrre una domanda corredata da idonea certificazione prodotta dal Direttore della Direzione Centrale in cui organizzativamente è collocato il profilo specialistico relativa all’avvenuto svolgimento di attività proprie del profilo richiesto.

 

 

ART. 11 - PASSAGGIO DA UN PROFILO SPECIALISTICO AL PROFILO GESTIONALE

 

Il passaggio da un profilo specialistico al profilo gestionale può realizzarsi nei seguenti casi:

 

A.           A seguito di intervenute modifiche organizzative e/o mutate esigenze di servizio. L’Amministrazione procederà ad attivare specifici percorsi formativi finalizzati al passaggio al nuovo profilo gestionale nella medesima posizione economica di appartenenza.

Il percorso consisterà in un periodo specifico di applicazione operativa, di almeno due mesi, da effettuarsi presso la nuova unità funzionale, secondo i contenuti indicati nel documento “Sentieri Formativi di Sviluppo”;  l’esito del percorso sarà certificato dal Direttore competente.

 

B.           A seguito di domanda dell’interessato corredata da parere favorevole del Direttore della Direzione di appartenenza subordinatamente alla permanenza nella posizione ordinamentale del profilo specialistico di appartenenza per almeno due anni.

 

L’accoglimento della domanda è vincolato alla ricognizione dei fabbisogni relativi al profilo interessato da parte della Direzione del Personale, che procederà ad attivare specifici percorsi formativi finalizzati al passaggio al nuovo profilo gestionale nella medesima posizione economica di appartenenza.

 

Per i profili specialistici di analista di organizzazione e di formatore, tenuto conto delle competenze gestionali già possedute, non saranno attivati percorsi formativi finalizzati al passaggio.

 

 

ART. 12 - PASSAGGIO TRA FAMIGLIE SPECIALISTICHE

 

Non è consentito il passaggio ad un profilo specialistico diverso da quello di appartenenza ad eccezione del passaggio dal profilo informatico al profilo di analista di organizzazione, per intervenute modifiche organizzative e/o mutate esigenze di servizio.

 

In tale circostanza,  in considerazione delle competenze specifiche di analisi organizzativa già possedute, non saranno attivati percorsi formativi finalizzati al passaggio.

 

 

ART. 13 - SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE

 

Gli sviluppi economici all’interno delle aree, che determinano il conseguimento delle posizioni A3, B3, C2, C5, sono previsti per il personale inquadrato nella posizione ordinamentale immediatamente precedente.

 

Ai fini dell’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree si terrà conto della valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.

 

Le parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per definire nell’ambito del fondo di cui alla lett. L) dell’art. 15 del presente Contratto Collettivo Integrativo i contingenti assegnati a ciascuna posizione di sviluppo economico nonché le modalità di individuazione dei destinatari.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

FUNZIONI ORGANIZZATIVE


ART. 14 - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

In applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99, al personale inquadrato nell’area C possono essere affidati  gli incarichi di seguito indicati per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità espletati con autonomia gestionale, in relazione alle esigenze funzionali del Sistema Organizzativo dell’Ente.

 

Detti incarichi danno titolo all’attribuzione di una indennità per posizione organizzativa e sono soggetti a valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 18 del richiamato C.C.N.L.,

 

Gli incarichi possono essere inoltre revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi, per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.

 

 

La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale secondo una metodologia che sarà oggetto di esame in un’apposita sessione contrattuale da concordarsi entro il 30.10.2004.

 

Il compenso individuato per ciascun incarico viene corrisposto annualmente in relazione agli esiti del processo valutativo effettuato sulla base della predetta metodologia che terrà anche conto del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

 

 

1. VICARIO

 

Il ruolo del Vicario nel modello organizzativo degli Uffici Provinciali dell’Ente è di collaborazione al Direttore, con il quale, attraverso il reporting sull’andamento dell’Ufficio, si confronta sulle problematiche attinenti la gestione dell’unità organizzativa sia in materia P.R.A. che in relazione alle tasse automobilistiche, proponendo possibili soluzioni.

 

In questo ambito, collabora con il Direttore nell’individuazione ed attuazione delle azioni necessarie alla piena realizzazione del modello organizzativo, in cui è centrale la flessibilità e la rotazione del personale sulle attività di processo da presidiare, in funzione delle competenze richieste.

 

Nella gestione dell’Ufficio il Vicario analizza situazioni, valuta le  priorità ed assume le relative decisioni in termini di pianificazione, monitoraggio e coordinamento sulla base delle risorse umane/tecniche/organizzative disponibili, garantendo in particolare, attraverso la funzione “Centro Servizi”, la razionalizzazione e fluidificazione delle criticità che impattano sullo svolgimento del processo produttivo e, attraverso la funzione “Gestione punti di servizio esterni”, il supporto quali/quantitativo agli operatori professionali esterni.

 

Il Vicario collabora inoltre con il Direttore nell’azione di diffusione della cultura e dei valori aziendali, orientando le proprie azioni all’efficacia ed alla qualità dei servizi resi al cliente, allo sviluppo delle persone ed al miglioramento dell’ambiente di lavoro, attraverso l’attenzione costante alla promozione ed al sostenimento di iniziative relative a:

 

·         diffusione della conoscenza di assetti, obiettivi e strategie aziendali;

·         sviluppo professionale del personale;

·         diffusione del know-how aziendale;

·         comunicazione interna/esterna;

·         clima aziendale.

 

L’incarico è conferito dal Direttore dell’Ufficio Provinciale con atto scritto e motivato tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli interessati.

 

In caso di riclassificazione dell’Unità funzionale il titolare delle funzioni vicarie conserva fino al mantenimento dell’incarico l'originario trattamento per importo e dinamicità.

 

Il compenso attribuito ai titolari dell’incarico per il conseguimento degli obiettivi affidati varia in relazione alla fascia di appartenenza dell’Ufficio (vedi all. 1 del presente C.C.I.), come di seguito dettagliato:

 

TIPOLOGIA DI UNITA’ ORGANIZZATIVA

IMPORTO

Lettera a)

2.882,00

Lettera b)

2.004,00

 

Il predetto compenso viene erogato in relazione agli esiti del processo valutativo effettuato sulla base della metodologia di cui sopra: le quote di compenso mensilmente anticipate sino alla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo saranno oggetto di conguaglio in sede di corresponsione dell’importo complessivo.

 

Il titolare dell’incarico di Vicario rimane inserito nei criteri di gestione del trattamento economico accessorio dell’Ufficio di appartenenza ed ha quindi accesso ai compensi definiti nel titolo IV del presente Contratto Collettivo Integrativo secondo le modalità ed i criteri nello stesso definiti per tutti gli altri dipendenti della unità funzionale.

 

Le parti si impegnano ad avviare con effetto dal 1 gennaio 2005 nuove modalità di individuazione del personale destinatario dell’incarico di Vicario ispirate a criteri maggiormente selettivi incentrati sul possesso delle competenze atte al presidio della funzione. A tal fine sarà attivata una apposita sessione negoziale nel corso dell’anno 2004, da concordarsi entro il 30 settembre 2004.

 

 

2. RESPONSABILE DI STRUTTURA

 

L’incarico è conferito dal Segretario Generale con atto scritto, motivato sulla base dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli aspiranti, rilevate anche con la valutazione del potenziale,  secondo la metodologia già in atto presso l’Ente.

 

In relazione all’attuale assetto dell’Ordinamento dei Servizi il predetto conferimento riguarda le seguenti tipologie:

 

·        Responsabilità di Automobile Club;

·        Responsabilità di Automobile Club ed Ufficio Provinciale.

 

Il compenso riconosciuto ai titolari dell’incarico di Responsabile di Struttura resta a carico dell’Automobile Club che pertanto procede al contestuale rimborso degli importi corrisposti dall’Automobile Club Italia.

 

Detto compenso si articola in due quote secondo quanto previsto nell’all. 2:

 

ü             COMPENSO DI RUOLO corrisposto per tredici mensilità: detta quota pari al 75% del compenso complessivo è finalizzata al riconoscimento economico del peso della posizione nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente. Tale quota è inoltre volta al finanziamento delle prestazioni straordinarie eventualmente rese con carattere del tutto eccezionale, sempre comunque nel limite dell’80% della media annua 2003 pari a 3 ore mensili individuali ;

 

ü             COMPENSO DI OBIETTIVO: tale quota, pari al 25% del compenso complessivo, è corrisposta in unica soluzione in base agli esiti del processo valutativo di cui all’art. 14 del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

La determinazione del compenso di ruolo è eseguita su comunicazione dell’Automobile Club in relazione alla fascia di assegnazione dell’Automobile Club medesimo definita dal Comitato Esecutivo dell’Ente nell’ambito del sistema di pesatura che tiene conto del livello di complessità gestionale e di criticità funzionale dei singoli Uffici.

 

La presente disciplina ha effetto dal 1° gennaio 2004.

 


 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

IL SISTEMA PREMIANTE


SEZIONE 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO

 

 

ART. 15 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

 

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di 27.189.678,00 ed è utilizzato come di seguito indicato.

 

A)

Fondi di produzione bimestrali

7.587.295,00

B)

Fondo produzione bimestrale gestione attività tasse

366.667,00

C)

Fondo annuale di produttività

2.000.000,00

D)

Fondo annuale di produttività gestione attività tasse

183.333,00

E)

Fondo miglioramento servizio, soddisfacimento dei bisogni del cittadino e ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro

1.327.132,00

F)

Fondo strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi

3.421.999,00

G)

Indennità di Ente

5.298.529,00

H)

Fondo art. 32 comma 2 alinea 5

2.636.910,00

I)

Fondo funzioni organizzative

291.532,00

L)

Fondo art. 32 comma 2 alinea 3

3.707.822,00

M)

Fondo esigenze straordinarie centrali

298.000,00

N)

Compensi correlati all’impegno individuale

70.459,00

 

In applicazione dell’art. 26 CCNL 2002 – 2005, l’indennità di Ente viene complessivamente definita in 6.019.260,00, di cui 720.731,00 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.

 

Il fondo potrà essere incrementato delle risorse economiche derivanti dai risparmi di spesa ordinaria a seguito dell'attivazione di sponsorizzazioni in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97.

 

 


SEZIONE 2 – FONDI DI PRODUZIONE

 

 

ART. 16 – FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALI

 

La gestione dei fondi legati ai risultati bimestrali di produzione è articolata su budget di unità organizzativa con riferimento ai presenti in servizio alla data del 1 gennaio 2004.

 

Tali budget verranno riadeguati all’inizio di ciascun bimestre in relazione alle modifiche intervenute sui presenti in servizio.

 

L’ammontare dei fondi è definito ed erogato con cadenza bimestrale e pagato il secondo mese successivo.

 

Così come stabilito nel protocollo d’intesa del 24 marzo 2003 le parti si impegnano a costituire una apposita commissione paritetica per lo studio di una metodologia di valutazione delle prestazioni ispirata a criteri di trasparenza ed oggettività, in coerenza con i risultati della Commissione ARAN per l'ordinamento professionale.

 

 

ART. 16.1. - FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DEGLI UFFICI PROVINCIALI

 

Il nuovo sistema di erogazione di servizi inerente la gestione amministrativa dei veicoli - istituito con l’introduzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista - ridisegna la funzione degli Uffici Provinciali attribuendo a questi ultimi un ruolo primario sul territorio per l’immagine dell’Ente nei confronti sia dei cittadino che degli altri interlocutori pubblici e privati.

 

Il consolidamento del ruolo degli Uffici Provinciali passa necessariamente attraverso il conseguimento dell’obiettivo di fornire risposte adeguate alle esigenze dei predetti interlocutori attraverso l’offerta di un servizio sempre più caratterizzato da efficienza e qualità.

 

In particolare, le innovazioni introdotte nella gestione del processo produttivo che impongono il contestuale utilizzo di più modalità operative in relazione a diverse tipologie di presentazione delle formalità, pongono quale primario fine di produzione degli Uffici il completamento delle attività, ivi compresa la lavorazione dei tabulati M.C.T.C., nelle diverse modalità operative secondo i seguenti criteri applicati in via sperimentale:

 

MODALITA’ LAVORATIVA

CRITERI

Formalità ASPRA/Copernico

Delibate in giornata

Formalità STA interno

Lavorate a vista (immagine di stampa del PDF entro 30 minuti dalla presentazione)

Formalità STA/Copernico remoto

Convalidate entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione allo STA esterno

Formalità di prima iscrizione con autocertificazione

Comunicazione a sistema della presenza dell’atto di vendita o cancellazione dell’iscrizione (revoca) entro l’undicesimo giorno dalla presentazione allo STA

Flussi telematici inviati dal Sistema Informativo (es.:Fermi Amministrativi)

Attivazione delle relative applicazioni il giorno successivo all’invio

 

Sarà dato carattere di assoluta priorità nella lavorazione delle formalità presentate presso un Ufficio Provinciale diverso da quello di competenza per le quali, a causa dei riflessi che tale tipologia di presentazione assume sull’aggiornamento complessivo del Pubblico Registro Automobilistico, si rende maggiormente necessario il rispetto dei tempi sopraindicati.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, che abbiano impedito il completamento dell’attività lavorativa secondo le modalità sopraindicate, saranno tempestivamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente C.C.I.

 

L’erogazione dei compensi bimestrali è effettuata in misura proporzionale alle giornate in cui si sono realizzate tutte le condizioni sopraindicate, con una soglia minima pari al 60% delle giornate lavorative per ciascun periodo.

 

Ai fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

 

ART. 16.2. - FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ TASSE

 

Tale fondo si articola in budget per unità organizzativa di cui all’all. 5 del presente C.C.I., limitatamente agli Uffici appartenenti alle Regioni/Provincie Autonome in convenzione e viene erogato per la gestione e lavorazione delle pratiche di esenzione, di rimborso e di avvisi bonari, entro dieci giorni a calendario dalla data di presentazione all'Ufficio; per gli Uffici capoluogo di Regione, la gestione e lavorazione delle predette pratiche dovrà avvenire entro quindici giorni a calendario.

 

L‘accesso al fondo avverrà in relazione ai livelli di produzione conseguiti secondo le modalità di seguito indicate:

 

Livello di produzione conseguito

Percentuale di accesso al fondo

fino a 25 pratiche

 25 %

fino a 50 pratiche

 50 %

fino a 75 pratiche

 75 %

Oltre

100 %

 

L’erogazione avverrà secondo la seguente scala parametrica:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

AREA A

100

AREA B

115

AREA C

170

 

Il budget bimestrale sarà decurtato in maniera proporzionale al numero di pratiche le cui modalità di lavorazione non abbiano rispettato i predetti parametri; eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, saranno debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Gli eventuali residui bimestrali confluiscono nel fondo annuale di produttività per la gestione dell’attività tasse di cui al successivo art. 17.2.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

 

ART. 16.3. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA SEDE CENTRALE

 

Il fondo è volto a riconoscere il conseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito dei piani e programmi di attività di ciascuna Direzione o Servizio Centrale per l’anno 2004. La realizzazione dei predetti piani, che prevede il coinvolgimento di ciascuna Direzione Centrale nel suo complesso, assume rilievo primario per la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale fissati in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli Organi in materia sia di servizi delegati che di attività istituzionali.

 

La coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è certificata bimestralmente dai singoli Direttori Centrali; il conclusivo grado di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Centrali e verificate dal Servizio di Controllo Interno.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, saranno debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente C.C.I.

 

Ai fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1 del presente C.C.I.

 

 

ART. 16.4. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LE DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI

 

In considerazione delle competenze assegnate a ciascuna Direzione Interregionale/Regionale nell’ambito dell’Ente, il fondo è volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi coerenti con la realizzazione della mission delle predette Strutture.

 

La coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è certificata bimestralmente dai singoli Direttori Interregionali/Regionali; il conclusivo grado di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Interregionali/Regionali e verificate dal Servizio di Controllo Interno.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale, saranno debitamente segnalate e documentate dai Dirigenti periferici previa informazione alle OO.SS locali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente C.C.I.

 

Ai fini della corresponsione è presa a riferimento la scala parametrica concordata, di cui all’all. 4 del presente C.C.I.

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1. del presente C.C.I.

 

 

ART. 17 – FONDI ANNUALI

 

L’importo totale di tali fondi è diviso in due quote: la prima pari ad 2.000.000,00 è volta al riconoscimento della produttività mostrata nelle diverse strutture dell’Ente nel corso dell’anno 2004; la seconda pari ad 183.333,00 è volta al finanziamento dei livelli di produzione nella gestione delle tasse automobilistiche negli Uffici Provinciali delle Regioni in convenzione.

 

In entrambi i casi l’erogazione avverrà con cadenza annuale, senza tenere conto della scala parametrica.

 

 

ART. 17.1. – FONDO ANNUALE DI PRODUTTIVITA’

 

Per gli Uffici Provinciali, i criteri di gestione del fondo fanno riferimento alla remunerazione dell’indice di produttività conseguito nel periodo 1.10.2004 – 31.12.2004 da ciascun Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’all. 6 del presente C.C.I. che tengono conto delle innovazioni procedurali intervenute con l’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista.

 

Le parti si impegnano ad attivare una specifica sessione entro il 15 settembre per la definizione dei tempi standard entro il 30 settembre, sulla base dei risultati delle rilevazioni che saranno effettuate presso gli Uffici ed illustrate dall'Amministrazione in tale circostanza.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente il fondo annuale di produttività per la Sede Centrale è erogato sulla base del coefficiente di produttività medio nazionale degli Uffici Provinciali con riferimento al predetto periodo.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Interregionali e Regionali nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di competenza, il fondo annuale di produttività per dette strutture è erogato sulla base del coefficiente medio di produttività registrato dagli Uffici Provinciali per area di competenza con riferimento al richiamato periodo.

 

L’erogazione avverrà secondo una scala parametrica a parametro unico.

 

Tale fondo verrà incrementato con gli eventuali residui degli altri fondi.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

 

ART. 17.2. – FONDO ANNUALE DI PRODUTTIVITA’ PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ TASSE

 

Il fondo è volto a riconoscere il livello di produttività conseguito nello svolgimento dell’attività svolta dagli Uffici Provinciali in attuazione del decentramento stabilito nelle Convenzioni stipulate con le Regioni/Provincie Autonome in materia di tasse automobilistiche.

 

L’erogazione avverrà con cadenza annuale: il fondo sarà integrato con gli eventuali residui del fondo bimestrale di cui all’art. 16.2. Ciascun Ufficio avrà accesso al fondo in maniera proporzionale al numero di pratiche complessivamente lavorate nel corso dell’anno.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2. del presente Contratto Collettivo Integrativo.


SEZIONE 3 –

- FONDI DEMANDATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

 

 

ART. 18 – FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO, IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DEL CITTADINO E L’OTTIMIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

Il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella realizzazione delle strategie aziendali presuppone, nell’attuale contesto di accentuato cambiamento, un sistema organizzativo caratterizzato essenzialmente da iniziative progettuali.

 

In tal senso, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. quadriennio 2002/2005, le parti concordano nell’istituzione di fondi volti a finanziare la realizzazione di progetti che garantiscano il coinvolgimento di tutto il personale, tesi al miglioramento della qualità del servizio, al soddisfacimento dei bisogni del cittadino ed all’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro.

 

I progetti finanziabili saranno attivati e gestiti localmente presso le sedi di contrattazione decentrata, previa contrattazione tra Direttore, R.S.U. e OO.SS. territoriali. I correlati obiettivi di progetto dovranno essere oggettivamente misurabili e verificabili.

 

Tale nuova modalità operativa dovrà sempre più caratterizzare l’attività dell'Ente; appare quindi necessario avviare un benchmarking interno che, attraverso l’analisi dei progetti attivati, consenta di poter disporre per il futuro di ulteriori spunti per l’attivazione di nuove iniziative a carattere progettuale.

 

A tal fine si rende necessaria la compilazione per ciascun progetto della scheda di cui all’all. 7 del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovrà essere allegata al verbale di contrattazione con le RSU e le OO.SS. territoriali in cui dovranno essere indicati anche i criteri di ripartizione del budget assegnato.

 

Sia il verbale che la scheda di progetto dovranno essere inviati alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni.

 

In caso di mancato accordo tra Direzione locale, RSU e OO.SS. territoriali, la contrattazione sulla individuazione e realizzazione del progetto relativo alla singola unità funzionale passa al livello centrale.

 

Qualora l'accordo preveda l’erogazione di una quota del budget al raggiungimento di obiettivi intermedi l’erogazione dei relativi importi resta subordinata ad una certificazione del Direttore sul conseguimento degli stessi secondo le modalità concordate; tale certificazione dovrà essere inviata alla Direzione Centrale del Personale previa informativa alle RSU ed alle OO.SS. territoriali.

 

Il budget potrà essere utilizzato solamente per il finanziamento di progetti che prevedano quale termine ultimo di attuazione il 31 dicembre 2004; entro il mese successivo alla predetta data di scadenza o ad altra antecedente indicata nei singoli progetti il Direttore dovrà trasmettere la certificazione sul conseguimento degli obiettivi.

 

In caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto i residui della quota di budget non utilizzata andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1.

 

Qualora l’Ufficio ritenga che il parziale o mancato conseguimento degli obiettivi definiti sia da attribuire a situazioni di criticità eccezionali e non prevedibili, il Direttore dovrà tempestivamente inviare alla Direzione Centrale del Personale idonea documentazione che sarà oggetto di esame tra Amministrazione e OO.SS. nazionali.

 

L’importo dei fondi è pari a complessivi 1.327.132,00 ed è articolato su budget di unità organizzativa secondo quanto indicato nel prospetto all. 8.

 

L’erogazione avverrà secondo le modalità concordate in sede di contrattazione decentrata a seguito del comprovato conseguimento degli obiettivi fissati.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2 del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

Saranno ritenuti utili anche i progetti attivati per la realizzazione degli obiettivi concordati nel protocollo d’intesa del 24 marzo 2003 e richiamati nel protocollo del 9 maggio 2003, ivi compresi i progetti avviati presso gli Uffici di Roma e Milano, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.I. 2003.

 

Ugualmente utile ai richiamati fini viene considerato il progetto “Laboratorio di eccellenza dei Servizi Delegati” approvato dal Consiglio Generale dell’Ente in data 29 ottobre 2003 che è stato avviato presso gli Uffici di Grosseto e Terni.

 

 

ART. 18.1. - AREE DI INTERVENTO PROGETTUALE PER GLI UFFICI PROVINCIALI

 

In linea con le strategie dell’Ente ed in relazione agli esiti della prima indagine di customer satisfaction condotta presso alcuni Uffici Provinciali dell’Ente nel corso del 2003 si riportano di seguito le aree tematiche di intervento per l’attivazione di iniziative a carattere progettuale presso gli Uffici Provinciali:

 

n                Miglioramento qualitativo delle modalità di erogazione del servizio;

n                Qualificazione del servizio reso attraverso interventi di carattere comunicazionale/relazionale;

n                Innovazioni organizzative.

 

Si richiamano a titolo meramente indicativo le ipotesi progettuali indicate nel prospetto allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo. (all. 9.)

 

ART. 18.2. - AREE DI INTERVENTO PROGETTUALE PER LA SEDE CENTRALE

 

In coerenza con il ruolo svolto per la realizzazione delle politiche dell’Ente ed il coordinamento delle unità funzionali territoriali si indicano le seguenti aree di intervento per le Direzioni Centrali:

 

n                Iniziative di ottimizzazione del servizio reso al cliente interno/esterno al fine per la migliore realizzazione del ruolo di coordinamento svolto dalle Strutture Centrali;

 

n                Ottimizzazione dei processi operativi.

 

Le parti attiveranno apposita sessione negoziale per l’esame dei progetti approvati dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2003 , limitatamente alla loro eventuale finanziabilità.

 

Si richiamano a titolo indicativo le ipotesi progettuali indicate nel prospetto allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo. (all. 9)

 

 

ART. 18.3. - PROGETTI DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI

 

In relazione al ruolo di coordinamento e di propositività attribuito nell’ambito dell’area territoriale di competenza le Direzioni Interregionali e Regionali attivano iniziative a carattere progettuale nell’ambito delle seguenti aree di intervento:

 

n                Valorizzazione verso l’esterno della organizzazione e delle attività svolte da ogni sede provinciale nell’area di competenza.

 

n                Miglioramento della comunicazione e dell’interscambio di informazioni tra le Direzioni Regionali/Interregionali e le Sedi Provinciali (AA.CC. e UU.PP.) nell’area di competenza.

 

n                Iniziative di sensibilizzazione degli attori locali ACI volte alla creazione di un’attività consortile per gli AC che porti alla gestione di servizi comuni e all’acquisizione di beni e servizi esterni per il raggiungimento di razionalizzazioni gestionali e organizzative nonché di economie di scala importanti per le singole realtà.

 

n                Attuazione di modalità organizzative ed operative che consentano nell’ambito sportivo, secondo un regolamento predeterminato, il funzionamento della  Commissione Sportiva Regionale e la realizzazione di un Campionato Sportivo Regionale riservato ai soci dei sodalizi del territorio.

 

Si richiamano a titolo indicativo le ipotesi progettuali indicate nel prospetto allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo (all. 9).

 

 

ART. 19 – STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

 

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi definiti, ciascuna Direzione/Servizio Centrale, Direzione Interregionale/Regionale, Ufficio Provinciale e Centro Servizi, dispone di un fondo per il finanziamento delle leve strumentali contrattualmente previste, la cui definizione viene demandata alla contrattazione tra Direttore, RSU e OO.SS. territoriali. Detto fondo è articolato su budget bimestrali di unità organizzativa, di cui all’all. 10 del presente C.C.I.

 

In caso di superamento dei budget stanziati, l’eccedenza resta a carico dei rispettivi fondi di produzione bimestrali.

 

Le Direzioni/Servizi Centrali, le Direzioni Interregionali/Regionali, gli Uffici Provinciali ed i Centri Servizi, possono ricorrere all’utilizzo dello straordinario per esigenze non preventivabili e del tutto eccezionali, dando informativa successiva alle RSU.

 

Ulteriore leva strumentale per il conseguimento degli obiettivi, è il ricorso alla turnazione.

 

Tale istituto contrattuale consiste nell’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile, in modo da assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del personale nell’orario antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e festivo.

 

Il ricorso alle prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non occasionali esigenze di servizio e deve rientrare in un modello organizzativo concordato in sede locale, che risponda a specifiche esigenze di funzionalità connesse ai tempi di erogazione del servizio. In sede di contrattazione decentrata potranno essere individuati ambiti operativi che richiedano l’effettuazione di turni.

 

In relazione alle esigenze di servizio che caratterizzano l’attività di Onda Verde e del Centro Assistenza Telefonica che sono istituzionalmente tenute a garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio, le parti, fermo quanto già indicato in materia di contrattazione decentrata, concordano nel prevedere la necessità del ricorso al predetto istituto contrattuale.

 

In sede di contrattazione decentrata potranno essere individuati ulteriori ambiti operativi che richiedano l’effettuazione dei turni.

 

In relazione al disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni rese in turno, le parti concordano nell’attivare un compenso secondo gli importi di seguito indicati da corrispondere in occasione dell’effettuazione del turno. Detti compensi restano riassorbiti in caso di incremento degli importi contrattualmente definiti per l’effettuazione del turno.

 

POSIZIONE ECONOMICA

 

  TURNO POMERIDIANO

  TURNO NOTTURNO

O FESTIVO

  TURNO NOTTURNO FESTIVO

A1

0,18

1,33

0,53

A2

0,26

1,68

0,83

A3

0,31

1,95

1,07

B1

0,33

2,02

1,13

B2

0,42

2,46

1,51

B3

0,55

3,05

2,05

C1

0,57

3,14

2,11

C2

0,64

3,48

2,41

C3

0,72

3,90

2,77

C4

0,91

4,77

3,52

C5

1,09

5,60

4,27

 

Gli eventuali residui confluiscono nel rispettivo fondo di produzione bimestrale.

 

Per i Responsabili di Struttura trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14 punto 2 del presente Contratto Collettivo Integrativo.


SEZIONE 4 – COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO

 

 

ART. 20 - REPERIBILITA’

 

I turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le seguenti aree centrali:

 

-         Onda Verde

-         4477

-         D.S.I.

-         Autoparco

 

Le parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per verificare la sussistenza di ulteriori eventuali aree in cui esistano i presupposti funzionali ed organizzativi per l’attribuzione dell’indennità di reperibilità.

 

La misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di 7,75 per un periodo di reperibilità di 12 ore. Il predetto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione al periodo di reperibilità maggiorato, per turni superiori alle 4 ore, come di seguito specificato:

        

Ore di reperibilità per importo di 7,75

 

Sino a 4 ore

2,58

5

3,29

6

4,00

7

4,71

8

5,42

9

6,13

10

6,84

11

7,55

12

7,75

 

Tali compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt.19, 21, 22 e 23 del presente C.C.I.

 

 

ART. 21 - ONEROSITA’ DELLA PRESTAZIONE

 

Attività di segreteria dei Direttori Centrali e dei Direttori Servizi Centrali per complessive due unità per singola Direzione Centrale nonché per il personale in diretta collaborazione con i Vertici dell’Ente per complessive sei unità

1.800 su base annua

Attività in posizione di staff con il Direttore Interregionale/Regionale, con funzioni di coordinamento per un massimo di una unità

2.100 su base annua

Attività di segreteria con il Direttore Interregionale/Regionale per un massimo di una unità

1.800 su base annua

Attività in posizione di staff del Direttore  per un massimo di cinque unità, negli Uffici Provinciali di Roma , Milano, Napoli e Torino per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni che si caratterizzano per il particolare disagio, la responsabilità o il rischio richiesti per il loro presidio secondo le previsioni di cui all’art. 32 del C.C.N.L. 1999.

La verifica della sussistenza dei richiamati presupposti nonché del numero di posizioni funzionali esistenti nelle citate unità funzionali nel tetto massimo di cinque per Ufficio sarà oggetto di confronto  con RSU ed OO.SS. territoriali

1.800 su base annua

Attività che si caratterizzano per l’esercizio di compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi presso le Direzioni Centrali secondo le previsioni di cui all’art. 32 del C.C.N.L. 1999 e nei limiti di budget assegnato a ciascuna unità funzionale come indicato all’all. 11.

La verifica della sussistenza dei richiamati presupposti nonché del numero di posizioni funzionali esistenti presso ciascuna Direzione Centrale, nel tetto massimo di budget assegnato, sarà oggetto di confronto con RSU ed OO.SS. territoriali

1.800 su base annua

Attività connessa al protocollo informatico centrale

1.500 su base annua

Attività di Responsabilità dei Centro Servizi Sede Centrale

2.100 su base annua

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili; sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 19, 20, 22 e 23 del presente C.C.I.

 

 

ART. 22 - COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi.

 

 

Compensi per rischio:

 

Maneggio valori/Cassa cambio effettuati allo sportello esterno

1,00 orario

Maneggio valori Cassiere Principale

3,35 giornalieri

Maneggio valori sportello interno (massimo una posizione per Ufficio)

1,00 giornaliero

 

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività come da art. 17.1.

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata; sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 19, 20, 21 e 23 del presente C.C.I.

 

 

ART. 23 - ALTRI COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO

 

 

Trasporto valori

3,60 giornalieri

Presidio Pomeridiano (secondo tabella all. 12 )

28,00 giornalieri

 

Tali compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 19, 20, 21 e 22 del presente C.C.I.

 


ART. 24 - ESIGENZE STRAORDINARIE CENTRALI

 

Il fondo è volto al finanziamento di prestazioni straordinarie rese per fronteggiare esigenze funzionali della Sede Centrale di carattere del tutto eccezionale.

 

Una quota del fondo pari a 50.000,00 è destinata a far fronte alle esigenze connesse alla organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi e convegni da parte delle Direzioni Centrali; l’accesso alla predetta quota terrà conto delle esigenze complessivamente rappresentate dalle Direzioni interessate, previa informativa alle RSU.

 

Una quota pari a 248.000,00 è finalizzata a fronteggiare le necessità funzionali di carattere eccezionale della Segreteria Generale, degli Organi di Amministrazione, del Servizio Accordi e Rapporti Istituzionali, della Direzione Centrale Segreteria Organizzazione e Coordinamento nonché dei servizi generali (autoparco e protocollo).

 

Ad eccezione del personale operante presso la Segreteria Generale e gli Organi di Amministrazione e per quello posto in diretta collaborazione con i vertici dirigenziali, di cui al capoverso precedente, le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 150 ore annue complessive.

 

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo annuale di produttività di cui all’art. 17.1.

 


ART. 25 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, si terrà conto della tabella dei codici di assenza di cui all’all. 13, nonché della scala parametrica concordata di cui all’all. 4 del presente C.C.I., tranne quanto diversamente stabilito in relazione a singoli fondi.

 

I compensi incentivanti connessi ai fondi di produzione bimestrali di cui all’art. 16 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo.

 

I compensi incentivanti connessi ai fondi annuali di cui all’art. 17 del presente Contratto Collettivo Integrativo nonché ai residui degli altri fondi che confluiscono negli stessi sono erogati a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2005.

 

La corresponsione dei compensi relativi al fondo per il miglioramento del servizio, il soddisfacimento dei bisogni del cittadino e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro - in relazione al conseguimento degli obiettivi finali - sarà effettuata a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2005. Qualora fossero previsti step intermedi, i relativi parziali compensi, previa certificazione dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi, saranno corrisposti in coincidenza con la prima erogazione bimestrale utile.

 


ART. 26 – CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO INDIVIDUALI

 

I Dirigenti centrali e periferici in presenza di circostanze di particolare  rilievo, come appresso dettagliato, ripartiranno la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo “0” al “3” sulla base della seguente scala parametrica:

 

0 - nessuna decurtazione;

1 - decurtazione del 15%;

2 - decurtazione del 34 %;

3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

 

L’eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l’evento negativo.

 

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

 

·        errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell’attività lavorativa;

·        discontinuità dell’apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;

·        indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi;

·        difficoltà  di attivare  e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle  necessità  lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

 

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentito il Responsabile dell’Unità Organizzativa e le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.

 

L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.


ART. 27 – COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PERSONALE UTILIZZATO EX ART. 7 DELLE NORME SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE A.C.I.

 

Gli istituti contrattuali previsti nel titolo IV del presente C.C.I. trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale utilizzato ai sensi dell’art. 7 delle norme sul rapporto di lavoro del personale A.C.I. deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 settembre 2001.

 

I connessi compensi trovano specifiche fonti di finanziamento al di fuori del trattamento economico accessorio del personale A.C.I.

 

 


 ART. 28 - COMPENSI CORRELATI ALL’IMPEGNO INDIVIDUALE

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che, anche in relazione al percorso professionale effettuato, abbia evidenziato competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita. I compensi in parola, di cui all’all. 14 del presente C.C.I., in relazione alla loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici a far data dal 1° gennaio 2000.


 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89


ART. 29 - PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89

 

Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione, continua a mantenere  tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di 11.635,00 segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree A, B e C dal presente C.C.I.

 

Tale fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:

 

Indennità di Ente

1.690,00

Fondi di produzione bimestrali

9.945,00

        

In applicazione dell'art. 25 del CCNL 2002/2003 i risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di cui al presente titolo vanno ad aumentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nelle aree di classificazione.


INDICE DEGLI ALLEGATI

 

All. 1

Tipologie di unità organizzative per incarichi di funzioni vicarie

All. 2

Disciplina transitoria del trattamento economico accessorio dei Responsabili di Struttura

All. 3

Budget Fondi di produzione bimestrali

All. 4

Scala parametrica concordata

All. 5

Budget Fondi di produzione bimestrale per la gestione dell’attività Tasse

All. 6

Scheda Fondo annuale di produttività

All. 7

Scheda di progetto

All. 8

Budget Fondo per il miglioramento del servizio, il soddisfacimento dei bisogni del cittadino e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro

All. 9

Ipotesi di iniziative progettuali attivabili nelle diverse unità funzionali dell’Ente

All. 10

Budget strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi

All. 11

Budget onerosità della prestazione per le unità funzionali della Sede Centrale

All. 12

Tabella numero massimo dei compensi giornalieri per il presidio pomeridiano

All. 13

Tabella codici assenze

All. 14

Compensi correlati all’impegno individuale