14/07/2009
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DIREZIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
LM
Prot. Sede Centrale/0034701/09 del 13 luglio 2009
Ai Direttori delle
Direzioni,
Servizi e Uffici autonomi
SEDE CENTRALE
Ai Direttori delle
Direzioni regionali
LORO SEDI
Ai Direttori degli
Uffici Provinciali
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Direttori degli
Automobile Club
LORO SEDI
OGGETTO: MODIFICA DI ALCUNE
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERSONALE PUBBLICO DI CUI AL DL n° 112/2008 E
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTO DELLE VISITE FISCALI (art. 17 DL
1° luglio 2009 n° 78).
Sulla
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n° 150 è stato pubblicato il DL n°
78/2009 recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini.
L’art. 17
c. 23 del citato decreto legge modifica ed integra, con effetto dallo stesso 1°
luglio 2009, alcune disposizioni introdotte dall’art. 71 del DL n° 112/2008
(convertito con legge n° 133/2008) in tema di assenze per malattia e per
permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Si
forniscono, dunque, di seguito prime indicazioni relative alle nuove
disposizioni.
a) Assenze per malattia
Il citato art 17 c. 23 del
DL n° 78/2009 ha soppresso la disposizione - di cui all’art. 71 c. 3 del DL n°
112/2008 - che aveva previsto l’ampliamento, rispetto alla previsione dei CCNL,
delle fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti assenti per
malattia.
Pertanto, venuta meno la
diversa non derogabile disciplina legislativa, ha ripreso efficacia la
preesistente disposizione contrattuale di Comparto – di cui all’art. 21 c.
11 del CCNL 6 luglio 1995 – in base alla quale le visite mediche di controllo
ai pubblici dipendenti possono essere effettuate dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti giorni, compresi quelli non lavorativi
e festivi.
Resta ferma ogni altra
vigente disposizione relativa alla comunicazione ed alla certificazione della
malattia nonché al trattamento economico da corrispondere al dipendente assente
per malattia (per le quali si fa rinvio alle circolari diffuse da questa
Direzione in data 25 luglio, 22 settembre e 30 ottobre 2008).
b) Trattamento economico delle altre assenze dal servizio
Lo stesso art. 17 c. 23
del DL n° 78/2009 ha abrogato la disposizione - di cui all’art. 71 c. 5 del
DL n° 112/2008 - che prevedeva la non equiparabilità delle assenze dei
dipendenti alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa.
Pertanto, con riferimento
alle assenze effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento
(1° luglio 2009), è ripristinato il preesistente regime delle assenze utili
per la corresponsione delle somme destinate a remunerare la produttività,
l’incentivazione ed i risultati del personale dirigente e non dirigente. Sono
comunque confermati i codici giustificativi delle assenze attualmente utilizzati
nel sistema di rilevazione “HR Access”.
c) Pagamento delle visite fiscali: oneri a carico delle ASL
Il citato art. 17 c. 23
del DL n° 78/2009 ha infine inserito nell’art. 71 del DL n° 112/2008 i due
nuovi commi 5-bis e 5-ter, con i quali si è precisato che rientrano nei compiti
del servizio sanitario nazionale gli accertamenti medico legali richiesti alle
ASL sui dipendenti pubblici assenti per malattia.
E’ quindi confermato che
gli oneri delle predette visite fiscali restano a carico delle stesse ASL e che,
pertanto, le amministrazioni non devono procedere ad alcun pagamento per tale
servizio.
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I Direttori
in indirizzo avranno cura di portare a conoscenza di tutto personale, compreso
quello assente dal servizio, la presente circolare che sarà pubblicata sul
Portale della Comunicazione Interna, nella sezione “Documentazione” alla
voce Circolari, Direzione Risorse Umane, ed alla voce
Norme, Personale.
Si resta a
disposizione per qualsiasi chiarimento o precisazione, che potranno essere
richiesti all’Ufficio Amministrazione Risorse Umane, e si inviano i migliori
saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to
Autore: Marco Semprini
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