CISL
FUNZIONE PUBBLICA
Cari
colleghi,
come preannunciato il 26 giugno scorso il Consiglio dei
Ministri ha approvato l’allegato Decreto Legge denominato “anticrisi”.
Il Decreto Legge entra il vigore il giorno stesso della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e nel frattempo viene inviato alle camere parlamentari per
la conversione in legge, come previsto dal normale iter legislativo.
Il
decreto prevede fra le varie misure particolari interventi relativi alle
Pubbliche Amministrazioni, in attesa di valutare con attenzione il decreto con
relativi commenti di esperti con questa prima nota vogliamo attenzionarvi gli
importanti risultati raggiunti con la nostra azione sindacale, in particolare
quelli previsti all’articolo 17
del decreto.
La
forte e determinata battaglia posta in essere dalla CISL Funzione Pubblica
contro l’ingiusta disparità di trattamento tra pubblico e privato,
per quanto attiene le fasce di reperibilità in caso di malattia, ha
avuto pieno successo in quanto l’art. 17, comma 23 –lettera c), del
Decreto Legge, abroga quanto previsto dall’ art. 71 della Legge 133 e
ripristina la pre-esistente situazione.
Pertanto
a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto
Legge le fasce di reperibilità per i lavoratori pubblici entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, tornano ad essere
quelle in vigore per il settore
privato: 10.00 – 12.00
(e non più 8.00 – 13.00) e 17.00 – 19.00 (e non più 14.00 –
20.00).
Viene
anche chiarito che dopo, il secondo evento di malattia nell’anno solare,
l’assenza dal servizio del lavoratore viene giustificata mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica “o
da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”,
come peraltro da sempre sostenuto dalla CISL FP già a partire dal
primo giorno di applicazione del d.l. 112/2008 e chiarito con circolari
successive anche dal Ministero della Funzione Pubblica.
Il
forte impegno della CISL FP e la costante mobilitazione dei lavoratori su tale
importante materia ha quindi consentito di ottenere questo importante
risultato che ridà piena dignità ai lavoratori pubblici.
Fondi
per la produttività - Assenze dal servizio non equiparate alla presenza
Anche
per questa particolare ed importante problematica la tenacia e l’impegno
profuso in questi mesi dalla CISL Funzione Pubblica hanno permesso di
conseguire un ulteriore fondamentale successo per la tutela dei lavoratori.
Infatti
l’art. 17, comma 23 – lettera D), del già
citato Decreto Legge, ha abrogato la disposizione contenuta nell’ art. 71
comma 5 della legge n. 133/2008, a decorrere dall’entrata in vigore del
Decreto Legge e senza effetti retroattivi. L’articolo 71 al comma 5 elencava
tassativamente le assenze non equiparabili alla presenza ai fini della
distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, intervenendo con un
pesante sconfinamento in materie devolute alla negoziazione tra le parti e
equiparando come assenze importanti istituti contrattuali, fra i quali vi
ricordiamo: i permessi per donazioni di sangue, i permessi retribuiti previsti
dai CCNL, le agibilità sindacali ecc…
Anche
in questo caso l’abrogazione della incongruente norma entrata in vigore con
il D.L. 112/2008, riconsegna alla
titolarità dei tavoli negoziali della contrattazione integrativa la piena
determinazione dei criteri di erogazione al personale dei compensi
incentivanti la produttività, senza alcuna preventiva limitazione ed
inclusa la possibilità di definire presso ciascuna sede negoziale
l’eventuale elencazione delle assenze equiparate alle presenze in servizio,
come avveniva prima dell’emanazione della Legge 133 del 2008.
A
seguito della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale in tutte le
strutture si potrà richiedere la revisione delle circolari applicative
sull’argomento.
La
normativa ovviamente non riguarda le riduzioni previste dall’articolo 71
comma 1 in merito alle voci accessorie del salario che sono oggetto di
riduzione nei primi 10 giorni di malattia, ad eccezione di alcune novità
previste per le forze dell’ordine – vigili del fuoco – personale della
difesa relativamente ad alcune voci fisse e continuative.
A
tal proposito vi ricordiamo la validità delle interpretazioni fornite dal
Ministero della Funzione Pubblica con le circolari n. 7 e 8 del 2008 e i
chiarimenti forniti dalla Conferenza delle Regioni con circolare
dell’ottobre e del novembre 2008.
Stabilizzazione
del personale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni.
In
questa materia è opportuno fare chiarezza della situazione attuale prima di
illustrare le novità introdotte con il Decreto Legge, vedi allegata scheda
tecnica relativa alla normativa sui rapporti di lavoro.
Con
le nostre precedenti circolari n. 78 ed 81 del 6.2.2009 vi abbiamo evidenziato
come la CISL ed in particolare la nostra Federazione Nazionale hanno da sempre
sostenuto con una costante e forte azione nei confronti di tutti i Governi che
si sono nel tempo avvicendati, la
necessità di dare certezza e continuità occupazionale ai lavoratori precari
in attesa della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro da molti anni.
L’attenzione
e l’impegno della nostra Federazione, che già nel corso degli anni 2007 e
2008 ha portato alla stabilizzazione di molti precari, deve proseguire senza
alcuna interruzione per dare concrete risposte alle legittime aspettative
anche di quei lavoratori che pur essendo in possesso dei requisiti previsti sono
ancora in attesa del compimento delle relative procedure, in
particolare in questo momento di informazione spesso strumentale messa in atto
da altre organizzazioni sindacali.
A
tal proposito vi ricordiamo che le procedure di stabilizzazione in questi anni
sono state introdotte con le leggi finanziarie e con successivi chiarimenti
dei Ministeri competenti per i settori centralizzati, per quelli decentrati i
percorsi di stabilizzazione sono stati oggetto di specifiche intese con le
regioni e gli enti territoriali.
I
rischi “tanto paventati” in questi mesi sono contenuti nel DDL AS 1167
che, se approvato, avrebbe bloccato dal 1 luglio 2009 tutte le procedure di
stabilizzazione già previste dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008, fattispecie
peraltro non realizzabile considerato che il provvedimento deve ancora finire
l’iter delle commissioni parlamentari, ma nel contempo avrebbe introdotto le
misure che sono state nel frattempo inserite nell’allegato Decreto Legge.
Il Decreto Legge nel confermare la normativa vigente introduce, in
aggiunta alle previste procedure di stabilizzazione, le seguenti opportunità
per le P.A. :
- la
riserva per il triennio 2010 - 2012 a favore del personale precario in
possesso dei previsti requisiti, del 40%
dei posti nei concorsi banditi per le assunzioni a tempo indeterminato ;
- la
possibilità per il triennio 2010 – 2012
di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a
valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata
dal personale precario ;
- la
possibilità di assumere personale precario in possesso dei previsti
requisiti, ed appartenente alle qualifiche previste per il reclutamento
tramite ufficio di collocamento (art. 16 della legge n. 56/1987),
mediante la predisposizione di apposite graduatorie e previa prova di
idoneità se non già svolta all’atto del’ assunzione in qualità di
precario.
Dette
graduatorie manterranno la loro efficacia fino al 31.12.2012 ;
- la
possibilità per il triennio 2010 - 2012 di destinare il 40%
delle risorse disponibili dalla vigente normativa in materia di assunzioni
e contenimento della spesa per il personale, per il finanziamento delle
assunzioni del personale precario interessato dalle procedure di
stabilizzazione ;
- il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, inclusa la
stabilizzazione del personale precario, è prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010 ;
- le
graduatorie delle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni
soggette a limitazioni, approvate successivamente al 1 gennaio 2004, sono
prorogate al 31 dicembre 2010.
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L’azione
della CISL Funzione Pubblica proseguirà ora con sempre maggiore vigore per
ottenere da parte del Governo il rispetto degli impegni assunti con la firma
del Protocollo d’intesa del 30 ottobre 2008,
e quindi con il ripristino delle Leggi Speciali abrogate dal D.L.
112/2008, ed il recupero con le stesse decorrenze e modalità, delle risorse
destinate per l’anno 2009 alla contrattazione integrativa.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Daniela
Volpato