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DISCIPLINA TRANSITORIA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA

 

 

 

In attesa della definizione del sistema di pesatura che tiene conto del livello di complessità gestionale e di criticità funzionale dei singoli Uffici le parti concordano quanto segue:

 

 

 

1.           Se il Responsabile di Struttura non percepisce indennità deliberate da Automobile Club i compensi, sempre corrisposti dall’Automobile Club d’Italia con contestuale rimborso da parte del locale Automobile Club, sono definiti come di seguito indicato :

 

 

Tipologia

Sede

compenso di ruolo

70%

compenso di risultato

20%

compenso supporto realizzazione degli obiettivi

10%

totale compenso incarico

Sede Dirigenziale

€ 10.117,76

€ 2.890,79

€ 1.445,40

€ 14.453,95

Sede non Dirigenziale

   9.032,07

€ 2.580,59

€ 1.290,29

€ 12.902,95

 

 

2.           Se il Responsabile di Struttura percepisce indennità deliberate dall’Automobile Club:

 

Il compenso deliberato non deve essere inferiore a 14.453,95 per le sedi dirigenziali e a 12.902,95 per le sedi non dirigenziali. 

 

Ove l’emolumento in atto deliberato fosse inferiore, l’Automobile Club dovrà effettuare una integrazione sino alla concorrenza con i predetti importi.

 

I compensi saranno articolati in tre quote definite secondo quanto indicato nella tabella di cui al punto 1., in applicazione di quanto  previsto dall’art. 6 del C.C.I.

 

 

3.           Ove in via del tutto eccezionale si debba procedere al conferimento disgiunto dell’incarico di Responsabile dell’Automobile Club e di Responsabile dell’Ufficio Provinciale A.C.I. nelle ipotesi in cui l’Ordinamento dei Servizi prevede una sola Struttura, i predetti compensi sono i seguenti:

 

 

Tipologia

Sede

compenso

di

ruolo

70%

compenso

di

risultato 20%

compenso supporto realizzazione degli obiettivi

10%

totale compenso incarico

Sede Dirigenziale

€ 7.406,31

€ 2.116,09

€ 1.058,05

€ 10.580,45

Sede non Dirigenziale

€ 6.863,46

€ 1.960,99

   980,50

   9.804,95

 

 

4.           Nelle ipotesi in cui l’incarico riguardi soli Uffici Provinciali o Uffici Centrali i relativi importi definti secondo quanto indicato nella tabella di cui al punto 1., restano a carico del fondo per il salario accessorio di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 2005.