CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2008
La Rappresentanza dell’Amministrazione
e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle
sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 19 dicembre 2008 presso
la Sede Centrale dell’Ente,
§
visto il C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il
quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006/2007;
§
visto in particolare l’art 36 titolo V del predetto C.C.N.L.;
§
visti i protocolli d’intesa sottoscritti il 6 febbraio 2008, il 16 maggio
2008, l’8 luglio 2008 e il 25 novembre 2008,
§
visto l’art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;
CONCORDANO
sull’allegata
intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno
2008, determinate in applicazione del C.C.N.L. richiamato in premessa.
La
stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art.
20 della L. 488 del 23 dicembre 1999.
LA
RAPPRESENTANZA
LE DELEGAZIONI
DELL’ AMMINISTRAZIONE SINDACALI
FP
CGIL
FPS
CISL
UILPA
CISAL-FIALP
RdB
CUB P.I.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
SEZIONE 1 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART.
1 - PRINCIPI DEL SISTEMA
Il
sistema di inquadramento ordinamentale del personale dell’A.C.I., articolato
nelle aree di classificazione A, B e C è improntato a criteri di
flessibilità organizzativa e dell’accrescimento continuo delle competenze
professionali, in coerenza con le previsioni dettate in materia dal titolo III
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto degli
Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2006/2009.
Nell’ambito
delle predette aree di classificazione i profili professionali, caratterizzati
al proprio interno da competenze comuni applicabili ad attività
differenziate, sono raggruppati in due famiglie professionali – gestionale e
specialistica - caratterizzate da valori omogenei che rappresentano il
patrimonio distintivo dell’organizzazione.
Nell’ambito
delle famiglie professionali sopra richiamate si collocano i profili
professionali istituiti secondo i criteri, le finalità e le modalità di
partecipazione sindacale definiti dall’art. 8 del predetto CCNL di comparto.
Detti
profili riportati nel documento descrittivo dei profili professionali di ACI,
al termine di apposite sessioni di contrattazione, da tenersi entro il 30
aprile 2009, consentono la creazione di un sistema di gestione delle risorse
umane centrato sulla valorizzazione delle professionalità e delle competenze
in cui la persona diviene un’indispensabile risorsa organizzativa per la
migliore realizzazione degli obiettivi dell’Ente.
Nel
dettaglio:
·
la famiglia professionale gestionale individua profili che coinvolgono le tre
aree di classificazione fondati su conoscenze di carattere
amministrativo/gestionale in cui il personale, operando in logica processiva,
progettuale e/o consulenziale, contribuisce all’erogazione dei servizi dell’Ente
attraverso lo svolgimento di attività specifiche del proprio ambito e/o
attraverso il presidio di funzioni di coordinamento;
·
la famiglia professionale specialistica individua profili che coinvolgono
esclusivamente l’area C detentori di know-how tecnico in cui il personale
operando anche con ampi margini di discrezionalità tecnica, si distingue per
il carattere specialistico del contributo professionale offerto che agevola lo
sviluppo e l’integrazione di conoscenze rilevanti per l’Ente.
ART.
2 – DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI
La
determinazione dei fabbisogni di ciascun profilo professionale nell’ambito
delle Aree di classificazione, con particolare riferimento all’area C ove
sussistono le famiglie professionali gestionali e specialistiche
viene definita dai competenti organi dell’Ente nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale definite dall’art. 6 del CCNL 1998/2001
nei limiti delle previsioni di organico ed in relazione alle esigenze
organizzativo/funzionali dell’Amministrazione.
La
definizione dei contingenti destinati alle selezioni interne relative al
passaggio nell’area di classificazione superiore a quella di attuale
inquadramento, viene definita nell’ambito dei fabbisogni stabiliti per
ciascun profilo, nel rispetto delle forme di partecipazione previste dall’art.
22 del CCNL 2006/2009.
ART.
3 - SISTEMA DEI PASSAGGI
In
applicazione dell’art. 11 del C.C.N.L. 2006-2009, nel vigente sistema di
classificazione sono possibili i seguenti passaggi interni:
·
Progressioni tra le aree.
·
Sviluppi economici all’interno delle aree.
Al
fine di mantenere livelli di qualità nell’erogazione dei servizi resi
sempre adeguati alle esigenze dei destinatari attraverso una pianificazione
degli interventi atti ad assicurare una
presenza in servizio di personale coerente con i fabbisogni definiti sia in
termini di professionalità che di assegnazione tra le diverse Strutture
centrali e periferiche, l’Amministrazione
procede con cadenza annuale entro il 31 gennaio, alla verifica della
disponibilità di posti per ciascuna Area nel rispetto delle previsioni
dettate dall’art. 10, 2° comma del CCNL 2006-2009.
Le
eventuali selezioni interne per il passaggio da un’area al livello economico
iniziale dell’area immediatamente superiore che dovessero essere indette in
esito alle predette verifiche comporteranno l’attribuzione del nuovo
inquadramento con effetto dalla data di approvazione delle relative
graduatorie generali di merito da parte del competente Organo.
Per
il personale proveniente da altre Amministrazioni si terrà anche conto dell’anzianità
maturata presso le Amministrazioni di provenienza sia con riferimento all’anzianità
complessiva di servizio che a quella relativa all’ultima posizione
rivestita.
Per
i destinatari del provvedimento di stabilizzazione ai sensi della Legge n°
296 del 27.12.2006, Co. 519, saranno utili anche i periodi di lavoro presso l’Ente
antecedenti alla stabilizzazione nei ruoli dell’Ente.
Il
numero di passaggi a livelli economici successivi a quello iniziale nell’ambito
della medesima area di classificazione è definito dalle parti in funzione
delle risorse certe e stabili destinate annualmente in sede di contrattazione
integrativa nazionale al fine di assicurare un costante riconoscimento della
capacità professionale acquisita nel presidio del profilo rivestito.
La
decorrenza delle attribuzioni di cui al
comma precedente avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno.
ART.
4 - PASSAGGI TRA LE AREE
I
passaggi al livello economico iniziale dell’area immediatamente superiore a
quella di appartenenza si svolgono, in sede di prima attuazione del CCNL
2006/2009, secondo una procedura selettiva, attivata sulla base dei criteri
definiti dal vigente “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle
modalità di svolgimento delle procedure selettive” che saranno adeguati
entro il 30 aprile 2009 ai principi generali dettati in materia dall’art. 14
del CCNL 2006/2009, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale
previste dall’art. 15 del medesimo CCNL.
Il
conferimento della nuova posizione è subordinato al raggiungimento della sede
assegnata ed ha decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria da
parte del Comitato Esecutivo dell’Ente.
ART.
5 – SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE
Gli
sviluppi economici all’interno di ciascuna area sono finalizzati al
riconoscimento del maggior grado di capacità professionale progressivamente
acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area
e del profilo di appartenenza.
L’attribuzione
del livello economico superiore può essere effettuata nei confronti del
personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’allegato 1 e
viene effettuata attraverso una valutazione di fattori che attengono a:
|
A |
Livello
di esperienza maturato nell’area di inquadramento |
|
B |
Livello
di esperienza complessivo |
|
C |
Esiti
di Test di carattere cognitivo |
|
D |
Titoli
culturali e/o professionali |
|
E |
Percorsi
formativi e di apprendimento professionale con esame finale
dell'arricchimento professionale conseguito |
L’attribuzione
delle posizioni di sviluppo economico viene effettuata,
in fase di prima attuazione, secondo la posizione occupata in
graduatoria definita sulla base della somma dei punteggi ottenuti in ogni
fattore preso in considerazione (come da tabella di seguito indicata):
|
AREA
A |
||
|
Fattori |
Punteggio
massimo |
Dettaglio
Punteggio |
|
Test
di carattere cognitivo |
1,00 |
|
|
Titoli culturali e
professionali |
3,00 |
Diploma di lic.
Elementare o dipl. lic.media (2,00) |
|
Livello
di esperienza maturato nell’area di inquadramento |
3,00 |
0,20
per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi |
|
Formazione |
3,00 |
1
per ogni corso formativo |
|
AREA
B |
||
|
|
|
|
|
Fattori |
Punteggio
massimo |
Dettaglio Punteggio |
|
Test
di carattere cognitivo |
1,00 |
|
|
Titoli
culturali e professionali |
3,00 |
Diploma maturità
(1,70) |
|
Livello
di esperienza maturato nell’area di inquadramento |
1,00 |
0,10 per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi |
|
Livello
di esperienza complessivo |
2,00 |
0,10 per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi |
|
Formazione |
3,00 |
1 per ogni corso
formativo |
|
AREA
C |
||
|
|
|
|
|
Fattori |
Punteggio
massimo |
Dettaglio
Punteggio |
|
Test
di carattere cognitivo |
1,00 |
|
|
Titoli
culturali e professionali |
3,00 |
Diploma universitario -
Laurea breve v.o Laurea n.o (2,00) |
|
Livello
di esperienza maturato nell’area di inquadramento |
1,00 |
0,10 per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi |
|
Livello
di esperienza complessivo |
2,00 |
0,10 per ogni anno o
frazione superiore a 6 mesi |
|
Formazione |
3,00 |
1 per ogni corso
formativo |
Al
fine di consentire il migliore avvio di un nuovo sistema di sviluppo
professionale coerente con le previsioni dettate dalla Contrattazione
Collettiva di comparto si rende necessario avviare, in via preventiva e con
specifico riferimento al sistema di valutazione delle competenze, un diffuso
piano di comunicazione e di formazione per assicurare la più ampia
informazione e condivisione della metodologia e degli obiettivi da parte di
tutti gli interessati e garantire l’acquisizione di parametri di valutazione
il più possibile omogenei.
Gli
esiti della valutazione delle competenze effettuata con riferimento alle
competenze proprie del livello economico e del ruolo funzionale da ciascuno
rivestito sono volti ad attivare i percorsi formativi,
valutati e certificati, di cui alle tabelle sopra riportate,
coerenti con le aree di miglioramento emerse in sede di valutazione
Ai
passaggi all’interno delle aree può partecipare soltanto il personale in
servizio a tempo indeterminato non in prova,
inquadrato nel livello economico precedente a quello cui si riferisce
la procedura di attribuzione degli sviluppi economici.
L’attribuzione
è disposta nei confronti del personale in servizio al momento della
decorrenza del livello economico nonché al termine delle procedure di
conferimento.
In
caso di parità di punteggio si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri:
-
maggiore età.
-
maggiore anzianità complessiva di servizio;
-
maggiore anzianità nell’area di inquadramento;
TITOLO
II
DISCIPLINA
DI ALCUNE FUNZIONI
ART.
6 - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Le
parti concordano sulla necessità dell’attivazione di specifiche sessioni
negoziali per l’attuazione in sede di Contrattazione Integrativa anno 2009 -
nelle Strutture Centrali e Periferiche - degli istituti contrattuali di cui al
capo V ed al capo VI del CCNL 2006/2009, con particolare riguardo agli
incarichi di elevata professionalità, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 21 e 22 del predetto C.C.N.L.
In
attesa della definizione delle richiamate previsioni contrattuali ed
in relazione alle attuali esigenze del Sistema Organizzativo dell’Ente,
al personale inquadrato nell’area C possono essere affidati gli incarichi di
Responsabile di Struttura e di Vicario.
A
tal fine il fondo viene suddiviso in due quote pari ad €.
1.086.415,18 per
il finanziamento degli incarichi di Vicario e pari ad €
93.668,30 per il finanziamento degli incarichi di Responsabile di Struttura.
I
suddetti incarichi sono soggetti a conferimento, valutazione e revoca secondo
i criteri previsti dall’art. 17 del C.C.N.L. 2006/2009.
Detti
incarichi possono essere revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto
scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle
direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi,
nonché per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono
più funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.
La
valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale secondo metodologie
definite nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 19 del C.C.N.L.
1998 – 2001.
Al
fine di remunerare l’impegno necessario al presidio della funzione rivestita
nonché il grado di conseguimento degli obiettivi affidati, le parti
convengono sull’attribuzione di un compenso - incompatibile con qualsiasi
altro compenso previsto nel presente C.C.I. con esclusione delle indennità di
cui al successivo art. 20 - articolato in tre quote secondo quanto di seguito
indicato.
ü
COMPENSO DI RUOLO corrisposto per dodici mensilità: detta quota pari al 70%
del compenso complessivo è finalizzata al riconoscimento economico del peso
della posizione nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente.
ü
COMPENSO DI OBIETTIVO: tale quota, pari al massimo al 20% del compenso
complessivo, è corrisposta in unica soluzione in base agli esiti del processo
valutativo effettuato sulla base di apposita metodologia che terrà conto del
grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di efficienza ed
efficacia.
ü
COMPENSO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI: tale quota pari al
10% del compenso complessivo è suddivisa in budget bimestrali ed è
finalizzata al finanziamento delle prestazioni straordinarie eventualmente
rese, con carattere del tutto eccezionale, per il conseguimento degli
obiettivi assegnati. Gli importi bimestrali costituiscono tetto massimo di
finanziamento delle prestazioni straordinarie; eventuali residui confluiscono
nel compenso di obiettivo.
A. LE
FUNZIONI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA
L’incarico
è conferito dal Segretario Generale con atto scritto, sulla base dei
requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli
aspiranti, rilevate anche con la valutazione del potenziale.
Nelle
more dell’attuazione degli assetti organizzativi definiti dal Nuovo
Ordinamento dei Servizi deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 22
ottobre 2008, il predetto conferimento riguarda le seguenti tipologie:
·
Responsabilità di Automobile Club;
·
Responsabilità di Automobile Club e
di Ufficio Provinciale.
Il
compenso riconosciuto ai titolari dell’incarico di Responsabile di Struttura
resta a carico dell’Automobile Club che pertanto, ai sensi del art. 28 del
C.C.N.L. 2002/2005, procede al contestuale rimborso degli importi corrisposti
dall’Automobile Club Italia (all. 2 del presente C.C.I.).
La
determinazione del compenso complessivo è eseguita su comunicazione dell’Automobile
Club in relazione alla fascia di assegnazione dell’Automobile Club medesimo
definita dal Comitato Esecutivo dell’Ente nell’ambito del sistema di
pesatura che tiene conto del livello di complessità gestionale e funzionale
dei singoli Uffici (all. 2 del presente C.C.I.).
B. LE
FUNZIONI DI VICARIO
Il
ruolo del Vicario nel modello organizzativo degli Uffici Provinciali dell’Ente
si connota per la collaborazione al Direttore dell’unità organizzativa, con
il quale si confronta sulle problematiche attinenti l’attività gestionale
sia in materia di pubblico registro che di tasse automobilistiche.
Il
Vicario collabora con il Direttore nell’individuazione ed attuazione delle
azioni necessarie alla piena realizzazione del modello organizzativo ed alla
diffusione della conoscenza, quale indispensabile presupposto per la
realizzazione dello stesso, nel rispetto delle forme di partecipazione
previste dall’art. 7 del C.C.N.L. 1994 – 1997 e successive integrazioni.
Il
Vicario collabora infine con il Direttore nell’azione di diffusione della
cultura e dei valori aziendali, orientando le proprie azioni all’efficacia
ed alla qualità dei servizi resi all’utenza, allo sviluppo delle persone ed
al miglioramento dell’ambiente di lavoro, attraverso l’attenzione costante
alla promozione ed al sostenimento di iniziative relative a:
·
diffusione della conoscenza di assetti, obiettivi e strategie aziendali;
·
sviluppo professionale del personale;
·
diffusione del know-how aziendale;
·
comunicazione interna/esterna;
·
benessere organizzativo.
L’incarico
è conferito dal Direttore dell’Ufficio Provinciale con atto scritto tenendo
conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità
professionali degli interessati rilevati sulla base degli esiti delle
procedure selettive definite nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29
aprile 2005.
Il
compenso annuo attribuito ai titolari dell’incarico viene definito come da
tabella che segue.
|
Tipologia Ufficio Provinciale |
Importo
complessivo del compenso |
Compenso di ruolo |
Compenso di obiettivo |
Compenso
di supporto alla realizzazione degli obiettivi |
|
Ufficio
di livello dirigenziale |
10.353,90
€ |
7.247,73
€ |
2.070,78
€ |
1.035,39
€ |
|
Ufficio
di livello non dirigenziale |
10.065,70
€ |
7.045,99
€ |
2.013,14
€ |
1.006,57
€ |
Il compenso di
obiettivo sarà finalizzato, in via prioritaria, al riconoscimento economico
dell’apporto dato dal Vicario nel conseguimento degli obiettivi di
produzione e di qualità nell’erogazione del servizio definiti nel presente
C.C.I.
Le
parti convengono inoltre sull’ultrattivazione degli incarichi in essere alla
data del 31 dicembre 2008 sino al 30 aprile 2009 – termine entro il quale
saranno attivate specifiche sessioni negoziali per la definizione, in sede di
contrattazione integrativa, degli effetti economici derivanti dall’applicazione
del Nuovo Ordinamento dei Servizi.
TITOLO
III
SEZIONE
1 – COSTITUZIONE DEL FONDO
ART.
7 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO
Il
fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo
di €
28.874.852,19,
fatte salve le risorse
eventualmente derivanti dall’applicazione dell’art. 38 del CCNL 2006/2009
ed è utilizzato come di seguito indicato.
Fondi
di natura variabile:
|
A) |
Fondi
di produzione bimestrali |
8.036.821,07 |
|
|
B) |
Fondo
strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi |
2.691.687,12 |
|
|
C) |
Fondo
standard bimestrale |
2.500.000,00 |
|
|
D) |
Fondo
bimestrale gestione attività tasse |
315.839,55 |
|
|
E) |
Fondo
annuale gestione attività tasse |
€ |
183.333,00 |
|
F) |
Fondo
riconoscimento economico delle attività svolte in materia di tasse
automobilistiche |
€ |
150.000,00 |
|
G) |
Fondi
demandati alla contrattazione decentrata |
€ |
2.479.789,90 |
|
H) |
Fondo
per il progetto “Mobilità temporanea nuove province” |
€ |
35.500,00 |
|
I) |
Fondo
art. 32 comma 2 alinea 5 |
€ |
973.389.63 |
|
L) |
Altri
compensi |
€ |
393.017,88 |
|
M) |
Fondo
funzioni organizzative |
€ |
1.180.083,48 |
|
N) |
Fondo
esigenze straordinarie centrali |
€ |
298.000,00 |
|
O) |
Compensi
correlati all’impegno individuale |
€ |
33.521,29 |
Fondi
aventi carattere permanente:
|
A) |
Fondo
per il finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di
classificazione |
€ |
4.750.108,37 |
|
B) |
Fondo
indennità di Ente |
€ |
4.810.899,75 |
|
C) |
Accantonamento
art. 35 Co. 4 CCNL 2006-2009 |
€ |
42.861,15 |
In
applicazione dell’art. 26 CCNL 2002 – 2005, l’indennità di Ente viene
complessivamente definita in €
5.783.899,08, di cui €
972.999,33 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai
fini della presente contrattazione.
SEZIONE
2 – FONDI DI PRODUZIONE
ART.
8 – FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALI
La gestione dei
fondi legati ai risultati bimestrali di produzione è articolata su budget di
unità organizzativa con riferimento al personale in servizio alla data del
1° gennaio 2008.
Tali budget, per
ciascun Ufficio, verranno riadeguati all’inizio di ogni bimestre in
relazione alle modifiche intervenute sulla consistenza del personale in
servizio.
L’ammontare dei
fondi è definito ed erogato con cadenza bimestrale e corrisposto il secondo
mese successivo.
ART.
8.1. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’
LAVORATIVE DEGLI UFFICI PROVINCIALI
La
necessità di garantire l’erogazione di un servizio sempre qualitativamente
adeguato alle esigenze dell’utenza e contraddistinto da elevata dinamicità
e complessità, ha reso necessario avviare un processo di adeguamento degli
assetti organizzativi alle logiche di flessibilità e di professionalizzazione
delle risorse umane che caratterizzano l’assetto dei modelli organizzativi
previsti per tutti gli Uffici Provinciali dell’Ente.
Le
innovazioni introdotte nella gestione del processo di erogazione del servizio
se da un lato si fondano sulla ottimizzazione del supporto informativo, dall’altro
pongono l’accento sul valore aggiunto reso dagli operatori nell’erogazione
del servizio, attraverso il contestuale utilizzo di più modalità processive
in relazione alle diverse tipologie di presentazione delle formalità al
pubblico registro.
Elevati
standard di qualità del servizio impongono inoltre, quale presupposto
indefettibile, una situazione di complessiva efficienza funzionale degli
Uffici attraverso il puntuale e tempestivo adempimento di tutte le attività
di competenza, ivi compresa la lavorazione dei tabulati D.T.T., secondo i
seguenti criteri:
|
Modalità
Lavorativa |
Criteri
|
|
Formalità
dell’Ufficio Provinciale non STA |
Lavorazione
in giornata |
Formalità dell’Ufficio Provinciale STA |
Lavorazione
a vista |
Formalità STA remoto |
Convalida
entro il giorno lavorativo successivo alla data di consegna della
documentazione all’Ufficio Provinciale |
Ferma
restando la necessità della puntuale definizione di tutte le formalità
presentate secondo i parametri sopra richiamati, ciascuna linea di lavoro
individuata assume un peso differenziato nell’ambito del carico di lavoro
quotidiano e pertanto l’eventuale mancato completamento avrà un peso
diverso, in termini di decurtazione del budget, in relazione alla linea di
lavoro interessata.
A
tal fine, alle diverse linee di lavoro sono assegnati i seguenti pesi
percentuali all’interno del carico di lavoro giornaliero complessivo:
|
Formalità
dell’Ufficio Provinciale non STA |
Ü |
25% |
|
Formalità
dell’Ufficio Provinciale STA |
Ü |
35% |
|
Formalità
STA remoto |
Ü |
40% |
Si
considera “completata” la giornata allorquando il numero di formalità
lavorate secondo i criteri definiti sia uguale o maggiore al 95% delle
formalità entrate per ciascuna modalità lavorativa, ovvero il residuo, per
ciascuna linea di lavoro, non superi le 2 formalità.
Previo
accordo con le RSU e le OO.SS. territoriali sulla definizione dei criteri
generali per l’individuazione delle cause di criticità, gli Uffici
segnaleranno tempestivamente, e comunque entro il bimestre, l’eventuale
presenza di situazioni di criticità, rilevate in applicazione dei criteri
concordati, al gruppo di posta elettronica a tal fine attivato
(00_SEGNALAZIONE CAUSE CRITICITA’ ).
Le
situazioni rappresentate saranno prese in esame dalla DSD: in assenza di
comunicazione all’Ufficio entro le 48 ore lavorative successive alla
segnalazione della Sede Provinciale, la criticità rappresentata si intenderà
significativa e pertanto giustificherà il mancato conseguimento degli
obiettivi ai fini dell’accesso al fondo di produzione bimestrale.
In
presenza di criticità non ritenuta significativa, la D.S.D. ne informerà
tempestivamente l’Ufficio per eventuali ulteriori approfondimenti; la
situazione sarà successivamente presa in esame dalla Delegazione nazionale
trattante unitamente alle OO.SS. nazionali rappresentative.
Il fondo è
articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente
C.C.I.
Ai fini della
corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la seguente scala
parametrica:
|
POSIZIONI |
SCALA PARAMETRICA
CONCORDATA |
|
C4
- C5 |
170,00 |
|
C3 |
154,70 |
|
C1
- C2 |
138,55 |
|
B2
- B3 |
115,00 |
|
B1 |
110,00 |
|
A2
- A3 |
100,00 |
|
A1 |
100,00 |
Eventuali
residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui
all’art. 12 del presente C.C.I.
ART.
8.2. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA SEDE CENTRALE
Il
fondo è volto a riconoscere il conseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito
dei piani e programmi di attività di ciascuna Direzione o Servizio Centrale
per l’anno 2008. La realizzazione dei predetti piani, che prevede il
coinvolgimento di ciascuna Direzione Centrale nel suo complesso, assume
rilievo primario per la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere
generale fissati in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli
Organi in materia sia di servizi delegati che di attività istituzionali.
La
coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è
verificata bimestralmente dai singoli Direttori Centrali; in caso di accertata
incoerenza sarà cura del Direttore Centrale darne immediata comunicazione
alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.
Il
grado conclusivo di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato
dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Centrali e verificate dal
Servizio di Controllo Interno.
Eventuali
cause di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dai
Direttori, previa informazione alle RSU ed alle OO.SS. territoriali. Dette
situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le
Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.
Il fondo è
articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente
C.C.I.
Ai fini della
corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la scala parametrica di
cui all’art. 8.1. del presente C.C.I.
Eventuali
residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui
all’art. 12 del presente C.C.I.
ART.
8.3. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LE DIREZIONI REGIONALI
In
considerazione delle attività di ciascuna Direzione Regionale, il fondo è
volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi assegnati, coerenti con la
realizzazione della mission delle predette Strutture.
La
coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è
verificata bimestralmente dai singoli Direttori Regionali; in caso di
accertata incoerenza sarà cura del Direttore Regionale darne immediata
comunicazione alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.
Il
grado conclusivo di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato
dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Regionali oggetto di verifica
da parte del Servizio di Controllo Interno.
Eventuali
cause di criticità di tipo eccezionale saranno debitamente segnalate e
documentate dai Direttori, previa informazione alle RSU ed alle OO.SS.
territoriali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e
verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.
Il fondo è
articolato in budget per unità organizzativa come da all. 3 del presente
C.C.I.
Ai fini della
corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la scala parametrica di
cui all’art. 8.1. del presente C.C.I.
Eventuali residui
bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art.
12 del presente C.C.I.
ART.
9 – STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Per
la realizzazione degli obiettivi assegnati, ciascuna Direzione/Servizio
Centrale, Direzione Regionale, Ufficio Provinciale e Centro Servizi dispone di
un fondo per il finanziamento delle leve strumentali contrattualmente
previste, la cui individuazione viene demandata alla contrattazione tra
Direttore, RSU e OO.SS. territoriali.
Detto
fondo, articolato su budget bimestrali di unità organizzativa, di cui all’all.
4 del presente C.C.I. costituisce tetto massimo di finanziamento per l’utilizzo
delle richiamate leve contrattuali, ivi compreso il ricorso del tutto
eccezionale allo straordinario, senza possibilità di finanziamento a carico
del corrispettivo fondo di produzione bimestrale.
Le
prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale
di 150 ore annue complessive.
Le Direzioni/Servizi
Centrali, le Direzioni Regionali, gli Uffici Provinciali ed i Centri Servizi
possono ricorrere all’utilizzo dello straordinario previa definizione con
R.S.U. e OO.SS. territoriali dei criteri generali di utilizzo e dando
informativa successiva ai predetti soggetti sindacali sulla distribuzione
complessiva delle ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate e della
finalizzazione delle prestazioni richieste.
Ulteriore leva
strumentale per il conseguimento degli obiettivi è il ricorso alla
turnazione.
Tale istituto
contrattuale consiste nell’effettiva rotazione del personale in prestabilite
articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile, in modo da
assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del personale nell’orario
antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e festivo.
Il ricorso alle
prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non occasionali
esigenze di servizio e deve rientrare in un modello organizzativo concordato
in sede locale, che risponda a specifiche esigenze di funzionalità connesse
ai tempi di erogazione del servizio.
In relazione alle
esigenze di servizio che caratterizzano l’attività di Onda Verde e del
Centro Assistenza Telefonica nonché della Funzione Accordi ed Enti Locali e
dell’Ufficio Relazioni Internazionali, che sono istituzionalmente tenute a
garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di
servizio richiesto, le parti, fermo quanto già indicato in materia di
contrattazione decentrata, concordano nel prevedere la necessità del ricorso
al predetto istituto contrattuale.
In sede di
contrattazione decentrata potranno peraltro essere individuati ulteriori
ambiti operativi che richiedano l’effettuazione dei turni.
In relazione al
disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni rese in turno, le parti
concordano nel prevedere l’erogazione di uno specifico compenso aggiuntivo
secondo i valori di seguito indicati stabiliti tenendo conto degli importi
definiti dal CCNL parte economica
2006-2009 per l’effettuazione del turno:
|
AREE
PROFESSIONALI |
TURNO
POMERIDIANO |
TURNO
NOTTURNO O FESTIVO |
TURNO
NOTTURNO FESTIVO |
|
A1 |
- |
0,48 |
- |
|
A2 |
0,03 |
0,79 |
- |
|
A3 |
0,09 |
1,05 |
0,06 |
|
B1 |
0,09 |
1,08 |
0,07 |
|
B2 |
0,17 |
1,45 |
0,38 |
|
B3 |
0,29 |
2,02 |
0,88 |
|
C1 |
0,29 |
2,05 |
0,88 |
|
C2 |
0,36 |
2,37 |
1,16 |
|
C3 |
0,43 |
2,70 |
1,42 |
|
C4 |
0,58 |
3,45 |
2,04 |
|
C5 |
0,75 |
4,24 |
2,74 |
Gli
eventuali residui confluiscono nel rispettivo fondo di produzione bimestrale.
ART.
10 – FONDO STANDARD BIMESTRALE
Per gli Uffici Provinciali i criteri di
gestione del fondo - articolato in budget bimestrali - fanno riferimento alla
remunerazione dell’indice bimestrale di produttività conseguito da ciascun
Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’all. 5 del presente C.C.I.
In
presenza di eventuali ore di formazione svolte dal personale degli Uffici
Provinciali, il Direttore avrà cura di darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione della Direzione Centrale
Risorse Umane e Organizzazione per i conseguenti aggiornamenti delle
informazioni residenti in procedura.
In considerazione
del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle
Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente il fondo
standard bimestrale per la Sede Centrale è erogato sulla base della media dei
coefficienti di produttività conseguiti dagli Uffici Provinciali.
In
considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Regionali
nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di
competenza, il fondo standard bimestrale per dette strutture è erogato sulla
base della media dei coefficienti di produttività conseguiti dagli Uffici
Provinciali per area di competenza.
L’erogazione
dei compensi avverrà secondo una scala parametrica a parametro unico.
ART.
11 - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ “TASSE”
Il fondo si articola
in budget per unità organizzativa di cui all’all. 6 del presente C.C.I.,
limitatamente agli Uffici appartenenti alle Regioni/Provincie Autonome in
convenzione e viene erogato per la gestione e lavorazione delle pratiche di
esenzione, di rimborso e di avvisi bonari, entro dieci giorni a calendario
dalla data di presentazione all'Ufficio; per gli Uffici capoluogo di Regione,
la gestione e lavorazione delle predette pratiche dovrà avvenire entro
quindici giorni a calendario.
L‘accesso
al fondo avverrà in relazione ai livelli di produzione conseguiti secondo le
modalità di seguito indicate:
|
Livello di produzione conseguito |
Percentuale di accesso al fondo |
|
fino
a 25 pratiche |
25 % |
|
fino
a 50 pratiche |
50 % |
|
fino
a 75 pratiche |
75 % |
|
Oltre |
100 % |
L’erogazione
avverrà secondo la seguente scala parametrica:
|
POSIZIONI |
SCALA PARAMETRICA CONCORDATA |
|
AREA
A |
100 |
|
AREA
B |
115 |
|
AREA C |
170 |
Il
budget bimestrale sarà decurtato in maniera proporzionale al numero di
pratiche le cui modalità di lavorazione non abbiano rispettato i predetti
parametri.
Previo
accordo con le RSU e le OO.SS. territoriali sulla definizione dei criteri
generali per l’individuazione delle cause di criticità, gli Uffici
segnaleranno tempestivamente, e comunque entro il bimestre, l’eventuale
presenza di situazioni di criticità, rilevate in applicazione dei criteri
concordati, al gruppo di posta elettronica a tal fine attivato
(00_SEGNALAZIONE CAUSE CRITICITA’).
Le
situazioni rappresentate saranno prese in esame dalla DSD: in assenza di
comunicazione all’Ufficio entro le 48 ore lavorative successive alla
segnalazione della Sede Provinciale, la criticità rappresentata si intenderà
significativa e pertanto giustificherà il mancato conseguimento degli
obiettivi ai fini dell’accesso al fondo di produzione bimestrale.
In
presenza di criticità non ritenuta significativa, la D.S.D. ne informerà
tempestivamente l’Ufficio per eventuali ulteriori approfondimenti; la
situazione sarà successivamente presa in esame dalla Delegazione nazionale
trattante unitamente alle OO.SS. nazionali rappresentative.
In
considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Regionali
nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di
competenza, le parti concordano che i dipendenti delle Direzioni Regionali
abbiano accesso ai fondi per la gestione dell’attività tasse in misura pari
al valore medio conseguito dai dipendenti degli Uffici Provinciali nella
propria area di competenza.
Gli
eventuali residui bimestrali confluiscono nel fondo annuale di produttività
per la gestione dell’attività “tasse” di cui al successivo art. 13 del
presente C.C.I.
ART.
12 – FONDO STANDARD ANNUALE
Il fondo volto al riconoscimento dei livelli
di standard conseguiti nelle diverse strutture dell’Ente nel corso dell’anno
2008 è costituito dai residui di tutti gli altri fondi salvo quanto
diversamente specificato.
Per gli Uffici Provinciali i criteri di
gestione del fondo fanno riferimento alla remunerazione dell’indice di
produttività conseguito nel periodo 1.1.2008 – 31.12.2008 da ciascun
Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’all. 5 del presente C.C.I.
In
considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca
attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente
il fondo annuale di produttività per la Sede Centrale è erogato sulla base
del coefficiente di produttività medio nazionale degli Uffici Provinciali con
riferimento al predetto periodo.
In
considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Regionali
nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di
competenza, il fondo standard annuale per dette strutture è erogato sulla
base del coefficiente medio di produttività registrato dagli Uffici
Provinciali per area di competenza con riferimento al richiamato periodo.
L’erogazione
degli emolumenti avverrà con cadenza annuale, secondo una scala parametrica a
parametro unico.
Il fondo è volto a
riconoscere il livello di produttività conseguito nello svolgimento dell’attività
svolta dagli Uffici Provinciali in attuazione del decentramento stabilito
nelle Convenzioni stipulate con le Regioni/Provincie Autonome in materia di
tasse automobilistiche.
In
considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Regionali
nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di
competenza, le parti concordano che i dipendenti delle Direzioni Regionali
abbiano accesso ai fondi per la gestione dell’attività tasse in misura pari
al valore medio conseguito dai dipendenti degli Uffici Provinciali nella
propria area di competenza.
Il
fondo sarà integrato con gli eventuali residui del fondo bimestrale di cui
all’art. 11 del presente C.C.I..
Ciascun
Ufficio avrà accesso al fondo in maniera proporzionale al numero di pratiche
complessivamente lavorate nel corso dell’anno.
L’erogazione
degli emolumenti avverrà con cadenza annuale, secondo una scala parametrica a
parametro unico.
ART.
14 - ESIGENZE STRAORDINARIE CENTRALI
Il fondo è volto al finanziamento di
prestazioni straordinarie rese per fronteggiare esigenze funzionali della Sede
Centrale di carattere del tutto eccezionale.
Una quota del fondo pari a €
50.000,00 è
destinata a far fronte alle esigenze connesse alla organizzazione e gestione
di manifestazioni, eventi e convegni da parte delle Direzioni Centrali; l’accesso
alla predetta quota terrà conto delle esigenze complessivamente rappresentate
dalle Direzioni interessate, previa informativa alle RSU.
Una quota pari a €
248.000,00 è
finalizzata a fronteggiare le necessità funzionali di carattere eccezionale
della Segreteria Generale, degli Organi di Amministrazione, del Servizio
Accordi e Rapporti Istituzionali, della Direzione Centrale Segreteria
Organizzazione e Coordinamento, della Direzione Centrale Risorse Umane e
Organizzazione, della DSD, dei Servizi Generali (autoparco e protocollo), del
personale in servizio presso la D.S.I. logisticamente distaccato presso gli
Uffici Provinciali, del personale impegnato nella revisione dei residui di
bilancio in servizio presso la D.C. Bilancio e Servizi Finanziari, nonché del
responsabile del Servizio prevenzione e protezione degli Uffici della Sede
Centrale.
Eventuali
residui andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art.
12 del presente C.C.I.
SEZIONE
3 –
FONDI
PER IL FINANZIAMENTO
DI
INIZIATIVE A CARATTERE PROGETTUALE
ART.
15 – FONDI DEMANDATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Nel confermare la
necessità di proseguire nell’azione di miglioramento dei servizi attraverso
l’attuazione di progetti definiti in sede di contrattazione decentrata,
viene confermato anche per il 2008 lo stanziamento per la realizzazione di
progetti tesi al miglioramento della qualità ed all’ottimizzazione dell’organizzazione
del lavoro che garantiscano il coinvolgimento di tutto il personale in
servizio presso le Strutture Centrali, le Direzioni Regionali e gli Uffici
Provinciali.
A tal fine le parti
concordano sul finanziamento di progetti che saranno attivati e gestiti
localmente presso le sedi di contrattazione decentrata, previa contrattazione
tra Direttore, R.S.U. e OO.SS. territoriali.
Il
conseguimento di livelli di efficienza tali da garantire elevati standard di
qualità nell’erogazione del servizio costituisce indispensabile presupposto
per l’attivazione delle iniziative in parola.
Pertanto,
con riferimento agli Uffici Provinciali, in presenza di situazioni di
arretrato nella lavorazione dei tabulati D.T.T., dovrà essere
prioritariamente attivato un progetto teso al ripristino della piena
funzionalità dell’Ufficio cui resta subordinata l’attivazione di
qualsiasi altra iniziativa a carattere progettuale.
L’arco temporale
di riferimento per l’ideazione e l’attuazione dei progetti è compreso tra
il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, termine finale per la
realizzazione degli stessi.
Per ciascun progetto
è necessaria la compilazione di una scheda di cui all’all. 7 del presente
Contratto Collettivo Integrativo che dovrà essere allegata al verbale di
contrattazione con le RSU e le OO.SS. territoriali.
Sia il verbale che
la scheda di progetto saranno inviati alla Direzione Centrale Risorse Umane e
Organizzazione, Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Comunicazione.
In caso di mancato
accordo tra Direzione locale, RSU e OO.SS. territoriali, la contrattazione
viene definita a livello centrale.
In caso di parziale
o mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto i residui della quota di
budget non utilizzata andranno ad incrementare il fondo standard annuale.
Qualora l’Ufficio
ritenga che il parziale o mancato conseguimento degli obiettivi definiti sia
da attribuire a situazioni di criticità eccezionali e non prevedibili, il
Direttore dovrà tempestivamente, previa informativa alle RSU e OO.SS.
territoriali, inviare alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
idonea documentazione che sarà oggetto di esame tra Amministrazione e OO.SS.
nazionali.
L’importo del
fondo è articolato su budget di unità organizzativa determinati con
riferimento alla forza in ruolo alla data dell’1.1.2008 ridefiniti con
cadenza bimestrale (all. 8 del presente C.C.I.); l’erogazione degli
emolumenti avverrà secondo le modalità concordate in sede di contrattazione
decentrata.
Entro
il 31 gennaio 2009, gli Uffici provvederanno ad inviare una e-mail all’indirizzo
di posta elettronica “Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane e
Comunicazione” contenente: la certificazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo
e le comunicazioni relative alle modalità di corresponsione ed agli importi;
in caso di ritardo nell’invio della richiesta documentazione i predetti
compensi verranno corrisposti contestualmente all’erogazione del Fondo
Standard Annuale.
Analoga
comunicazione dovrà essere trasmessa per il personale in utilizzo temporaneo
ai sensi dell’art. 7 delle norme sul rapporto di lavoro del personale A.C.I.
In tali casi i nominativi saranno inseriti in elenchi distinti, in quanto non
destinatari del fondo per il trattamento economico accessorio del personale
A.C.I.
ART.
16 – FONDI DEMANDATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA – RICONOSCIMENTO
ECONOMICO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
In
considerazione del maggiore impegno richiesto, per il 2008, agli Uffici che
operano nelle Regioni che scelgono di avvalersi di A.C.I. per la gestione
delle attività in materia di tasse i fondi contrattuali finalizzati al
riconoscimento economico della gestione attività tasse sono incrementati di €
150.000,00 ripartiti come segue.
Ø
Una prima
quota, pari ad € 80.000,00
è assegnata agli Uffici Provinciali della Lombardia, Toscana e Umbria, ivi
compreso il personale delle relative Direzioni Regionali, in relazione al
maggior impegno richiesto dalle rispettive Amministrazioni Regionali per la
lavorazione, secondo le più recenti convenzioni, degli atti di accertamento.
A tal fine sono costituiti dei budget per ciascuna delle Unità Organizzative
sopra richiamate in base della forza in ruolo al 1° gennaio 2008. I
criteri per l’erogazione dei relativi compensi saranno definiti in sede di
contrattazione decentrata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
CCI. L’accesso al budget assegnato a ciascun Ufficio è subordinato al
conseguimento dell’obiettivo dell’integrale lavorazione degli atti secondo
i tempi definiti nella convenzione sottoscritta con la Regione.
Ø
La
seconda quota, pari €
70.000,00 - in cui confluiscono gli eventuali residui di cui alla prima quota
- va ad incrementare il Fondo annuale
gestione attività tasse.
ART.
17 – PROGETTO “MOBILITÀ TEMPORANEA NUOVE PROVINCE”.
Al fine di consentire il
migliore avvio ed assicurare la funzionalità delle Unità Organizzative
costituite nelle province di nuova istituzione, le parti concordano sulla
necessità di incentivare la mobilità temporanea del personale presso i
predetti Uffici, per il massimo di due anni dall’avvio dell’Ufficio
Provinciale, con la previsione di specifici compensi da attribuire nella
misura di 25 Euro giornalieri pro-capite.
Le parti si impegnano ad
attivare entro il 30 aprile 2009 specifiche sessioni negoziali di verifica
sull’applicabilità dell’istituto.
SEZIONE
4 –
COMPENSI
A CARATTERE INDENNITARIO
I
turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le
seguenti aree centrali:
-
Onda Verde
-
Centro Assistenza Telefonica
-
D.S.I.
-
D.S.D.
-
Autoparco
La
misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di €
7,75 per un periodo di reperibilità di 12 ore. Il predetto compenso è
frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione
al periodo di reperibilità maggiorato, per turni superiori alle 4 ore, come
di seguito specificato:
Sino
a 4 ore
|
€ |
2,58 |
|
5 |
€ |
3,29 |
|
6 |
€ |
4,00 |
|
7 |
€ |
4,71 |
|
8 |
€ |
5,42 |
|
9 |
€ |
6,13 |
|
10 |
€ |
6,84 |
|
11 |
€ |
7,55 |
|
12 |
€ |
7,75 |
Tali compensi sono
cumulabili con i compensi previsti negli artt. 9, 19, 20 e 21 del presente
C.C.I.
|
1 |
Attività
di segreteria dei Direttori Centrali e dei Direttori Servizi Centrali
per complessive due unità per singola Struttura Centrale nonché per il
personale in diretta collaborazione con i Vertici dell’Ente per
complessive sei unità |
€ |
1.800
su base annua |
|
2 |
Attività
in posizione di staff con il Direttore Regionale, con funzioni di
coordinamento per un massimo di una unità |
€ |
2.100
su base annua |
|
3 |
Attività
di segreteria con il Direttore Regionale per un massimo di una unità |
€ |
1.800
su base annua |
|
4 |
Attività
di Responsabilità dei Centro Servizi Sede Centrale |
€ |
2.100
su base annua |
|
5 |
Attività
che si caratterizzano per una costante presenza sul territorio con
disagi e gravose articolazioni dell’orario di lavoro quali i formatori
ed il personale in servizio presso la D.S.I. logisticamente distaccato
presso gli Uffici Provinciali |
€ |
2.100
su base annua |
|
8 |
Autisti
Sede Centrale |
€ |
1.500
su base annua |
|
9 |
Centralinisti
Sede Centrale |
€ |
1.500
su base annua |
Al fine di garantire
il migliore avvio degli Uffici Provinciali ACI nelle province di recente
istituzione nella Sardegna, le parti concordano nell’istituzione di una
specifica indennità per i dipendenti incaricati della responsabilità
gestionale ed amministrativa dei servizi delegati e delle pertinenti attività
organizzative e relazionali, per complessivi €. 516,00 mensili.
I predetti compensi
non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i compensi previsti negli
artt. 9, 18, 20 e 21 del presente C.C.I.
In applicazione dell’art.
32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di
compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi.
|
Maneggio
valori effettuato allo sportello esterno |
€ |
1,00
orario |
|
Maneggio
valori Cassiere Principale |
€ |
3,35
giornalieri |
|
Maneggio
valori sportello interno (massimo una posizione per Ufficio) |
€ |
3,35
giornalieri |
Eventuali residui
andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 12 del
presente C.C.I.
I predetti compensi
non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata; sono
cumulabili con i compensi previsti negli artt. 9, 18, 19 e 21 del presente
C.C.I.
|
Trasporto
valori: una
posizione giornaliera per Ufficio Provinciale |
€ |
3,60
giornalieri |
|
Presidio
Pomeridiano (7
presidi giornalieri per call-center c/o DSD) |
€ |
28,00
giornalieri |
|
Attività
connessa al protocollo informatico centrale |
€ |
6,88
giornalieri |
Con riferimento al
compenso per l’attività connessa al protocollo informatico centrale, le
parti convengono che tale compenso cessi al 31 dicembre 2008.
Tali compensi sono
cumulabili con i compensi previsti negli artt. 9, 18, 19 e 20 del presente
C.C.I.
SEZIONE
5 –
ALTRI
COMPENSI
Alle
Direzioni della Sede Centrale ed agli Uffici Provinciali di Roma, Milano,
Napoli e Torino viene assegnato un budget secondo quanto indicato nel
prospetto allegato 9 per l’attribuzione da parte dei Direttori delle
predette Strutture di compensi di importo ricompreso tra €. 2.000,00 ed €.
2.500,00 al personale in servizio nell’area C, impegnato nel presidio di
ruoli funzionali ad elevata complessità organizzativa.
L’attribuzione
avverrà, limitatamente al 2008, attraverso l’applicazione delle previsioni
contrattuali sul tema, tra Direttori Centrali destinatari dei budget e
Organizzazioni Sindacali.
ART.
23 – COMPENSO DI RUOLO FUNZIONALE
Il
Compenso di ruolo funzionale è corrisposto per dodici mensilità secondo gli
importi mensili di cui all’allegato 10 ed è finalizzato al riconoscimento,
nel sistema di inquadramento introdotto dal CCNL 2006-2009, del presidio della
posizione rivestita con riferimento al livello economico di inquadramento nell’attuale
contesto di un modello organizzativo ad
elevata flessibilità funzionale all’operatività sia dello Sportello
Telematico dell’Automobilista e delle altre attività delegate all’Ente
che alle attività Istituzionali.
Quanto
precede con il primario obiettivo di garantire livelli di efficacia e di
efficienza del servizio costantemente adeguati alle esigenze del cittadino e
degli altri interlocutori istituzionali.
Detto
compenso, è riconosciuto dal 1° dicembre 2008 al personale in servizio alla
predetta data che non sia stato destinatario di un passaggio economico nel
corso del 2008; è altresì riconosciuto nei confronti del personale assunto a
qualunque titolo dopo almeno un anno di anzianità nell’Ente e con effetto
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Il
compenso è soggetto a riassorbimento in caso di passaggio al livello
economico superiore a quello rivestito o all’area successiva a quella di
appartenenza con la contestuale imputazione del relativo importo secondo
quanto di seguito indicato:
Ø
nella
prima ipotesi al Fondo per il finanziamento passaggi economici all’interno
delle Aree di classificazione;
Ø
nella
seconda fattispecie al fondo standard annuale di produttività.
Il
compenso previsto dal presente articolo non spetta a coloro che ricoprono la
funzione di Responsabile di Struttura e di Vicario. Il compenso in parola
viene corrisposto ai predetti dipendenti a far data dalla cessazione a
qualunque titolo dall’incarico purchè durante la vigenza dell’incarico
gli stessi non abbiano effettuato alcun passaggio al livello economico
superiore. L’erogazione avverrà secondo le modalità di cui al precedente
paragrafo.
ART.
24 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE
Ai
fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante
definito con il presente contratto, si terrà conto della tabella dei codici
di assenza di cui all’all. 11 del presente Contratto Collettivo Integrativo.
|
Compensi
incentivanti connessi ai fondi di produzione bimestrale (art. 8 del
presente C.C.I.) |
Erogazione
con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo. |
|
Compensi
incentivanti connessi al fondo bimestrale per la gestione dell’attività
“tasse” (art. 11 del presente C.C.I.) |
|
|
Compensi
incentivanti connessi al fondo standard bimestrale (art. 10 del presente
C.C.I.) |
|
Compensi
incentivanti connessi al fondo annuale di produttività per la gestione
dell’attività “tasse” (art. 13 del presente C.C.I.) |
Erogazione
entro il mese di giugno 2009. |
|
Compensi
incentivanti connessi al fondo standard annuale (art. 12 del presente
C.C.I.) |
Erogazione
entro il mese di novembre 2009. |
|
Compensi
relativi ai fondi demandati alla contrattazione decentrata (art. 15 del
presente C.C.I.) |
Erogazione
nel mese di maggio 2009. |
|
Compensi
relativi ai fondi demandati alla contrattazione decentrata –
riconoscimento economico delle attività svolte in materia di tasse
automobilistiche (art. 16 del presente C.C.I.) |
Erogazione
nel mese di maggio 2009. |
ART.
25 – CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO INDIVIDUALI
I
Dirigenti centrali e periferici in presenza di circostanze di particolare
rilievo, come appresso dettagliato, ripartiranno la quota del fondo per
compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo
individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito
partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori
dallo “0” al “3” sulla base della seguente scala parametrica:
0
- nessuna decurtazione;
1
- decurtazione del 15%;
2
- decurtazione del 34 %;
3
- mancata attribuzione compenso incentivante.
L’eventuale
decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è
stato riscontrato l’evento negativo.
Le
circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo
possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o
cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente
correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:
·
errori, imprecisioni ed incompletezze
nello svolgimento dell’attività lavorativa;
·
discontinuità dell’apporto
individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;
·
indisponibilità ad adattare e
flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla
domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi;
·
difficoltà di attivare
e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle
necessità lavorative ed
all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione
delle attese degli utenti.
Gli
eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate
situazioni vanno segnalati, entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente
interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni,
determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del
compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del
provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione Centrale
Risorse Umane e Organizzazione che, sentito il Responsabile dell’Unità
Organizzativa e le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.
L’attribuzione di
coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in
un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto
profili disciplinari.
ART.
26 – COMPENSI PER IL PERSONALE UTILIZZATO EX ART. 7 DELLE NORME SUL RAPPORTO
DI LAVORO DEL PERSONALE A.C.I.
Gli
istituti contrattuali previsti nel titolo III del presente C.C.I. trovano
applicazione anche nei confronti del personale utilizzato ai sensi dell’art.
7 delle norme sul rapporto di lavoro del personale A.C.I. deliberate dal
Comitato Esecutivo nella seduta del 14 settembre 2001.
Trattandosi
di personale non destinatario del fondo per il trattamento economico
accessorio del personale A.C.I. di cui all’art.3 del presente C.C.I., i
relativi oneri trovano finanziamento negli appositi stanziamenti nell’ambito
del bilancio dell’Ente relativo agli oneri per il personale pari a €
128.965,00
nella categoria 2° cap.10 per il
personale utilizzato ai sensi dell’art. 7 delle norme sul rapporto di lavoro
del personale A.C.I.
In
applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la
corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che,
anche in relazione al percorso professionale effettuato, abbia evidenziato
competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita (all.
12 del presente C.C.I.). I compensi in parola, in relazione alla loro diretta
connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad
un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o
verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici a far data dal
1° gennaio 2000.
INDICE
DEGLI ALLEGATI