Via Marsala , 8 - 00185 Roma - tel.0649982434 fax 0649982316 - infocisl@aci.it
Home   |   Strutture   |   Contratti   |   RSU   |   Forum   |   News   |   Mercoledi 8 settembre 2010 - ore 2.29.21
 
 
 
Torna a Tutte le News

Infomazioni varie sulla P.A. assunzioni, visite fiscali e organici
Comunicato Sindacale
18/03/2010
Messaggio

A TUTTI GLI ISCRITTI CISL ACI

 
Roma, 18 marzo 2010
 
 
 
 
Si inviano di seguito alcune comunicazioni della CISL FP relative a pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica che sono di comune interesse per tutti i colleghi della P.A.
 
In allegato anche la rassegna stampa della CISL FP Lazio dove si evince l'inadeguatezza, tanto per usare un eufemismo,  degli ultimi provvedimenti legislativi (milleproroghe) rispetto all'ulteriore taglio preventivato sulle piante organiche degli Enti, compreso il nostro.
 
Cordiali saluti a tutti.
 
 
                                                                    Il Coordinatore Generale FP CISL ACI
                                                                                        Marco Semprini
 
 

Roma, 17 marzo 2010

 

 

Prot. N. 178/2010/PB/mrl

 

 

Ø      Ai Segretari Generali Regionali

Ø      Ai Segretari Generali Territoriali

Ø      Ai Coordinatori Generali di Ente, Ministero, Agenzie fiscali e P.C.M.

                       

                                                           

                                               

Oggetto: Parere Dipartimento Funzione Pubblica sulle assunzioni di personale.

 

 

 

Con il parere indicato in oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un quesito posto dal Ministero dell'Interno con il quale chiedeva chiarimenti sulla possibilità di procedere alle assunzioni di personale e ad attivare le procedure di mobilità, già autorizzate.

La Funzione Pubblica, dopo aver ricordato che l'art. 74 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008,  non permetteva di procedere ad assunzioni se non si era data attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi, cita l'art. 17, comma 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  che ha introdotto un ulteriore blocco delle assunzioni.

Tale blocco è venuto meno con l'art. 2, comma 8 septies, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25; quindi, le Amministrazioni che hanno ottemperato alle previsioni di cui all'art. 74 della legge n. 133/2008, potranno procedere all'assunzione di personale precedentemente autorizzato.

Occorre evidenziare, però, che la legge n. 25 del 2010, all'art. 2, commi 8 bis e seguenti, prevede un nuovo intervento di riduzione degli assetti organizzativi, che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2010. Risulta, pertanto, evidente che le Amministrazioni potranno assumere nuovo personale solo entro tale data, altrimenti, per scongiurare l’ulteriore blocco, dovranno adottare immediatamente i provvedimenti necessari a realizzare la nuova misura.

Cordiali saluti

 

 

 

                                                                                                                                  IL SEGRETARIO NAZIONALE

                                                                                                                                            Paolo Bonomo 

 

 

 

Allegato:Parere Funzione Pubblica del 15 marzo 2010


Roma, 17 marzo 2010

 

 

Prot. N. 177/2010/pb/MRL

 

 

Ø      Ai Segretari Generali Regionali

Ø      Ai Segretari Generali Territoriali

Ø      Ai Coordinatori Generali di Ministero, Agenzie fiscali e P.C.M.

                       

                                                           

                                               

Oggetto: Parere Dipartimento Funzione Pubblica sulle assenze per malattia.

 

 

 

 

Con il parere indicato in oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un quesito posto dal Ministero della Difesa con il quale chiedeva chiarimenti sulla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorra una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità, previste dall'art. 2 del d.m. 18 dicembre 2009, n. 206. 

La Funzione Pubblica ha chiarito che il dipendente pubblico esente dall'obbligo di reperibilità, in quanto affetto da grave patologia, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all'Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

Le ipotesi di esclusione, spiega il Dipartimento, sono motivate “da esigenze di economicità dell'azione amministrativa” ed evitano alla pubblica amministrazione  “una duplicazione di attività, lì dove l'accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita”.

Tale fattispecie, per la sua applicabilità, richiede sempre il passaggio indispensabile della trasmissione della documentazione all'Amministrazione di appartenenza. Infine, non è prevista alcuna responsabilità, né sanzione, per il dipendente esente da reperibilità che non fosse trovato presso il proprio domicilio dall’incaricato della ASL.

Cordiali saluti

 

 

 

                                                        IL SEGRETARIO NAZIONALE

                                                                   Paolo Bonomo    

 

 

  

Allegato:Parere Funzione Pubblica del 15.3.2010



Autore: Marco Semprini
 
 
 
Webmaster   |   Contattaci   |   Area Lavoro