Le rappresentanze sindacali unitarie sui luoghi di lavoro tra processo riformistico e nuovo protagonismo dei lavoratori pubblici
1-Le RSU: definizione, caratteristiche, funzioni e diritti
(Che cosa sono le RSU)
Le RSU, rappresentanze sindacali unitarie, sono il
(relativamente) nuovo organismo di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. Vengono elette a suffragio universale, con voto segreto, su liste concorrenti. I
risultati delle votazioni, insieme con i dati del tesseramento, concorrono a definire la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali. Su questi dati si fondano sia il diritto a partecipare
alle trattative nazionali sia le quantità di libertà sindacali (distacchi, permessi,
indizione delle assemblee, uso di locali, affissione di materiale, ecc.) destinate ad ogni
sindacato. Come obiettivo si pongono la partecipazione unitaria dei lavoratori alla
gestione del CCNL, il Contratto collettivo nazionale di lavoro, e alla contrattazione
aziendale integrativa. Alle RSU sono demandate le funzioni e i compiti già attribuiti
alle RSA (le Rappresentanze sindacali aziendali) dalla L. 300/70 (lo Statuto dei
lavoratori).
["Rappresentare" ed
"essere rappresentativi" sono termini contigui, ma non identici.
"Rappresentare" significa sostituire, agire al posto, in nome di qualcuno;
"esssere rappresentativi" può significare tanto rispecchiare, riprodurre,
impersonare" le caratteristiche di qualcuno o di un gruppo, quanto la capacità di
unificare i comportamenti dei lavoratori rispetto alle controparti e gli interlocutori in
generale. Per rappresentatività sindacale si intende la capacità di una
organizzazione sindacale di unificare i comportamenti dei lavoratori, in modo che questi
operino non ciascuno secondo scelte proprie ma come gruppo (Giugni); si riferisce
generalmente al rapportro tra sindacati e lavoratori nel loro complesso, iscritti e non
iscritti (Napoli) e alla capacità del sindacato di porsi come soggetto organizzato nei
confronti dei suoi interlocutori, contrattuali e istituzionali. Per rappresentanza
sindacale, invece, si intende il legame tra sindacato e propri iscritti e le modalità
di questo rapporto (Giugni, Napoli)]
(Caratteristiche delle RSU)
Nei comparti delle pubbliche amministrazioni, le RSU presentano quattro caratteristiche:
sono un organismo
(Le RSU prima e dopo il
D.lgs. 396/97)
Notevole la differenza tra prima e dopo il d. lgs. 396/97 (il decreto di
modifica-integrazione del d. lgs. 29/93, cfr. gli artt. 45, 46, 47 bis): nella fase
precedente (prima del decreto) le RSU fungevano da "terminali" e da soggetti
locali in ordine alla sola funzione di contrattazione aziendale; nella fase attuale (dopo
lemanazione del d. lgs. 396/97), le RSU concorrono, insieme al dato
associativo, a misurare la rappresentatività dei sindacati nazionali. Se, prima,
erano i sindacati nazionali a "legittimare" le rappresentanze periferiche, ora
il processo di legittimazione è (in parte) ascensionale, procede dal basso verso
lalto (bottom-up).
(Funzioni e compiti delle RSU: 1 -
rappresentatività)
Anzitutto, le RSU concorrono a determinare la
rappresentatività, cioè il "peso" sul tavolo negoziale di una organizzazione
sindacale e in termini di agibilità sindacali (le risorse proprie del sindacato:
distacchi e permessi). La definizione legislativa di un nuovo criterio di
rappresentatività costituisce una delle novità di rilievo del nuovo d. lgs.
29/93 (ex d. lgs. 396/97, artt. 47 e 47 bis). Il criterio è costituito da una
unità di misura o soglia minima di rappresentanza: sono ammessi alla contrattazione
nazionale i sindacati che rappresentano almeno il 5% dei dipendenti di comparto,
risultante dalla media delle deleghe associative (legittimazione associativa) e dei voti
ottenuti nelle elezioni delle RSU (legittimazione elettiva). Dalla rappresentatività
discendono i diritti (le agibilità) sindacali previsti dalla L. 300/70 (art. 19 e
seguenti dello Stauto dei lavoratori).
Nello specifico, le RSU, legittimate dal voto, rappresentano i lavoratori e, dunque, contrattano. Svolgono una duplice funzione e, per questo, godono dei diritti derivanti dalla rappresentanza: una funzione
2-Le relazioni sindacali: definizione, fonti ed evoluzione storica delle rappresentanze sui luoghi di lavoro pubblici
(Cosa sono le relazioni
sindacali)
Siamo nel campo delle relazioni sindacali, intese come "linsieme delle norme
che regolamentano limpiego di lavoratori, nonché i diversi metodi attraverso
i quali tali norme sono stabilite e applicate; metodi scelti o accettati da attori, che
interagiscono tra loro sulla base di processi più o meno conflittuali, cooperativi,
convergenti o antagonisti" (G.P. Cella-T. Treu, Le nuove relazioni industriali, Il
Mulino, Bologna, 1998). E la definizione "classica" delle relazioni
sindacali.
La definizione consta di 4 elementi: ci sono delle norme, che possono essere formali (definite, strutturate, sottoscritte come gli "assetti contrattuali" definiti dal protocollo del 23 luglio 93) o informali (non strutturate); generali o specifiche, generiche o precise; a loro volta, le norme regolamentano limpiego di lavoratori (il salario di base e variabile, lorario, le ferie, la maternità, il trattamento di fine rapporto, i percorsi di carriera, ecc.); le relazioni sindacali sono individuate e/o regolamentate con diversi metodi (attraverso la contrattazione collettiva, ad esempio, o per legge, ecc.); infine, le relazioni sindacali definiscono gli attori (le organizzazioni e le rappresentanze delle "controparti": dei lavoratori, dei datori di lavori privati e pubblici) abilitati alla contrattazione e gli istituti (gli strumenti, le modalità) della negoziazione e della contrattazione (il diritto di informazione, di concertazione, di contrattazione; gli strumenti della partecipazione).
(Riconoscimento del ruolo
sindacale)
Il ruolo del sindacato (di rappresentanza e di contrattazione) viene riconosciuto dalla
Costituzione: "
i sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce" (art. 39). Storicamente, è la L. 300/70 (Statuto dei lavoratori)
che codifica il diritto alla rappresentanza sui luoghi di lavoro: "Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nellambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nellunità produttiva" (art. 19).
(Modalità delle
rappresentanze di base)
Le rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro hanno conosciuto "modalità",
"nomi" e "poteri" diversi: le commissioni interne, ad esempio,
elette da tutti i lavoratori, iscritti e non, su liste sindacali di stabilimento, hanno
esercitato il potere contrattuale dal 1943 al 1947 (dal 47 al 70 i diritti
contrattuali spettano al solo sindacato territoriale); i consigli dei delegati,
eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, dal 1972 alla fine degli anni 80
(prima delle RSU) esprimono listanza di base dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
godono dei poteri contrattuali.
Dal punto di vista comparativo le RSU, come le "commissioni interne", godono di riconoscimento e di regole ma, diversamente da loro, sono un organismo dotato di poteri contrattuali; e ancora, come i "consigli dei delegati", mantengono larticolazione della rappresentanza e hanno potere contrattuale ma, diversamente da loro, godono di una formalizzazione normativa e di una precisa definizione di ruolo e di funzioni.
3-Le RSU hanno dieci anni di vita
(Origine delle RSU)
Le RSU non sono una novità; vengono da (relativamente) lontano. Nascono per
iniziativa confederale. Infatti, le nuove rappresentanze dei lavoratori sul luogo
di lavoro vengono identificate mediante una intesa quadro interconfederale Cgil, Cisl e
Uil nel 1991; vengono successivamente riconosciute e istituzionalizzate da accordi
interconfederali con le controparti, in primis dal Protocollo del 23.7.93.
Per il pubblico impiego, le RSU vengono istituzionalizzate e rese obbligatorie dal
d. lgs. 396/97, che modifica alcune parti delloriginario d. lgs.
29/93; e se ne avvia la costituzione con laccordo collettivo quadro firmato da
Cgil, Cisl e Uil con lAran (estate 98). Il processo costituente termina con le
elezioni del novembre 1998 in tutti i comparti del pubblico impiego (ad eccezione della
scuola).
4-Processo riformistico e fonti delle RSU
(Il processo di riforma
degli anni '90)
Nello specifico, le RSU del pubblico impiego vanno collocate nel grande processo
riformistico avviatosi a partire dalla grande crisi della rappresentanza politica nel
nostro Paese del 92-93 (tangentopoli, crisi dei partiti politici) e dalla
congiuntura economica (inflazione a due cifre, debito pubblico fuori controllo, i
"vincoli" di Maastricht, lesigenza e le condizioni dellingresso
nellEuro, ecc.).
Il punto di partenza è rappresentato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (il primo governo Amato), "Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Lesecutivo è delegato a razionalizzare e a riordinare la grande macchina pubblica. La articolazione amministrativa deve entrare in quella cultura economico-privatistico dove sono nati e si sono sviluppati i concetti e le pratiche della programmazione per obiettivi, dellefficacia (rapporto obiettivi-risultati), dellefficienza (rapporto costi-benefici), del budget, della managerialità e della responsabilità amministrativo-gestionale, del successo, dei premi e dei castighi.
Ne derivano i decreti legislativi 502/92 e 517/93 (riforma del Servizio Sanitario Nazionale), 29/93 (razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), 39/93 (riordino in materia di utilizzazione del personale della scuola), la legge 35/95 (riforma del sistema pensionistico), ecc.
Da una parte, le amministrazioni si autonomizzano, diventano pienamente responsabili della propria organizzazione e gestione, si "aziendalizzano"; dallaltra, come controfaccia, il rapporto di lavoro viene "privatizzato". I pubblici dipendenti diventano "prestatori dopera".
(Le fonti delle RSU nel
pubblico impiego)
Tra le fonti specifiche che modellano gli assetti contrattuali nel pubblico impiego, due
si impongono per una particolare rilevanza:
(Il patto del 23.7.'93)
Lo storico "patto per il lavoro" inaugura la stagione della "concertazione" come politica di governo dellemergenza e dello sviluppo; e si articola in due grandi capitoli. Da una parte, si definiscono gli obiettivi macroeconomici (risanamento dei conti pubblici e "politica dei redditi", coniugata nel duplice versante della lotta allinflazione e contemporanea tutela del potere dacquisto delle retribuzioni), obiettivi da perseguire mediante una concertazione proceduralizzata (si prevedono due sessioni annuali nelle quali le parti negoziano e definiscono gli obiettivi da perseguire: inflazione, occupazione, crescita del Pil, ecc).(I nuovi assetti contrattuali)
Dallaltra, vengono definiti e, per la prima volta nella storia del nostro paese, vengono "formalizzati" i nuovi assetti contrattuali delle relazioni sindacali. Per "assetti contrattuali" si intende la individuazione/definizione dei soggetti abilitati alla contrattazione (i sindacati rappresentativi a livello nazionale; le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e le RSU a livello aziendale o luogo di lavoro), dei livelli contrattuali (due, nazionale e decentrato), della durata dei contratti (quadriennale, per la parte normativa, e biennale per la parte economica).A loro volta, spetta ai CCNL la individuazione, nello specifico, dei soggetti e delle delegazioni abilitate a trattare e contrattare a livello aziendale (secondo livello), delle materie (il che cosa contrattare) e degli istituti contrattuali (le modalità, gli strumenti della contrattazione, della negoziazione e della partecipazione: i diritti di informazione, listituto o la procedura della concertazione, gli organismi consultivi, ecc.). Per il recepimento nei settori pubblici di questi assetti contrattuali occorreva
5-Un sistema unico delle relazioni sindacali
(Il sistema
concertativo-partecipativo)
Con il processo riformistico avviatosi nel biennio 1992- 1993 (accordo del 23 luglio e d.
lgs. 29/93, a più riprese integrato e modificato nellarco di tempo dal
93 al 98) le relazioni sindacali sono diventate "omogenee" per tutto
il lavoro dipendente, privato e pubblico. Anche al lavoro pubblico si applicano le norme
generali relative al lavoro: lo Statuto dei lavoratori (L. 300/70), il codice
civile (sui prestatori dopera), le leggi sul lavoro. E, come ricordato, il CCNL
diventa fonte primaria, vincolante e cogente della regolamentazione dei rapporti di
lavoro.
Unico diventa il modello delle relazioni sindacali italiane. E un modello concertativo-partecipato, che si avvale di obiettivi condivisi, è radicato sulla conoscenza comune dei problemi organizzativi e di utilità sociale delle amministrazioni pubbliche, e si articola in una modalità complessa di rapporti possibili, alternativi o integrativi, attraverso i quali le parti possono reciprocamente "influenzarsi", mai "costringersi". Non a caso i CCNL dei vari comparti parlano di contemperamento degli interessi (delle amministrazioni, delle aziende o enti e dei lavoratori).
Detto altrimenti, in modo (se possibile) ancor più semplificato: il sistema concertativo-partecipativo
6-Evoluzione delle relazioni sindacali nel pubblico impiego
(Dalla "soggezione
speciale" alla "contrattualizzazione piena")
Nel secondo dopoguerra si sono radicalmente modificate le relazioni sindacali nel pubblico
impiego: dalla soggezione speciale (niente è contrattabile, tutto è "riserva
di legge") si è passati alla contrattualizzazione piena del rapporto
di lavoro pubblico (quasi tutto è contrattabile, quasi nulla è "riserva di
legge").
Nellimmediato dopoguerra, vigeva la "soggezione speciale". Lo Stato è portatore dellinteresse generale, anche degli interessi dei dipendenti (erogano i servizi ai cittadini secondo il principio dellimparzialità): sono "servitori dello Stato", non "prestatori dopera" regolamentati dal codice civile. Nessun elemento di antagonismo, dunque, tra datore di lavoro e dipendente, titolare solo di "interessi legittimi" la cui difesa è assegnata al giudice amministrativo. La regolazione del rapporto di lavoro è basata su leggi e atti autoritativi (fonte pubblicistica), in cambio di uno status giuridico particolare.
Negli anni 70, una serie di provvedimenti "anticipa" la contrattazione per i dipendenti pubblici: la legge per gli ospedali pubblici (L. 130/69), per i dipendenti dei Ministeri ed Enti pubblici non economici (L. 70 e 382 del 1975) e per i dipendenti degli Enti locali (L. 43/78).
(Iegge quadro 93/83)
Modifiche più significative vengono introdotte dalla legge-quadro 93/83, che
istituisce il ministero della FP, definisce gli 8 comparti contrattuali, identifica una
"delegazione pubblica" alla contrattazione. Soprattutto, la legge-quadro
riconosce il metodo negoziale su alcuni aspetti attinenti le condizioni di
lavoro (il regime retributivo, ad esempio, la identificazione delle qualifiche funzionali,
lorario di lavoro, gli straordinari, la formazione, ecc.). Ma laccordo
"sottoscritto" tra la delegazione pubblica e le OO.SS. non aveva valore in sé,
non era una contrattazione vera e propria; per essere valido laccordo doveva,
infatti, essere recepito in Dpr (un atto unilaterale dellamministrazione).
Come noto, cè differenza tra un accordo, che è uno strumento per definire, in modo consensuale, le condizioni di lavoro, e la contrattazione, che è una attività tra le parti che si formalizza in un atto; ed è latto stesso che crea obblighi tra le parti. Per questo, ai sensi del codice civile, il contratto, tanto nazionale quanto aziendale, è una fonte primaria di diritto, vincolante in sé.
(Privatizzazione del
rapporto di lavoro)
Con il d. lgs. 29/93 "integrato" e con la stipula del primo CCNL di tipo
privatistico (1994-1997) il rapporto di lavoro pubblico si privatizza, si contrattualizza:
(quasi) nulla è "riserva di legge", (quasi) tutto è materia di relazioni
sindacali. I pubblici dipendenti diventano "prestatori dopera" a tutti gli
effetti; i lavoratori, mediante le proprie rappresentanze e la contrattazione,
"regolamentano" le proprie condizioni di lavoro.
7-Le ragioni specifiche per la individuazione di una nuova rappresentanza nel pubblico impiego
Soprattutto nel pubblico impiego, era quanto mai urgente un intervento normativo di razionalizzazione, di trasparenza, di "governo" delle relazioni sindacali..
(Rappresentare il lavoro
nei luoghi di lavoro)
Da una parte, come ricordato, le pubbliche amministrazioni sono sottoposte ad un radicale
processo di ammodernamento (separazione tra competenza "politica" di indirizzo e
di controllo, e "responsabilità" amministrativa di gestione; nuova dirigenza;
snellimento procedurale; delegificazione; contrattualizzazione del rapporto di
lavoro
; in breve, le riforme Cassese-Bassanini). La privatizzazione del rapporto di
lavoro e la contrattualizzazione piena significano, tra le altre cose, lintroduzione
della contrattazione integrativa a livello aziendale; e questa richiede, da una
parte coerenza con il CCNL e, dallaltra, soggetti contrattuali legittimati e
unitari.
Dallaltra, negli anni 80 lorizzonte e lo spazio della rappresentanza sindacale sono sovraffollate di sigle (frammentazione degli interessi, nascita ed espansione del sindacalismo "autonomo-corporativo", entrata in crisi dei criteri di rappresentanza e di rappresentatività in seguito al referendum dell11 giugno 1995).
(Razionalizzare la
rappresentanza)
In questa sede e nelleconomia di questo manuale, accontentiamoci di una manciata di
numeri, a dimostrazione della insostenibilità della situazione pre-decreto 396/97
e, pertanto, della forte esigenza della redifinizione dei criteri di rappresentatività:
120 le sigle sindacali nei settori pubblici (fonte Aran), e 714 le sigle censite,
prendendo in considerazione linsieme di tutti i comparti e delle aree di
contrattazione di ciascun settore (il 52% delle 714 sigle non supera lo 0,1% del totale
delle deleghe del proprio comparto; il 30% non raccoglie più di 10 deleghe; l11,5%
ha soltanto una delega). Occorreva trovare un criterio per la rappresentanza unitaria
sindacale sui luoghi di lavoro, "sfoltire" la marea di sigle, ridefinire la
titolarità dei soggetti abilitati alla contrattazione. Da qui gli artt. 47 e 47bis del d.
lgs. 396/97, integrati nel d. lgs. 29/93.
8-Democrazia diretta o democrazia delegata?
(Compromesso per la
rappresentanza unitaria)
Diventa urgente e cogente lesigenza di dare rappresentatività, in modo unitario, a
tutti i lavoratori, iscritti (associati) e non, in tutti i luoghi di lavoro.
Lesigenza di ridefinire la rappresentatività impatta in una vexata quaestio,
in una domanda che rinvia a differenti concezioni (e modelli) sindacali: contano e pesano,
debbono contare e pesare di più i lavoratori o gli associati (gli iscritti)? Si deve
optare per lo schema della democrazia delegata o per la rappresentazione diretta dei
lavoratori (movimentismo)?
La strada scelta si configura come una sintesi "compromissoria" tra riaffermazione della libertà di associazione sindacale e riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Il compromesso è espresso dal mix di criteri di rappresentatività adottato (associazionismo+suffragio elettorale), dalla soglia minima per comparto a livello nazionale (5%), dalla contitolarità della contrattazione a livello aziendale (RSU e sindacati rappresentativi).
Lopzione per le RSU, dunque e in definitiva, ha un duplice scopo storico-politico: rendere esplicita (quantificata e misurata) la rappresentatività nei confronti di tutti i lavoratori; e costringere ogni sindacato a dimostrare il proprio seguito reale, corroborato dai numeri.
9-Rappresentanze e ruoli: RSU, RSA, SAS
(RSU)
Delle RSU già si è detto: rappresentano e, dunque, godono dei diritti e delle libertà
sindacali; contrattano e, dunque, maneggiano la cassetta degli attrezzi negoziali e
partecipativi (informazione, partecipazione, consultazione, gestione, verifica). A questo
punto, occorre distinguere diritti, compiti e funzioni tra RSU, RSA e SAS: le tre sigle
rinviano a modalità, a tipologie sindacali diverse, per niente intercambiabili.
(RSA)
Le RSA, le Rappresentanze sindacali aziendali,
vengono istituite dallart. 19 della L. 300/70, lo Statuto dei lavoratori. Le
RSA indicono assemblee (art. 20 della L. 300/70); godono di permessi retribuiti
(art. 23) e non retribuiti (art. 24); hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi
messi "obbligatoriamente" a disposizione dal datore di lavoro, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro (art. 25);
usufruiscono di un locale idoneo per le riunioni (art. 27); i dirigenti delle RSA possono
essere trasferiti "solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza" (art. 22).
Già si è detto che le organizzazioni sindacali che partecipano alla costituzione delle RSU hanno rinunciato a costituire le RSA (cfr. art. 5, comma 1 dellaccordo Aran-Confederazioni dellestate 98). Ciò non significa che scompaiono. Possono, infatti, essere costituite dai sindacati firmatari di contratti che non partecipano alle elezioni: purchè rappresentative (in possesso del quorum: cfr. art. 47, comma 2 del d. lgs. 29/93).
(SAS)
Le SAS, Sezioni o strutture aziendali sindacali, non vengono né cancellate
né sostituite dalle RSU: restano le strutture terminali delle Organizzazioni sindacali.
Nella storia della Cisl, esse sono una articolazione del sindacato associativo sul posto
di lavoro. Non potrebbero essere vietate in nessun modo: sarebbe un attacco imperdonabile
alla libertà di associazione sul posto di lavoro: "Le associazioni sindacali
rappresentative possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo
(
), dandone comunicazione alle stesse (le amministrazioni). I componenti
usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le
tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali" (art. 10, comma 2
dellAccordo Aran-Confederazioni dellestate 98).
10-Rappresentanza di organizzazione e rappresentanza unitaria
(Duplice struttura di
rappresentanza)
Per tradizione associativa (Ladispoli 53) e per scelta ormai consolidata, in ogni
luogo di lavoro convivono due strutture di rappresentanza:
11-I due poli dellambiente democratico
"Tra il fatto sindacale concepito come spontanea risultanza dellesigenza associativa e lambiente democratico, esiste un vincolo di natura tale da rendere impossibile non solo il sussistere del primo al venir meno del secondo, ma anche il permanere del secondo in mancanza di un continuo sviluppo del primo" (M. Romani, Il sindacato in regime democratico).
(Libera associazione e
ambiente democratico)
La prosa di Mario Romani, padre fondatore della concezione originaria della Cisl, non è
proprio cristallina. Ma il significato esprime uno di quei principi fondanti che
non vanno mai dimenticati: tra il sindacato, concepito come libera associazione dei
lavoratori, e ambiente democratico esiste un rapporto bilaterale. I due poli (un pezzo
della società civile e lambiente democratico) si nutrono a vicenda: al crescere
delluno, cresce anche laltro; al deperire delluno, appassisce anche
laltro. E un principio, unipotesi di fondo, coerente con i principi
della sussidiarietà e dei corpi intermedi.
Qui verrebbe naturale aprire un link sulla storia della Cisl, sulla sua identità e sui valori: autonomia (dai partiti, non dalla politica); concezione della democrazia e dello sviluppo; le strategie per rendere meno asimmetrico il rapporto tra capitale e lavoro (rappresentanza sui posti di lavoro, contrattazione delle condizioni di lavoro, concretezza e fattibilità degli obiettivi, riscatto dei lavoratori attraverso lesercizio negoziale e la formazione); solidarietà; pluralismo; aconfessionalità, ecc. In una parola, lanomalia della Cisl nel panorama sindacale nazionale ed europeo.
12-Il modello sindacale "unionista"
(Modelli della
rappresentanza)
Due i modelli "originari" (genetici) della rappresentanza sindacali sul posto di
lavoro: unionista (dallinglese union, che significa
"sindacato") e di classe (secondo la concezione marxista della
"lotta di classe, avanguardia di classe, movimenti di massa e movimento
operaio").
Fin dalla sua fondazione (teatro Adriano, 30 aprile 1950), la Cisl sceglie il modello unionista, le cui caratteristiche possono essere riassunte in cinque proposizioni: la Cisl opta per un sindacato di
13-A rappresentare si impara rappresentando
(BUON VIAGGIO)
"Caminante,
no hay camino, el
camino se hace en el
andar"
(A. Machado)
Nella poesia di Antonio Machado, delicato poeta spagnolo moderno, i versi riproducono anche foneticamente (alliterazione) il senso dellandare, del camminare, del muoversi; la radice del camminare (caminante, camino, camino) viene ripetuta tre volte in tre righe.
Viandante, non cè un cammino tracciato, non ci sono sentieri già percorsi: ci sono guide (lorganizzazione), cè un punto darrivo (il riscatto del lavoro dipendente, la realizzazione della professionalità, lefficacia e lefficienza del servizio di un bene pubblico, la formazione civica dei cittadini, ecc.), ma non cè un tratturo già tracciato, non cè memoria storica. Nella letteratura, è comune la metafora del viaggio come espressione della vita umana sulla terra. Fuori di metafora e in concreto, il libro della contrattualizzazione piena del pubblico impiego è ancora alle prime pagine; a qualcuno toccano la gloria e la scommessa del pioniere.
Il percorso è appena avviato. La RSU contratta; e a contrattare si impara con la formazione e con la buona pratica: contrattando, appunto. Si apre qui il capitolo della formazione specialistica, cioè dellapprendimento del processo e delle tecniche negoziali; della lettura, interpretazione e "gerarchizzazione" dei bisogni dei lavoratori (a fronte delle risorse scarse, non tutti i bisogni possono essere soddisfatti); delle tecniche della comunicazione (la negoziazione è soprattutto una forma di comunicazione). E altro ancora.
(Si partecipa per vincere)
Una raccomandazione finale: non siamo alle Olimpiadi. Non lo crede nessuno, ma si dice che
limportante è parteciparvi. Si concorre alle elezioni delle RSU per vincere; si
partecipa per vincere. Per le "nostre" idee (della Cisl, della CISL
FPS,
personali), per la "nostra" organizzazione, per il protagonismo dei lavoratori
che vogliamo rappresentare.