24/03/2010
Nuova pagina 1

SAS
ACI
A
TUTTI GLI ISCRITTI CISL FP ACI
Roma
24 marzo 2010
Si
trasmette di seguito il comunicato della Federazione Nazionale CISL FP
riguardante una importante sentenza della cassazione, di cui è riportato in
coda il testo, relativa ai motivi per i quali è stato giustificato
l'allontanamento durante le fasce di reperibilità in caso di malattia.
Cordiali
saluti a tutti.
Il
Coordinamento Nazionale CISL FP ACI

Roma,
24 marzo 201
Prot. n. 196/2010/PB/DV
Ai
Segretari Generali Regionali e Territoriali
Ai
Coordinatori Generali di Ente, Ministero,
Agenzie fiscali e P.C. M.
OGGETTO: Reperibilità malattia. Sentenza
della Corte Suprema di Cassazione n. 5718/2010.
La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 5718 del 9 marzo 2010 ha stabilito che
non sono solo le cause di forza maggiore a permettere al lavoratore, assente dal
servizio per malattia, di allontanarsi da casa durante le fasce di reperibilità,
ma esistono anche altri motivi, non inevitabili ma comunque necessari a tutelare
interessi primari, che consentono di mancare l’appuntamento con la visita
fiscale.
Ovviamente,
in tali circostanze è necessario venga accertato che le predette esigenze non
potevano essere soddisfatte in orari diversi da quelli in cui l’interessato
avrebbe dovuto trovarsi in casa in attesa della visita di controllo.
Il
principio espresso dalla Cassazione trae origine dalla vicenda di un lavoratore,
trovato assente nel proprio domicilio durante l’orario di reperibilità, in
quanto lo stesso si era recato a fare visita alla propria madre ricoverata in un
centro clinico, il cui orario di entrata per i familiari era coincidente con
quello dell’obbligo della sua permanenza in casa.
La
Cassazione ha riconosciuto tale assenza una esigenza di solidarietà e di
vicinanza familiare, meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico –
sociali garantiti dalla Costituzione.
La
pronuncia della Cassazione riveste notevole rilievo, anche in relazione alle
fattispecie di esenzione dall’obbligo di reperibilità già previste
dall’art. 2 del D.M.
18 dicembre 2009 n. 206.
Cordiali saluti
I SEGRETARI NAZIONALI
P. Bonomo – D. Volpato
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo -
Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro -
Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni -
Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo -
Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano -
rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27441/2006
proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Frezza N. 17, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
Fabiani Giuseppe, Triolo Vincenzo, Vincenzo Stumpo, giusta mandato in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
G.L., elettivamente
domiciliato in Roma, Via G. Bettolo 22, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppini Rosanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Del Rosso Maria
Gabriella, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso
la sentenza n. 835/2006 della Corte D'Appello di Firenze, depositata il
06/06/2006 R.G.N. 1229/04;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal
Consigliere Dott. Ulpiano Morcavallo;
udito
l'Avvocato Triolo Vincenzo;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
Con
sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della
decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità
di malattia dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci giorni
successivi.
La
Corte di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto l'indennità
sul presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante
le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio
che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare
visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di
riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale
circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima
l'assenza del lavoratore alla visita di controllo.
Di
questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo. Il
lavoratore resiste con controricorso.
Motivi
della decisione
Con
l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione del D.L.
n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983, il
ricorrente Istituto deduce l'erroneità della sentenza impugnata e sostiene,
formulando al riguardo apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis
c.p.c., che il giusto motivo idoneo a giustificare l'assenza alla visita medica
domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere
connotato dagli estremi della cogenza, e non anche da una apprezzabile utilità,
anche morale.
Il
ricorso non è fondato.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro per
malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita
domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal
domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare
una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri
interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del
2004).
In
particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla
perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre
che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non
insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di
beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale
dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito (cfr.
Cass. n. 22065 del 2004).
Nella
specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza
impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare
(consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in
un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in
quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela
nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29
Cost.).
Quanto
alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l'orario
di reperibilità, si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base
all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era
recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in
coincidenza con l'orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo
al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale; tali
circostanze, peraltro, non sono specificamente contestate dall'Istituto
ricorrente, che insiste sulla "non cogenza" della presenza del G.
presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima,
di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la
valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all'esigenza di
sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, addotta dal lavoratore e
correttamente rilevata nella sentenza impugnata.
In
conclusione, il ricorso è respinto.
L'Istituto
ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come
da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario del
resistente.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in Euro 13,00, per esborsi e in Euro duemila per onorari,
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'avvocato
Gabriella Del Rosso.
Così
deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositata
in Cancelleria il 9 marzo 2010
Corte
Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza n. 5718 del 09-03-2010
Autore: Marco Semprini
|