CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2005

 

 

 

 

La Rappresentanza dell’Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all’uopo avviate, il giorno 29 luglio 2005 presso la Sede Centrale dell’Ente,

 

§         visto il titolo V capo I del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002/2005;

§         visto l’art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n° 488;

§         visto il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 7 ottobre 2004;

§         visti i protocolli d’intesa sottoscritti il 10 gennaio 2005, il 9 marzo 2005 ed il 29 aprile 2005,

 

CONCORDANO

 

sull’allegata intesa relativa all’utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l’anno 2005, determinate in applicazione del C.C.N.L. per il personale degli Enti Pubblici non economici relativo al quadriennio 2002/2005.

 

La stipula del contratto avrà luogo al termine della procedura prevista dall’art. 20 della L. 488 del 23 dicembre 1999.

 

 

 

LA RAPPRESENTANZA                                 LE DELEGAZIONI

       DELL’AMMINISTRAZIONE                           SINDACALI

                                                                          

 

FP CGIL

 

FPS CISL

 

UILPA

 

CSA DI CISAL-FIALP

 

RdB CUB P.I.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 


SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI

 

 

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

 

 

Gli effetti del presente Contratto Collettivo Integrativo decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione salvo altra specifica indicazione. Con riferimento ai criteri ed alle modalità di erogazione del trattamento economico accessorio relativo ai primi tre bimestri del 2005 si richiamano le previsioni introdotte dai protocolli d’intesa sottoscritti in data 10 gennaio 2005 (I bimestre 2005), 9 marzo 2005 (II bimestre 2005) e 29 aprile 2005 (III bimestre 2005) che hanno ultrattivato per i predetti periodi la disciplina definita nel Contratto Collettivo Integrativo anno 2004.

 

La contrattazione integrativa, con riferimento agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, si svolge in linea di principio, in un’unica sessione negoziale.

 

 

ART. 2 – VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

La formazione, fattore fondamentale di arricchimento professionale, assume un ruolo prioritario per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’azienda e per la realizzazione delle iniziative di carattere strategico che l’Ente intende porre in essere per valorizzare la propria funzione pubblica/istituzionale secondo le linee guida concordate nel protocollo sottoscritto l’8 marzo 2005.

 

In tale contesto l’ordinamento del personale caratterizzato per aree professionali a spessore crescente, richiede processi formativi individuali coerenti con le risultanze periodiche della rilevazione delle competenze con particolare riferimento all’autovalutazione.

 

Gli interventi formativi, da realizzarsi anche in sinergia con la Scuola di Formazione, si avvarranno delle più avanzate tecniche di formazione anche multimediale, con lo scopo di mettere a disposizione di un numero sempre più ampio di personale strumenti comunicazionali interattivi con l’obiettivo di alimentare una rete che possa porre le basi per realizzare un processo di esplicitazione delle conoscenze acquisite o possedute.

 

Le parti convengono nella necessità di demandare alla commissione bilaterale per la formazione la definizione dei criteri e delle modalità per la certificazione della partecipazione a sessioni formative.

 

Al finanziamento delle attività di formazione aggiornamento si provvede nel rispetto di quanto previsto dal co. 7 art. 12 del C.C.N.L. 2002 – 2005.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO II

 

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 


SEZIONE 1 - IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

 

 

 

ART. 3 – PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA A

 

Il ruolo centrale della risorsa umana costituisce elemento distintivo del sistema organizzativo dell’A.C.I. e del connesso sistema di classificazione definito nei precedenti Contratti Collettivi Integrativi di Ente.

 

Le parti convengono quindi sulla necessità di dare attuazione alle previsioni dettate dal punto 6 art. 25 del C.C.N.L. 2002 – 2005 avviando, con effetto dal 1 dicembre 2005, iniziative tese alla riqualificazione professionale del personale in servizio nell’area A alla data del 31 dicembre 2002 verso la posizione iniziale dell’area B; a tal fine viene considerata utile la presenza in servizio, alla predetta data, anche presso altre pubbliche amministrazioni.

 

 

ART. 4 - SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE

 

Nell’ambito del sistema di classificazione orientato al superamento di rigidità funzionali e al riconoscimento del valore aggiunto degli operatori, assume rilievo l’applicazione delle previsioni dettate dall’art. 16 del CCNL 1998 – 2001 in materia di attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree di classificazione che determinano il conseguimento delle posizioni B3, C2, C5 per il personale inquadrato nella posizione ordinamentale immediatamente precedente.

 

Per l’attribuzione degli sviluppi economici all’interno delle Aree l’individuazione dei destinatari avverrà secondo i criteri che saranno definiti in apposita sessione negoziale.

 

Ai fini del conferimento delle posizioni di sviluppo economico si terrà conto dei fattori di seguito indicati:

 

A

Professionalità maturata nella posizione economica di riferimento

B

Professionalità complessiva di servizio

C

Professionalità complessiva di area

D

Valutazione del Direttore effettuata secondo i criteri di cui alla sessione negoziale soprarichiamata.

E

Titolo di studio

 

 

 

 

 

Ciascuno dei predetti parametri darà luogo ad un punteggio massimo per le singole posizioni di sviluppo economico, secondo il prospetto di seguito indicato:

 

posizione di sviluppo economico

fattore di valutazione

punteggio massimo attribuibile

 

B3

A

4

B

3

D

3

 

C2

B

4

D

3

E

3

 

C5

C

2

D

6

E

2

 

 

Ai fini dell’attribuzione della posizione di sviluppo economico di C5 nei confronti del personale che ricopre la funzione di Responsabile di Struttura la valutazione sarà effettuata dal Segretario Generale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

DISCIPLINA DI ALCUNE FUNZIONI


ART. 5 - LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

In applicazione dell’art. 17 del C.C.N.L. 99 ed in relazione alle esigenze del Sistema Organizzativo dell’Ente, al personale inquadrato indifferentemente in una delle posizioni economiche dell’area C possono essere affidati gli incarichi di Responsabile di Struttura e di Vicario. A tal fine il fondo viene suddiviso in due quote pari ad € 759.290,65 per il finanziamento degli incarichi di Vicario e pari ad € 59.098,24 per il finanziamento degli incarichi di Responsabile di Struttura.

 

Detti incarichi, soggetti a valutazione secondo quanto previsto dall’art. 18 del richiamato C.C.N.L., possono essere revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per risultati negativi, nonché per intervenuti mutamenti nell’assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell’Ente l’incarico conferito.

 

La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale secondo metodologie definite nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 19 del C.C.N.L. 1998 – 2001, sia per i Vicari che per i Responsabili di Struttura, in un’apposita sessione negoziale da concludersi entro il 30.11.2005.

 

Al fine di remunerare l’impegno necessario al presidio della funzione rivestita nonché il grado di conseguimento degli obiettivi affidati, le parti convengono sull’attribuzione di un compenso - incompatibile con qualsiasi altro compenso previsto nel presente C.C.I. con esclusione delle indennità di cui ai successivi artt. 19 e 20 - articolato in tre quote secondo quanto di seguito indicato.

 

ü             COMPENSO DI RUOLO corrisposto per dodici mensilità: detta quota pari al 70% del compenso complessivo è finalizzata al riconoscimento economico del peso della posizione nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente.

 

ü             COMPENSO DI OBIETTIVO: tale quota, pari al massimo al 20% del compenso complessivo, è corrisposta in unica soluzione in base agli esiti del processo valutativo effettuato sulla base di apposita metodologia che terrà conto del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati in termini di efficienza ed efficacia.

 

ü             COMPENSO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI: tale quota pari al 10% del compenso complessivo è suddivisa in budget bimestrali ed è finalizzata al finanziamento delle prestazioni straordinarie eventualmente rese, con carattere del tutto eccezionale, per il conseguimento degli obiettivi assegnati.  Gli importi bimestrali costituiscono tetto massimo di finanziamento delle prestazioni straordinarie; eventuali residui confluiscono nel compenso di obiettivo.

 

 

A. LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA

 

L’incarico è conferito dal Segretario Generale con atto scritto, sulla base dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli aspiranti, rilevate anche con la valutazione del potenziale.

 

In relazione all’attuale assetto dell’Ordinamento dei Servizi il predetto conferimento riguarda le seguenti tipologie:

 

·        Responsabilità di Automobile Club;

·        Responsabilità di Automobile Club e di Ufficio Provinciale.

 

Il compenso riconosciuto ai titolari dell’incarico di Responsabile di Struttura resta a carico dell’Automobile Club che pertanto, ai sensi del art. 28 del C.C.N.L. 2002/2005, procede al contestuale rimborso degli importi corrisposti dall’Automobile Club Italia (all. 1 del presente C.C.I.).

 

La determinazione del compenso complessivo è eseguita su comunicazione dell’Automobile Club in relazione alla fascia di assegnazione dell’Automobile Club medesimo definita dal Comitato Esecutivo dell’Ente nell’ambito del sistema di pesatura che tiene conto del livello di complessità gestionale e funzionale dei singoli Uffici.

 

         La presente disciplina ha effetto dal 1° gennaio 2005.

 

 

B. LE FUNZIONI DI VICARIO

 

Il ruolo del Vicario nel modello organizzativo degli Uffici Provinciali dell’Ente si connota per la collaborazione al Direttore dell’unità organizzativa, con il quale si confronta sulle problematiche attinenti l’attività gestionale sia in materia di pubblico registro che di tasse automobilistiche.

 

Il Vicario collabora con il Direttore nell’individuazione ed attuazione delle azioni necessarie alla piena realizzazione del modello organizzativo ed alla diffusione della conoscenza, quale indispensabile presupposto per la realizzazione dello stesso, nel rispetto delle forme di partecipazione previste dall’art. 7 del C.C.N.L. 1994 – 1997.

 

Il Vicario collabora infine con il Direttore nell’azione di diffusione della cultura e dei valori aziendali, orientando le proprie azioni all’efficacia ed alla qualità dei servizi resi all’utenza, allo sviluppo delle persone ed al miglioramento dell’ambiente di lavoro, attraverso l’attenzione costante alla promozione ed al sostenimento di iniziative relative a:

 

·         diffusione della conoscenza di assetti, obiettivi e strategie aziendali;

·         sviluppo professionale del personale;

·         diffusione del know-how aziendale;

·         comunicazione interna/esterna;

·         benessere organizzativo.

 

L’incarico è conferito dal Direttore dell’Ufficio Provinciale con atto scritto tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali degli interessati rilevati sulla base degli esiti delle procedure selettive definite nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29 aprile 2005.

 

Il compenso attribuito ai titolari dell’incarico viene definito come da tabella che segue.

 

Tipologia

Ufficio

Provinciale

Importo complessivo del compenso

Compenso

di

ruolo

Compenso

di

obiettivo

Compenso di supporto alla realizzazione degli obiettivi

Ufficio di livello dirigenziale

9.102,24 €

6.371,57 €

1.820,45 €

910,22 €

Ufficio di livello non dirigenziale

8.814,04 €

6.169,83 €

1.762,81 €

881,40 €

 

Il compenso di obiettivo sarà finalizzato, in via prioritaria, al riconoscimento economico dell’apporto dato dal Vicario nel conseguimento degli obiettivi di produzione e di qualità nell’erogazione del servizio definiti nel presente C.C.I.

 

Le parti si impegnano ad avviare con effetto dal 1 settembre 2005 una sessione negoziale per verificare gli esiti della prima applicazione, effettuata in via sperimentale, delle nuove modalità di individuazione del personale destinatario dell’incarico di Vicario, anche per quanto concerne la durata dell’incarico.

 

La presente disciplina ha effetto dal 1° maggio 2005.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

IL SISTEMA PREMIANTE


SEZIONE 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO

 

 

ART. 6- COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

 

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell’importo complessivo di € 27.988.871,00 ed è utilizzato come di seguito indicato.

 

A)

Fondi di produzione bimestrali

7.614.575,28

B)

Fondo strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi

 

 

2.743.934,13

C)

Fondo standard bimestrale

2.500.000,00

D)

Fondo bimestrale gestione attività tasse

357.238,13

E)

Fondo annuale gestione attività tasse

183.333,00

F)

Fondi demandati alla contrattazione decentrata

 

 

1.264.440,00

G)

Fondo per il Progetto “Qualità dei servizi per un cittadino protagonista”

 

 

1.298.240,64

H)

Fondo finanziamento concorso “L’Opificio”

2.000,00

I)

Fondo indennità di Ente

5.265.917,16

L)

Fondo art. 32 comma 2 alinea 5

1.602.814,23

M)

Fondo funzioni organizzative

818.388,89

N)

Fondo per il finanziamento passaggi economici all’interno delle Aree di classificazione

 

 

3.969.530,54

O)

Fondo esigenze straordinarie centrali

298.000,00

P)

Compensi correlati all’impegno individuale

70.459,00

 

In applicazione dell’art. 26 CCNL 2002 – 2005, l’indennità di Ente viene complessivamente definita in € 5.982.060,00, di cui € 716.142,84 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.

 

Il fondo potrà essere incrementato dalle risorse economiche derivanti dalla sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. nonché dai risparmi di spesa ordinaria a seguito dell'attivazione di sponsorizzazioni in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97.

 

 


SEZIONE 2 – FONDI DI PRODUZIONE

 

 

ART. 7 – FONDI DI PRODUZIONE BIMESTRALI

 

La gestione dei fondi legati ai risultati bimestrali di produzione è articolata su budget di unità organizzativa con riferimento al personale in servizio alla data del 1 gennaio 2005.

 

Tali budget, per ciascun Ufficio, verranno riadeguati all’inizio di ogni bimestre in relazione alle modifiche intervenute sulla consistenza del personale in servizio.

 

L’ammontare dei fondi è definito ed erogato con cadenza bimestrale e corrisposto il secondo mese successivo.

 

In tale contesto, le parti si impegnano a valutare gli esiti dei lavori della commissione paritetica costituita per lo studio di una metodologia di valutazione delle prestazioni ispirata a criteri di trasparenza ed oggettività, in  coerenza con i risultati della Commissione ARAN per l'ordinamento professionale.

 

La presente disciplina ha effetto dal 1° luglio 2005.

 

 

ART. 7.1. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DEGLI UFFICI PROVINCIALI

 

La necessità di garantire l’erogazione di un servizio sempre qualitativamente adeguato alle esigenze dell’utenza e contraddistinto da elevata dinamicità e complessità, ha reso necessario avviare un processo di adeguamento degli assetti organizzativi alle logiche di flessibilità e di professionalizzazione delle risorse umane che caratterizzano l’assetto dei modelli organizzativi previsti per tutti gli Uffici Provinciali dell’Ente.

 

Le innovazioni introdotte nella gestione del processo di erogazione del servizio se da un lato si fondano sulla ottimizzazione del supporto informativo, dall’altro pongono l’accento sul valore aggiunto reso dagli operatori nell’erogazione del servizio, attraverso il contestuale utilizzo di più modalità processive in relazione alle diverse tipologie di presentazione delle formalità al pubblico registro.

 

Elevati standard di qualità del servizio impongono inoltre, quale presupposto indefettibile, una situazione di complessiva efficienza funzionale degli Uffici attraverso il puntuale e tempestivo adempimento di tutte le attività di competenza, ivi compresa la lavorazione dei tabulati D.T.T., secondo i seguenti criteri:

 

Modalità Lavorativa

Criteri

Formalità dell’Ufficio Provinciale non STA

Lavorazione in giornata

Formalità dell’Ufficio Provinciale STA

Lavorazione a vista

Formalità STA remoto

Convalida entro il giorno lavorativo successivo alla data di consegna della documentazione all’Ufficio Provinciale

 

Ferma restando la necessità della puntuale definizione di tutte le formalità presentate secondo i parametri sopra richiamati, ciascuna linea di lavoro individuata assume un peso differenziato nell’ambito del carico di lavoro quotidiano e pertanto l’eventuale mancato completamento avrà un peso diverso, in termini di decurtazione del budget, in relazione alla linea di lavoro interessata.

 

A tal fine, alle diverse linee di lavoro sono assegnati i seguenti pesi percentuali all’interno del carico di lavoro giornaliero complessivo:

 

Formalità dell’Ufficio Provinciale non STA

Ü

25%

Formalità dell’Ufficio Provinciale STA

Ü

35%

Formalità STA remoto

Ü

40%

 

Si considera “completata” la giornata allorquando il numero di formalità lavorate secondo i criteri definiti sia uguale o maggiore al 95% delle formalità entrate per ciascuna modalità lavorativa, ovvero il residuo, per ciascuna linea di lavoro, non superi le 2 formalità.

 

Previo accordo con le RSU e le OO.SS. territoriali sulla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle cause di criticità, gli Uffici, segnaleranno tempestivamente, e comunque entro il bimestre di competenza, al gruppo di posta elettronica DSD – Direzione Centrale del Personale all’uopo costituito, eventuali cause di criticità che abbiano determinato difficoltà funzionali tali da non consentire il rispetto dei parametri definiti.

 

Le situazioni rappresentate saranno prese in esame dalla DSD: in assenza di comunicazione all’Ufficio entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione della Sede Provinciale, la criticità rappresentata si intenderà significativa e pertanto giustificherà il mancato conseguimento degli obiettivi ai fini dell’accesso al fondo di produzione bimestrale.

 

In presenza di criticità non ritenuta significativa, la D.S.D. ne informerà tempestivamente l’Ufficio per eventuali ulteriori approfondimenti; la situazione sarà successivamente presa in esame dalla Delegazione nazionale trattante unitamente alle OO.SS. nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 2 del presente C.C.I.

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la seguente scala parametrica:

 

 

POSIZIONI

 

SCALA PARAMETRICA

CONCORDATA

C4 - C5

190,00

C3

167,24

C1 - C2

147,03

B2 - B3

128,60

B1

117,09

A2 - A3

113,36

A1

109,09

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 

 

ART. 7.2. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA SEDE CENTRALE

 

Il fondo è volto a riconoscere il conseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito dei piani e programmi di attività di ciascuna Direzione o Servizio Centrale per l’anno 2005. La realizzazione dei predetti piani, che prevede il coinvolgimento di ciascuna Direzione Centrale nel suo complesso, assume rilievo primario per la puntuale attuazione degli indirizzi di carattere generale fissati in coerenza con le strategie e gli obiettivi stabiliti dagli Organi in materia sia di servizi delegati che di attività istituzionali.

 

La coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è verificata bimestralmente dai singoli Direttori Centrali; in caso di accertata incoerenza sarà cura del Direttore Centrale darne immediata comunicazione alla Direzione Centrale del Personale.

 

Il grado conclusivo di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Centrali e verificate dal Servizio di Controllo Interno.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dai Direttori, previa informazione alle RSU ed alle OO.SS. territoriali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 2 del presente C.C.I.

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la scala parametrica di cui all’art. 6.2. del presente C.C.I.

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 

 

ART. 7.3. - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LE DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI

 

In considerazione delle attività di ciascuna Direzione Interregionale/Regionale, il fondo è volto a remunerare il conseguimento degli obiettivi assegnati, coerenti con la realizzazione della mission delle predette Strutture.

 

La coerenza del grado di realizzazione bimestrale con l’obiettivo annuale è verificata bimestralmente dai singoli Direttori Interregionali/Regionali; in caso di accertata incoerenza sarà cura del Direttore Interregionale/Regionale darne immediata comunicazione alla Direzione Centrale del Personale.

 

Il grado conclusivo di realizzazione degli obiettivi programmati è rilevato dalle relazioni annuali prodotte dai Direttori Interregionali/Regionali oggetto di verifica da parte del Servizio di Controllo Interno.

 

Eventuali cause di criticità di tipo eccezionale saranno debitamente segnalate e documentate dai Direttori, previa informazione alle RSU ed alle OO.SS territoriali. Dette situazioni saranno valutate dall’Amministrazione e verificate con le Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative.

 

Il fondo è articolato in budget per unità organizzativa come da all. 2 del presente C.C.I.

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti è presa a riferimento la scala parametrica di cui all’art. 6.2. del presente C.C.I.

 

Eventuali residui bimestrali andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 

 

ART. 8 – STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

 

Per la realizzazione degli obiettivi assegnati, ciascuna Direzione/Servizio Centrale, Direzione Interregionale/Regionale, Ufficio Provinciale e Centro Servizi dispone di un fondo per il finanziamento delle leve strumentali contrattualmente previste, la cui individuazione viene demandata alla contrattazione tra Direttore, RSU e OO.SS. territoriali.

 

Detto fondo, articolato su budget bimestrali di unità organizzativa, di cui all’ all. 3 del presente C.C.I. costituisce tetto massimo di finanziamento per l’utilizzo delle richiamate leve contrattuali, ivi compreso il ricorso del tutto eccezionale allo straordinario, senza possibilità di finanziamento a carico del corrispettivo fondo di produzione bimestrale.

 

Le Direzioni/Servizi Centrali, le Direzioni Interregionali/Regionali, gli Uffici Provinciali ed i Centri Servizi possono ricorrere all’utilizzo dello straordinario previa definizione con R.S.U. e OO.SS. territoriali dei criteri generali di utilizzo e dando informativa successiva ai predetti soggetti sindacali sulla distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate e della finalizzazione delle prestazioni richieste.

 

Ulteriore leva strumentale per il conseguimento degli obiettivi è il ricorso alla turnazione.

 

Tale istituto contrattuale consiste nell’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere distribuite in un arco almeno mensile, in modo da assicurare una distribuzione equilibrata ed avvicendata del personale nell’orario antimeridiano, pomeridiano ed, eventualmente, notturno e festivo.

 

Il ricorso alle prestazioni lavorative in turno deve, pertanto, rispondere a non occasionali esigenze di servizio e deve rientrare in un modello organizzativo concordato in sede locale, che risponda a specifiche esigenze di funzionalità connesse ai tempi di erogazione del servizio.

 

In relazione alle esigenze di servizio che caratterizzano l’attività di Onda Verde e del Centro Assistenza Telefonica, ora funzionante all’interno della Direzione Centrale per le Relazioni Internazionali e Turistiche, che sono istituzionalmente tenute a garantire la presenza di personale per l’intero arco dell’orario di servizio richiesto, le parti, fermo quanto già indicato in materia di contrattazione decentrata, concordano nel prevedere la necessità del ricorso al predetto istituto contrattuale.

 

In sede di contrattazione decentrata potranno peraltro essere individuati ulteriori ambiti operativi che richiedano l’effettuazione dei turni.

 

In relazione al disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni rese in turno, le parti concordano nel prevedere un compenso secondo gli importi di seguito indicati da corrispondere in occasione dell’effettuazione del turno. Detti compensi saranno proporzionalmente riassorbiti in caso di incremento degli importi contrattualmente definiti per l’effettuazione del turno.

 

POSIZIONE ECONOMICA

 

 TURNO POMERIDIANO

 TURNO NOTTURNO

O FESTIVO

 TURNO NOTTURNO FESTIVO

A1

0,18

1,33

0,53

A2

0,26

1,68

0,83

A3

0,31

1,95

1,07

B1

0,33

2,02

1,13

B2

0,42

2,46

1,51

B3

0,55

3,05

2,05

C1

0,57

3,14

2,11

C2

0,64

3,48

2,41

C3

0,72

3,90

2,77

C4

0,91

4,77

3,52

C5

1,09

5,60

4,27

 

Gli eventuali residui confluiscono nel rispettivo fondo di produzione bimestrale.

 

 

ART. 9 – FONDO STANDARD BIMESTRALE

 

Per gli Uffici Provinciali i criteri di gestione del fondo - articolato in budget bimestrali di € 416.666,66 - fanno riferimento alla remunerazione dell’indice bimestrale di produttività conseguito da ciascun Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’ all. 4 del presente C.C.I..

 

In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente il fondo standard bimestrale per la Sede Centrale è erogato sulla base della media dei coefficienti di produttività conseguiti dagli Uffici Provinciali.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Interregionali e Regionali nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di competenza, il fondo standard bimestrale per dette strutture è erogato sulla base della media dei coefficienti di produttività conseguiti dagli Uffici Provinciali per area di competenza.

 

L’erogazione dei compensi avverrà secondo una scala parametrica a parametro unico.

 

         La presente disciplina ha effetto dal 1° luglio 2005.

 

         Poiché lo stanziamento è tarato su base annua, in applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del presente C.C.I., i budget relativi ai primi tre bimestri confluiscono nel Fondo Standard annuale.

 

 

ART. 10 - FONDO DI PRODUZIONE BIMESTRALE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ “TASSE”

 

Il fondo si articola in budget per unità organizzativa di cui all’ all. 5 del presente C.C.I., limitatamente agli Uffici appartenenti alle Regioni/Provincie Autonome in convenzione e viene erogato per la gestione e lavorazione delle pratiche di esenzione, di rimborso e di avvisi bonari, entro dieci giorni a calendario dalla data di presentazione all'Ufficio; per gli Uffici capoluogo di Regione, la gestione e lavorazione delle predette pratiche dovrà avvenire entro quindici giorni a calendario.

 

L‘accesso al fondo avverrà in relazione ai livelli di produzione conseguiti secondo le modalità di seguito indicate:

 

Livello di produzione conseguito

Percentuale di accesso al fondo

fino a 25 pratiche

  25 %

fino a 50 pratiche

  50 %

fino a 75 pratiche

  75 %

Oltre

100 %

 

L’erogazione avverrà secondo la seguente scala parametrica:

 

POSIZIONI

SCALA PARAMETRICA CONCORDATA

AREA A

100

AREA B

115

AREA C

170

 

Il budget bimestrale sarà decurtato in maniera proporzionale al numero di pratiche le cui modalità di lavorazione non abbiano rispettato i predetti parametri.

 

Previo accordo con le RSU e le OO.SS. territoriali sulla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle cause di criticità, gli Uffici, segnaleranno tempestivamente, e comunque entro il bimestre di competenza, al gruppo di posta elettronica DSD – Direzione Centrale del Personale di cui al precedente art. 7 punto 1, eventuali cause di criticità che abbiano determinato difficoltà funzionali tali da non consentire il rispetto dei parametri definiti.

 

Le situazioni rappresentate saranno prese in esame dalla DSD: in assenza di comunicazione all’Ufficio entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione della Sede Provinciale, la criticità rappresentata si intenderà significativa e pertanto giustificherà il mancato conseguimento degli obiettivi ai fini dell’accesso al fondo di produzione bimestrale.

 

In presenza di criticità non ritenuta significativa, la D.S.D. ne informerà tempestivamente l’Ufficio per eventuali ulteriori approfondimenti; la situazione sarà successivamente presa in esame dalla Delegazione nazionale trattante unitamente alle OO.SS. nazionali rappresentative.

 

Gli eventuali residui bimestrali confluiscono nel fondo annuale di produttività per la gestione dell’attività “tasse” di cui al successivo art. 12 del presente C.C.I.

 

         La presente disciplina ha effetto dal 1° gennaio 2005.

 

 

ART. 11 – FONDO STANDARD ANNUALE

 

Il fondo volto al riconoscimento dei livelli di standard conseguiti nelle diverse strutture dell’Ente nel corso dell’anno 2005 è costituito dai residui di tutti gli altri fondi salvo quanto diversamente specificato.

 

Per gli Uffici Provinciali i criteri di gestione del fondo fanno riferimento alla remunerazione dell’indice di produttività conseguito nel periodo 1.07.2005 – 31.12.2005 da ciascun Ufficio e rilevato in base ai criteri di cui all’ all. 4 del presente C.C.I. che tengono conto delle innovazioni procedurali intervenute con l’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente il fondo annuale di produttività per la Sede Centrale è erogato sulla base del coefficiente di produttività medio nazionale degli Uffici Provinciali con riferimento al predetto periodo.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Interregionali e Regionali nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di competenza, il fondo standard annuale per dette strutture è erogato sulla base del coefficiente medio di produttività registrato dagli Uffici Provinciali per area di competenza con riferimento al richiamato periodo.

 

L’erogazione degli emolumenti avverrà con cadenza annuale, secondo una scala parametrica a parametro unico.

 

 

ART. 12 – FONDO ANNUALE DI PRODUTTIVITA’ PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ “TASSE”

 

Il fondo è volto a riconoscere il livello di produttività conseguito nello svolgimento dell’attività svolta dagli Uffici Provinciali in attuazione del decentramento stabilito nelle Convenzioni stipulate con le Regioni/Provincie Autonome in materia di tasse automobilistiche.

 

Il fondo sarà integrato con gli eventuali residui del fondo bimestrale di cui all’art 10 del presente C.C.I.; ciascun Ufficio avrà accesso al fondo in maniera proporzionale al numero di pratiche complessivamente lavorate nel corso dell’anno.

 

L’erogazione degli emolumenti avverrà con cadenza annuale, secondo una scala parametrica a parametro unico.


SEZIONE 3 –

 FONDI PER IL FINANZIAMENTO

DI INIZIATIVE A CARATTERE PROGETTUALE

 

 

 

ART. 13 – FONDI DEMANDATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

 

Il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella realizzazione delle strategie aziendali presuppone un sistema organizzativo centrale e periferico caratterizzato da iniziative progettuali.

 

In tal senso, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.L. quadriennio 2002/2005, le parti concordano nell’istituzione di un fondo volto a finanziare la realizzazione di progetti tesi al miglioramento della qualità ed all’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro che garantiscano il coinvolgimento di tutto il personale presso le Direzioni Centrali, le Direzioni Interregionali/Regionali e gli Uffici Provinciali.

 

A tal fine le parti concordano sul finanziamento di progetti che saranno attivati e gestiti localmente presso le sedi di contrattazione decentrata, previa contrattazione tra Direttore, R.S.U. e OO.SS. territoriali.

 

I correlati obiettivi di progetto, oggettivamente misurabili e verificabili, non possono essere legati ad obiettivi di produzione già inseriti nel presente C.C.I. ma riguardare solo interventi organizzativi a supporto degli stessi.

 

Il conseguimento di livelli di efficienza tali da garantire elevati standard di qualità nell’erogazione del servizio costituisce indispensabile presupposto per l’attivazione delle iniziative in parola.

 

Pertanto, con riferimento agli Uffici Provinciali, in presenza di situazioni di arretrato nella lavorazione dei tabulati D.T.T., dovrà essere prioritariamente attivato un progetto teso al ripristino della piena funzionalità dell’Ufficio cui resta subordinata l’attivazione di qualsiasi altra iniziativa a carattere progettuale.

 

A tal fine sarà compilata per ciascun progetto la scheda di cui all’ all. 6 del presente Contratto Collettivo Integrativo che dovrà essere allegata al verbale di contrattazione con le RSU e le OO.SS. territoriali in cui saranno indicati anche i criteri di ripartizione del budget assegnato.

 

Sia il verbale che la scheda di progetto saranno inviati alla Direzione Centrale del Personale, Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni.

 

In caso di mancato accordo tra Direzione locale, RSU e OO.SS. territoriali, la contrattazione viene definita a livello centrale.

 

Il budget potrà essere utilizzato solamente per il finanziamento di progetti che prevedano quale termine ultimo di attuazione il 31 dicembre 2005; entro il mese successivo alla predetta data di scadenza o ad altra antecedente indicata nei singoli progetti il Direttore dovrà trasmettere la certificazione sul conseguimento degli obiettivi.

 

In caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto i residui della quota di budget non utilizzata andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 

Qualora l’Ufficio ritenga che il parziale o mancato conseguimento degli obiettivi definiti sia da attribuire a situazioni di criticità eccezionali e non prevedibili, il Direttore dovrà tempestivamente, previa informativa alle RSU e OO.SS. territoriali, inviare alla Direzione Centrale del Personale idonea documentazione che sarà oggetto di esame tra Amministrazione e OO.SS. nazionali.

 

L’importo del fondo è articolato su budget di unità organizzativa secondo quanto indicato nel prospetto all. 7 del presente C.C.I.

 

Tali budget, determinati con riferimento alla forza in ruolo alla data dell’ 1.1.2005, verranno ridefiniti con cadenza bimestrale.

 

L’erogazione degli emolumenti avverrà secondo le modalità concordate in sede di contrattazione decentrata a seguito del comprovato conseguimento degli obiettivi fissati, la relativa certificazione dovrà essere inviata dal Direttore alla Direzione Centrale del Personale, previa informativa alle RSU ed alle OO.SS. territoriali.

 

 


ART. 14 – PROGETTO ”QUALITA’ DEI SERVIZI PER UN CITTADINO PROTAGONISTA”. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI INTERVENTI.

 

Le parti concordano sull’avvio di un programma biennale di interventi realizzati nei singoli Uffici, volti a riconsiderare il ruolo della pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino, ponendo quest’ultimo al centro della propria attenzione e dei propri obiettivi di azione. In tal senso l’organizzazione è focalizzata sul cittadino che diviene il “protagonista”, quale soggetto primario cui rivolgere ogni attività nell’ottica dei principi di cui al documento di Human Governance recentemente presentato dal Ministro della Funzione Pubblica.

 

Il conseguimento di livelli di efficienza tali da garantire elevati standard di qualità nell’erogazione del servizio costituisce pertanto indispensabile presupposto per l’attivazione delle iniziative in parola e, quindi, per l’accesso ai relativi fondi, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi definiti.

 

Nel contesto dei Progetti ciascuna iniziativa potrà essere attivata previa contrattazione con le RSU e le OO.SS. territoriali.

 

Previa certificazione sul conseguimento degli obiettivi definiti inviata dall’Ufficio alla Direzione Centrale del Personale, la corresponsione dei relativi importi avverrà in base alle presenze incentivanti ed alla scala parametrica a parametro unico.

 

In caso di mancato accordo tra Direzione locale, RSU e OO.SS. territoriali, la contrattazione viene definita a livello centrale.

 

Si riporta, di seguito, il compendio delle iniziative progettuali attivabili in sequenza logico-temporale nel corso del 2005, precisando che ciascun Ufficio dovrà attivare le iniziative nel rispetto dei livelli di progettazione di seguito indicati.

 

 

·        I LIVELLO DI PROGETTAZIONE: “QUALITA’ DEI SERVIZI RESI DAGLI UU.PP. E DAI PUNTI DI SERVIZIO ESTERNI”.

 

      In ottica di monitoraggio sulla qualità del servizio offerto dagli UU.PP. e dai Punti di Servizio Esterni saranno attivati controlli volti ad accertare la congruenza e l’esattezza dei dati relativi ad alcune formalità di competenza presentate in competenza e relative al primo semestre 2005; di seguito si riportano alcune tipologie esemplificative:

 

·               formalità con esenzione totale e formalità con esenzione I.P.T. (portatori di handicap e legge Dini);

 

·               controllo atti soggetti ad IVA, non societari (riferiti a persone fisiche M/F) e per i soli autoveicoli di grossa cilindrata (KW maggiore a 53) ove non ci sia correlata una formalità cod. 79 recupero IPT (con allegata fattura e pagamento proporzionale in base ai KW) da verificare con estrazione della targa doppia;

 

·               riscontri delle posizioni d’archivio non ancora transitate nell’archivio giuridico nazionale.

 

      All’estrazione, effettuata centralmente, seguirà l’invio di un tabulato contenente le targhe da verificare, predisposto secondo i criteri di cui all’ all. 8 del presente C.C.I. Con riferimento a ciascun riscontro effettuato ogni operatore apporrà la data e la propria sigla.

 

      Il budget complessivo per ciascun Ufficio è suddiviso in due quote uguali; l’accesso alla prima quota resta subordinato al conseguimento dell’obiettivo intermedio; l’accesso alla seconda quota è proporzionale al livello di realizzazione dell’obiettivo finale.

 

      Il Direttore avrà cura di certificare alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni - l’avvenuta completa lavorazione del lotto assegnato.

 

 

·        II LIVELLO DI PROGETTAZIONE: “ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI APPUNTAMENTI SU PRENOTAZIONE TELEFONICA”.

 

      Al fine di diffondere ed affermare nel contesto sociale il ruolo consulenziale e di assistenza svolto dagli UU.PP. nei confronti del cittadino ed allo scopo di agevolare la fruizione del servizio con modalità differenziate per i soggetti “deboli”, viene attivato un servizio di appuntamenti su prenotazione telefonica.

 

      Tale servizio presuppone una particolare attenzione alla qualità della risposta da parte dell’Ufficio, sia attraverso l’utilizzo compiuto di tutte le potenzialità offerte dai “centralini intelligenti” che tramite l’adozione di interventi volti a monitorare le modalità della risposta telefonica.

 

      Sarà cura dell’Ufficio, al termine di ciascun appuntamento, far compilare una scheda, definita centralmente, che consenta di rilevare il livello di gradimento del servizio.

 

      Il Direttore avrà cura di certificare alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni - l’avvenuta attivazione e le modalità di erogazione del servizio.

 

 

·        III LIVELLO DI PROGETTAZIONE: “ATTIVAZIONE DI UN SITO WEB IN CIASCUN U.P.”.

 

Allo scopo di assicurare una maggiore presenza sul territorio con costante aggiornamento delle informazioni sui servizi offerti e le iniziative avviate viene attivato presso ciascun Ufficio Provinciale un sito Web volto ad assicurare:

 

·        il consenso delle istituzioni locali attraverso l’attivazione di pannelli informativi per iniziative assunte a carattere congiunto e mediante un collegamento diretto con altri siti di pubblica utilità;

 

·           il gradimento dei cittadini, mediante la gestione on-line di quesiti (FAQ/Forum) e l’attivazione di un servizio di prenotazione web per la soluzione di problematiche tramite appuntamenti personalizzati.

 

Il Direttore avrà cura di certificare alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni - l’avvenuta attivazione e le modalità di erogazione del servizio.

 

 

·        IV LIVELLO DI PROGETTAZIONE: “INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION PRESSO I CITTADINI E GLI OPERATORI PROFESSIONALI”.

 

      Finalità dell’iniziativa è l’individuazione dei punti di forza e di debolezza nelle modalità di erogazione del servizio sia nei confronti dei cittadini che degli operatori professionali e nei livelli di presidio del ruolo da parte dell’Ente.

 

      L’indagine sarà realizzata attraverso la somministrazione di apposito questionario. Il Direttore avrà cura di certificare alla Direzione Centrale del Personale - Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni - l’avvenuta effettuazione dell’indagine di customer satisfaction e di curare l’invio dei questionari compilati alle competenti Direzioni Centrali.

 

*****

 

In considerazione del ruolo di coordinamento, di indirizzo e di ricerca attribuito alle Direzioni centrali nei confronti degli Uffici Provinciali dell’Ente, i dipendenti delle Direzioni Centrali avranno accesso al fondo in relazione alla media del numero di progetti realizzati a livello nazionale dagli Uffici Provinciali.

 

In considerazione del ruolo di coordinamento attribuito alle Direzioni Interregionali e Regionali nei confronti degli Uffici Provinciali situati nella propria area di competenza, i dipendenti delle Direzioni Interregionali/Regionali avranno accesso al fondo in relazione alla media del numero di progetti realizzati dagli Uffici Provinciali nella propria area di competenza.

 

*****

 

L’importo del fondo, finanziato anche con le risorse previste dall’art. 4 comma 10 del Biennio Economico 2000-2001, è articolato su budget di unità organizzativa secondo quanto indicato nel prospetto all. 9 del presente C.C.I. Tali budget, costituiti sulla base della forza in ruolo al 1 gennaio 2005 e della potenziale realizzazione - presso ciascun Ufficio - dei quattro livelli di progettazione, verranno ridefiniti con cadenza bimestrale.

 

A ciascun livello di progettazione viene assegnato un peso percentuale all’interno del budget:

 

I

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Ü

40%

II

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Ü

20%

III

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Ü

20%

IV

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Ü

20%

 

L’erogazione degli emolumenti sarà effettuata – in relazione ai livelli di progettazione completati entro il 31.12.2005 – a partire dalla retribuzione del mese di febbraio 2006.

 

La corresponsione dei predetti importi avverrà secondo le modalità concordate in sede di contrattazione decentrata a seguito del comprovato conseguimento degli obiettivi fissati con riferimento a ciascun livello di progettazione.

 

Sarà cura del Direttore, previa informativa alle R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali, attestare il completamento dei livelli di progettazione attivati; tale certificazione dovrà essere inviata alla Direzione Centrale del Personale – Ufficio Politiche Retributive e Gestione dei Fabbisogni.

 

Nel caso in cui non vengano attivati o realizzati tutti i quattro livelli di progettazione, i residui della quota di budget non utilizzata andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 


ART. 15 – L’OPIFICIO

 

In relazione al valore aggiunto reso dalle idee e dagli apporti creativi del personale all’interno del sistema organizzativo dell’Ente, quale elemento prioritario per il miglioramento del servizio al cittadino, le parti concordano di finanziare un concorso di idee denominato “L’Opificio”, di cui all’ all. 10 del presente C.C.I.

 


SEZIONE 4 –

COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO

 

 

 

ART. 16 - REPERIBILITA’

 

I turni di reperibilità, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza o non programmabili sono previsti per le seguenti aree centrali:

 

-         Onda Verde

-         4477

-         D.S.I.

-         Autoparco

 

Le parti si impegnano ad attivare apposita sessione negoziale per verificare la sussistenza di ulteriori eventuali aree in cui esistano i presupposti funzionali ed organizzativi per l’attribuzione dell’indennità di reperibilità.

 

La misura del compenso per la reperibilità è stabilita in un importo di € 7,75 per un periodo di reperibilità di 12 ore. Il predetto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione al periodo di reperibilità maggiorato, per turni superiori alle 4 ore, come di seguito specificato:

        

Ore di reperibilità per importo di € 7,75

 

Sino a 4 ore

2,58

5

3,29

6

4,00

7

4,71

8

5,42

9

6,13

10

6,84

11

7,55

12

7,75

 

Tali compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 8, 17, 19 e 20 del presente C.C.I.

 

 

 

 

 

 

ART. 17 – ONEROSITA’ DELLA PRESTAZIONE

 

1

Attività di segreteria dei Direttori Centrali e dei Direttori Servizi Centrali per complessive due unità per singola Direzione Centrale nonché per il personale in diretta collaborazione con i Vertici dell’Ente per complessive sei unità

1.800 su base annua

2

Attività in posizione di staff con il Direttore Interregionale/Regionale, con funzioni di coordinamento per un massimo di una unità

2.100 su base annua

3

Attività di segreteria con il Direttore Interregionale/Regionale per un massimo di una unità

1.800 su base annua

4

Attività di Responsabilità dei Centro Servizi Sede Centrale

2.100 su base annua

5

Attività che si caratterizzano per una costante presenza sul territorio con disagi e gravose articolazioni dell’orario di lavoro  quali i formatori ed il personale in servizio presso la D.S.I. logisticamente distaccato presso gli Uffici Provinciali

2.100 su base annua

6

Autisti Sede Centrale

1.500 su base annua

7

Centralinisti Sede Centrale

1.500 su base annua

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili; sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 8, 16, 19 e 20 del presente C.C.I., i destinatari di indennità ai sensi dell’art. 9 della L.113 del 29 marzo 1985 percepiranno i compensi di cui al punto 7, limitatamente al differenziale tra l’importo in atto percepito e quello definito nel presente contratto collettivo integrativo.

 

ART. 18 – COMPLESSITA’ DI ALCUNE FUNZIONI CENTRALI E DEI QUATTRO MAGGIORI UFFICI PROVINCIALI

 

Per remunerare la titolarità di funzioni di particolare complessità ed articolazione con specifica responsabilità a livello centrale e dei quattro maggiori Uffici Provinciali, le parti convengono sulla necessità di attivare, entro il 30 novembre 2005, apposita sessione negoziale per definire i criteri attraverso i quali, previa contrattazione locale ed in presenza del Direttore competente, verranno individuate le funzioni in coerenza con l’evoluzione del sistema organizzativo.

 

Gli emolumenti saranno corrisposti con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 19 - COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. ‘99, alinea 5, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi.

 

Maneggio valori/Cassa cambio effettuati allo sportello esterno

1,00 orario

Maneggio valori Cassiere Principale

3,35 giornalieri

Maneggio valori sportello interno (massimo una posizione per Ufficio)

3,35 giornalieri

 

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata; sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 8, 16, 17 e 20 del presente C.C.I.

 

 

ART. 20 - ALTRI COMPENSI A CARATTERE INDENNITARIO

 

Trasporto valori

3,60 giornalieri

Presidio Pomeridiano

(7 presidi giornalieri per call-center c/o DSD)

28,00 giornalieri

Attività connessa al protocollo informatico centrale

5,70 giornalieri

 

Tali compensi sono cumulabili con i compensi previsti negli artt. 8, 16, 17 e 19 del presente C.C.I.

 


ART. 21 - ESIGENZE STRAORDINARIE CENTRALI

 

Il fondo è volto al finanziamento di prestazioni straordinarie rese per fronteggiare esigenze funzionali della Sede Centrale di carattere del tutto eccezionale.

 

Una quota del fondo pari a € 50.000,00 è destinata a far fronte alle esigenze connesse alla organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi e convegni da parte delle Direzioni Centrali; l’accesso alla predetta quota terrà conto delle esigenze complessivamente rappresentate dalle Direzioni interessate, previa informativa alle RSU.

 

Una quota pari a € 248.000,00 è finalizzata a fronteggiare le necessità funzionali di carattere eccezionale della Segreteria Generale, degli Organi di Amministrazione, del Servizio Accordi e Rapporti Istituzionali, della Direzione Centrale Segreteria Organizzazione e Coordinamento, dei servizi generali (autoparco e protocollo), del personale in servizio presso la D.S.I. logisticamente distaccato presso gli Uffici Provinciali nonché del personale impegnato nella revisione dei residui di bilancio in servizio presso la D.C. Bilancio e Servizi Finanziari.

 

Ad eccezione del personale sopra richiamato, le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare il limite individuale di 150 ore annue complessive.

 

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente C.C.I.

 


ART. 22 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE

 

Ai fini della corresponsione degli emolumenti connessi al sistema incentivante definito con il presente contratto, si terrà conto della tabella dei codici di assenza di cui all’ all. 11 del presente Contratto Collettivo Integrativo.

 

I compensi incentivanti connessi ai fondi di produzione bimestrale di cui all’art. 7 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo.

 

I compensi incentivanti connessi al fondo bimestrale per la gestione dell’attività “tasse” di cui all’art. 10 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo.

 

I compensi incentivanti connessi al fondo standard bimestrale di cui all’art. 9 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono definiti ed erogati con cadenza bimestrale e pagamento il secondo mese successivo.

 

I compensi incentivanti connessi al fondo annuale di produttività per la gestione dell’attività “tasse” di cui all’art. 12 del presente Contratto Collettivo Integrativo nonché ai residui del fondo bimestrale per la gestione dell’attività “tasse” che confluiscono nello stesso, sono erogati nella retribuzione del mese di aprile 2006.

 

I compensi incentivanti connessi al fondo standard annuale di cui all’art. 11 del presente Contratto Collettivo Integrativo sono erogati a partire dalla retribuzione del mese di giugno 2006.

 

Il predetto fondo risulta costituito con i residui dei seguenti fondi: Fondi di produzione bimestrali, budget relativi ai primi tre bimestri 2005 del Fondo Standard bimestrale, Fondi interventi per il miglioramento del servizio e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, Fondo Progetto “Qualità dei servizi per un cittadino protagonista”, Indennità di Ente, Fondo art. 32 comma 2 alinea 5, Fondo per il finanziamento dei passaggi economici all’interno delle Aree di classificazione, Fondo per le esigenze straordinarie centrali, Compensi correlati all’impegno individuale.

 

Il fondo potrà essere inoltre incrementato dalle risorse economiche derivanti dalla sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. nonché dai risparmi di spesa ordinaria a seguito dell'attivazione di sponsorizzazioni in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97.

 

La corresponsione dei compensi relativi ai fondi demandati alla contrattazione decentrata per l’attivazione di interventi per il miglioramento del servizio e l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro sarà effettuata nella retribuzione del mese di aprile 2006.

 

La corresponsione dei compensi relativi al Progetto “Qualità dei servizi per un cittadino protagonista” - in relazione ai livelli di progettazione completati entro il 31.12.2005 - sarà effettuata nella retribuzione del mese di giugno 2006.

 

Le comunicazioni inerenti gli importi e le modalità di corresponsione relativi ai fondi di cui all’art. 13 del presente CCI dovranno essere trasmesse alla Direzione del Personale – Ufficio Politiche Retributive e Gestione Fabbisogni - entro il 28 febbraio 2006; in caso di ritardo nell’invio della richiesta documentazione i predetti compensi verranno corrisposti contestualmente all’erogazione del fondo standard annuale.

 

Le comunicazioni inerenti i progetti di cui all’art. 14 del presente CCI dovranno essere trasmesse alla Direzione del Personale – Ufficio Politiche Retributive e Gestione Fabbisogni - entro il 30 aprile 2006; in caso di ritardo nell’invio della richiesta documentazione i predetti compensi verranno corrisposti contestualmente all’erogazione del fondo standard annuale.

 


ART. 23 – CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO INDIVIDUALI

 

I Dirigenti centrali e periferici in presenza di circostanze di particolare  rilievo, come appresso dettagliato, ripartiranno la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo “0” al “3” sulla base della seguente scala parametrica:

 

0 - nessuna decurtazione;

1 - decurtazione del 15%;

2 - decurtazione del 34 %;

3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

 

L’eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l’evento negativo.

 

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

 

·        errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell’attività lavorativa;

·        discontinuità dell’apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;

·        indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell’utenza al di là dell’eventuale rigidità dei processi;

·        difficoltà di attivare  e sviluppare all’interno rapporti interpersonali in funzione delle  necessità  lavorative ed all’esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

 

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati, entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore Centrale della Direzione del Personale che, sentito il Responsabile dell’Unità Organizzativa e le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 gg.

 

L’attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.


ART. 24 – COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PER IL PERSONALE UTILIZZATO EX ART. 7 DELLE NORME SUL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE A.C.I.

 

Gli istituti contrattuali previsti nel titolo IV del presente C.C.I. trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato e del personale utilizzato ai sensi dell’art. 7 delle norme sul rapporto di lavoro del personale A.C.I. deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 settembre 2001.

 

Trattandosi di personale non destinatario del fondo per il trattamento economico accessorio del personale A.C.I. di cui all’art. 6 del presente C.C.I., i relativi oneri trovano finanziamento negli appositi stanziamenti nell’ambito del bilancio dell’Ente relativo agli oneri per il personale pari a:

 

·          € 143.024,74 nella categoria 2° cap.10 per il personale utilizzato ai sensi dell’art. 7 delle norme sul rapporto di lavoro del personale A.C.I. ;

 

·          € 537.458,65 nella categoria 2° cap. 1, 1B per il personale assunto a tempo determinato.

 

 


ART. 25 - COMPENSI CORRELATI ALL’IMPEGNO INDIVIDUALE

 

In applicazione dell’art. 32 del C.C.N.L. 1999, le parti concordano la corresponsione di compensi finalizzati alla remunerazione del personale che, anche in relazione al percorso professionale effettuato, abbia evidenziato competenze ed impegno nel presidio della posizione funzionale rivestita (all. 12 del presente C.C.I.). I compensi in parola, di cui all’ all. 12 del presente C.C.I., in relazione alla loro diretta connessione con il ruolo e la posizione economica rivestiti, sono soggetti ad un progressivo riassorbimento in ogni caso di mobilità orizzontale o verticale a seguito di selezioni interne e/o concorsi pubblici a far data dal 1° gennaio 2000.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89


ART. 26 - PERSONALE DELLE QUALIFICHE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 15 L.88/89

 

Il personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, della legge 88/89 con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione, continua a mantenere  tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del C.C.N.L. '99.

 

Il fondo per i trattamenti accessori, determinato ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. '99 nell'importo complessivo di € 11.635,00, segue i criteri e le modalità stabilite per il personale delle Aree A, B e C dal presente C.C.I.

 

Tale fondo viene ripartito secondo quanto di seguito indicato:

 

Indennità di Ente

1.690,00

Fondi di produzione bimestrali

9.945,00

        

In applicazione dell'art. 25 del CCNL 2002/2003 i risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di cui al presente titolo vanno ad aumentare il fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nelle aree di classificazione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

SEZIONE DEI PROFESSIONISTI


ART. 27 - PRINCIPI GENERALI

 

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l’autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell’ACI. In particolare, nell’ambito del complesso sistema della mobilità strategica e comunicativa – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all’interno delle strategie generali delineate dall’Ente e dalla Direzione in cui operano, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l’importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell’interesse della Federazione.

 

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone  a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l’assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

 

All’interno di ciascuna delle aree professionistiche “legale”, “tecnica” e “statistica” individuate dall’Ordinamento dei servizi dell’Ente, il Coordinatore  – ai sensi dell’articolo 35 del CCNL 1998-2001 - cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come primus inter pares. Nell’ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona istituzionalmente con il Direttore centrale di riferimento, al fine di assicurare – ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 1998-2001 – coerenza dell’attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività della Direzione e dell’Ente.

 

 

ART. 28 - AMBITO DI APPLICAZIONE

 

La presente sezione si applica ai Professionisti dipendenti dell’ACI.

 

 

ART. 29 - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

Ferma restando la posizione dei professionisti nell’ambito dell’ACI, le parti riconfermano l’attuale sistema di relazioni sindacali tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi dell’Ente e della Direzione in cui operano per il miglioramento dell’attività istituzionale sotto il profilo del potenziamento dell’efficienza operativa e dell’accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

 

Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria. Il quadro delle relazioni mira ad assicurare l’integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell’Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell’efficacia dell’azione. A tal fine il sistema garantisce alle rappresentanze sindacali della categoria un’adeguata e costante presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale.

 

 

ART. 30 - LA VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI

 

Nelle more che il sistema di valutazione venga definito dal prossimo futuro CCNL, in tema di valutazione dei professionisti, nel rispetto della deontologia degli Ordini professionali di appartenenza dei singoli professionisti , si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi di struttura ed individuali, laddove previsti negli incarichi agli stessi assegnati .

 

A tale scopo, sarà cura del Coordinatore aggiornare il Direttore Centrale di riferimento sull’andamento delle attività, tenendo conto anche delle relazioni elaborate preventivamente dai professionisti.

 

 

ART. 31 - LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Il presente contratto integrativo recepisce le linee guida stabilite all’articolo 38 del CCNL 1998/2001 in tema di formazione ed aggiornamento dei professionisti.

 

La formazione e l’aggiornamento continui dei professionisti costituiscono elemento fondamentale per il costante adeguamento delle competenze professionali all’evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e strategici interni all’Ente, nell’obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell’apporto professionale nell’interesse dell’ACI.

 

Oltre alle iniziative di aggiornamento professionale – per le quali si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 38 del CCNL 1998-2001 – i professionisti dipendenti parteciperanno alle occasioni di aggiornamento professionale considerate utili ai fini dell’arricchimento professionale e agli eventi di comunicazione organizzativa (ad esempio la convention annuale) che l’Amministrazione indice per rendere partecipe il management dell’Ente delle politiche e delle strategie perseguite.

 

 

ART. 32 - COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

 

Il fondo per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 169.286,28.

 

Il fondo risulta inoltre integrato dell’importo di €. 2.700,00 pari al 21,5% dei proventi delle iniziative attivate nel corso del 2004 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 6 del C.C.I. di comparto sottoscritto in data 8 gennaio 2003 in attuazione dell’art. 33 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.

 

In relazione a quanto precede l’importo complessivo del fonda ammonta a € 171.986,28  complessivi

 

Il fondo potrà essere incrementato dalle risorse economiche derivanti dalla sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. nonché dai risparmi di spesa ordinaria a seguito dell'attivazione di sponsorizzazioni in applicazione dell'art. 43 della L. 449/97.

 

Il fondo è reso operativo a decorrere dall'1.1.2005, ed è destinato ai seguenti istituti:

 

 

1) COMPENSO PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE ( € 55.519,16)

 (art. 90 comma 1 lettera b) primo alinea):

 

·        Il compenso in oggetto su base annuale è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale.

 

·        I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto sono promossi o autorizzati dall’Amministrazione secondo i seguenti criteri generali:

 

a)     I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell’Ente;

b)     I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l’organizzazione d’azienda;

c)      I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

 

·        la misura del compenso è determinata in € 3.873,43 annui lordi ed è corrisposta a ciascun professionista in servizio, con cadenza semestrale, subordinatamente alla partecipazione ai corsi di cui ai punti precedenti.

 

 

2) INDENNITA’ PROFESSIONALE (€ 11.179,92)

 

L’indennità è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti, non appartenenti all’area legale, responsabili di progetto o titolari di incarichi che li espongano a particolari responsabilità.

 

Essa è determinata ai sensi dell’art. 19 comma 7 del rinnovo contrattuale come segue:

- II livello di professionalità                           € 1.032,91 annue

- I  livello di professionalità                               774,69 annue

- livello iniziale di professionalità              619,75 annue

 

L’indennità in argomento è corrisposta con cadenza semestrale.

 

 

3) INDENNITA’ PER AUTOAGGIORNAMENTO          (€ 14.718,97)

 

L’indennità è finalizzata a rimborsare, nella misura di € 1.032,91 annui lordi per il periodo di riferimento, le spese di aggiornamento professionale.

 

La predetta indennità viene corrisposta con cadenza trimestrale.

 

 

4) INDENNITA’ LEGALE             (€ 4.957,98)

 

Compete ai professionisti dell’area legale, è determinata ai sensi dell’art. 19 comma 6 del rinnovo biennale in € 1.652,66 annue lorde in relazione all’albo degli avvocati.

 

 

5) INDENNITA’ COORDINAMENTO

 

La relativa indennità prevista dall’art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. ammonta a complessivi € 8.964,36.

 

***

 

Le eventuali risorse che risulteranno non utilizzate a seguito dell’applicazione dei sopraindicati istituti, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

 

 

6) RETRIBUZIONE DI RISULTATO (€ 73.945,89)

 

Il compenso è corrisposto sulla base della verifica effettuata dall’Amministrazione nel rispetto dei criteri generali predefiniti, del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai professionisti destinatari del compenso stesso e in relazione al parametro retributivo.

 

Per l’anno 2005, le risorse complessive, stabilite dall’art. 19 comma 2, sono determinate in € 73.945,89.

 

Si prende atto che l’art. 19 comma 3 del biennio fissa nel 5% la percentuale massima di professionisti a cui corrispondere i compensi diretti a riconoscere la peculiarità e l’intensità dell’impegno lavorativo. Pertanto, considerata l’esiguità del numero dei professionisti in servizio presso l’Ente, (complessivi 15 di cui 3 area legale, 4 area statistica, 8 area tecnica) si conviene di non corrispondere a tale titolo i predetti compensi.

 

Una quota pari al 40% della retribuzione di risultato è corrisposta mensilmente a titolo di acconto, il restante 60% è corrisposto a fine anno.

 

I compensi derivanti dall’integrazione effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 6 del C.C.I. di comparto sottoscritto in data 8 gennaio 2003 sono destinati ai Professionisti incaricati per lo svolgimento delle specifiche attività per un importo di €.350,00 e nella misura di €.150,00 a coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle medesime attività.

 

 


ART. 33 – MUTUI EDILIZI

 

Le parti, in apposita sessione negoziale, si impegnano a definire entro il mese di ottobre 2005 una proposta tecnica per la concessione di mutui edilizi ed il relativo regolamento concessivo; l’Amministrazione effettuerà verifiche sulle disponibilità al fine di proporre uno specifico stanziamento nel bilancio di previsione 2006.

 


 

INDICE DEGLI ALLEGATI

 

 

 

 

All. 1

Disciplina transitoria del trattamento economico accessorio dei Responsabili di Struttura

All. 2

Budget Fondi di produzione bimestrali

All. 3

Budget strumenti di supporto alla realizzazione degli obiettivi

All. 4

Criteri di rilevazione dello standard

All. 5

Budget Fondi di produzione bimestrale per la gestione dell’attività Tasse

All. 6

Scheda di progetto relativo ai fondi demandati alla contrattazione decentrata

All. 7

Budget Fondi demandati alla contrattazione decentrata

All. 8

Criteri per l’attribuzione dei lotti di targhe da verificare in relazione al I LIVELLO DI PROGETTAZIONE

All. 9

Budget Progetto “Qualità dei servizi per un cittadino protagonista”

All. 10

Concorso “L’Opificio”

All. 11

Tabella codici assenze

All. 12

Compensi correlati all’impegno individuale